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Affari legali procedurali: il nuovo ruolo delle parti all’interno del rapporto processuale e il ruolo del giudice

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CONTEÚDO

ARTICOLO DI REVISIONE

BUCCO, Bruna Maiolino [1]

BUCCO, Bruna Maiolino. Affari legali procedurali: il nuovo ruolo delle parti all’interno del rapporto processuale e il ruolo del giudice. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Anno 06, Ed.01, Vol.05, pagg. 144-157. Gennaio 2021. ISSN: 2448-0959, Link di accesso: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/legge/affari-legali

ASTRATTO

Il diritto processuale brasiliano ha subito numerose modifiche e ampliamenti con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile nel 2016. Alcuni istituti esistenti sono stati rivisitati, al fine di conformarsi ai precetti fondamentali espressamente previsti nel CPC – Codice di procedura civile / 15. Tra questi c’è l’attività legale procedurale. Il CPC / 15 ha mantenuto l’attività procedurale tipica, già presente in CPC / 73, e ne ha ampliato lo spettro, introducendo l’art. 190 del CPC previsione sulla possibilità di attuare convenzioni procedurali atipiche. Per questo motivo, a seguito dell’emergere di questo nuovo tipo di atto, il nostro studio ha mirato, attraverso l’analisi e l’interpretazione delle bibliografie disponibili in materia, ad approfondire la partecipazione del giudice in vista della dilatazione dell’autonomia e della libertà conferite. alle parti nel processo. Siamo riusciti ad individuare che, in alcune situazioni, la manifestazione di volontà del magistrato è essenziale per la validità dell’atto processuale, senza che ciò rappresenti un affronto all’art. 190 CPC / 15, né al principio di autoregolamentazione della volontà delle parti.

Parole chiave: affari legali processuali atipici, protagonismo delle parti, prestazione del giudice, validità delle convenzioni.

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

A pochi anni dall’entrata in vigore del codice di procedura civile del 2015, molti dibattiti e riflessioni permeano ancora la comunità processuale circa i contorni dati dal nuovo diploma processuale ad istituti, più volte, già noti.

Il pubblicismo che ha sempre governato le regole procedurali si è rivelato un ostacolo alle modifiche procedurali proposte dalle parti, poiché queste regole erano tradizionalmente intese come coesistenti.

Tuttavia, accordi procedurali legali erano già presenti nel CPC / 73, che ha acquisito una nuova ampiezza con l’arrivo del nuovo codice di procedura civile. L’ex CPC conteneva la previsione di alcune ipotesi di accordi procedurali tipici, quali: la scelta del tribunale, le convenzioni sull’onere della prova e la sospensione del processo, tuttavia il CPC / 15 ha innovato introducendo il suo art. 190 la possibilità di concludere affari legali atipici (AURELLI, 2017), sulla base del principio di collaborazione e adeguatezza. Pertanto, ha sancito tre significative novità: il principio di adeguatezza procedurale, la clausola generale degli accordi procedurali atipici e il principio del rispetto per l’auto-ripristino della volontà delle parti (POMJÉ, 2017).

Con questa disposizione è stata aperta la possibilità di negoziazione in tutti i campi del diritto processuale, quali: prove, adempimento del giudizio, termini procedurali; senza che i litiganti siano attaccati solo alle convenzioni procedurali tipiche, le parti possono negoziare anche su questioni di procedura, come nel caso delle convenzioni sui riti più brevi, per semplificare le cause (FERNANDES, 2017).

Con così tanti cambiamenti derivanti dal Nuovo Codice, è stata sollevata la questione, quindi, quale sarebbe stato il ruolo del giudice di fronte a tutto questo nuovo movimento che è stato mostrato in CPC / 15, e che ha portato maggiore risalto alle parti con l’obiettivo primario di stampare più efficacia del processo e, in alcuni casi, velocità.

La pubblicità delle regole procedurali avrebbe ceduto il passo al privatismo, così comune nel diritto civile?

Tra l’intera gamma di accordi legali procedurali che sono diventati possibili con il nuovo diritto processuale, vediamo la necessità che il giudice agisca affinché la validità di questi atti cambi, a seconda del tipo di convenzione processuale che viene stabilita, stabilendo un nuovo rapporto con le parti e il processo. In questi casi, farebbe parte del processo? Sarebbe l’arte. 190, caput del CPC / 15 rivolto anche al magistrato?

2. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ LEGALI PROCEDURALI IN CPC / 15

A seconda di Mouzalas; Terceiro Neto e Madruga (2016, p.303) “la nozione di affari legali procedurali deriva dalla nozione stessa di affari associata a quella di atto procedurale”. Gli affari legali, insieme all’atto giuridico stricto sensu, sono specie del genere atto giuridico lato sensu. La differenza tra le due sta nel fatto che in questa gli effetti sono preventivamente stabiliti e inalterabili dalla volontà delle parti, mentre in quella il diritto è ammesso in modo che, in certi limiti, le parti regolino i propri interessi, secondo per loro comodità.

L’istituto di impresa processuale non è una novità introdotta dal nuovo diritto processuale in vigore, in considerazione del fatto già inserito nel CPC / 73. La novità sta nella possibilità di svolgere queste attività in maniera atipica, previsione che ha portato una performance più ampia ed efficace alle parti all’interno del processo.

Tuttavia, prima di addentrarci nei dettagli del tema, è importante notare che i precetti fondamentali permeano anche l’applicazione delle convenzioni procedurali e devono essere rispettati, in particolare il principio di cooperazione, sancito dall’art. 6 del CPC / 15, poiché garantisce “alle parti un maggior ruolo nello svolgimento del processo, fornendo loro opportunità e partecipazione attiva alla risoluzione dei conflitti e all’efficacia della tutela”. (AURELLI, 2017, p.48). Tale efficacia si presenta anche come uno dei corollari del nuovo codice di procedura civile, dato che tutte le materie processuali devono, attraverso il principio di collaborazione, ricercare sempre come obiettivo finale giuste ed efficaci decisioni di merito, rese in tempi ragionevoli.

La dottrina separa le convenzioni atipiche in due tipologie: quelle che modificano la procedura (scadenze, forense, udienze) e quelle che modificano il regime giuridico delle parti (gravami, doveri, poteri, facoltà). La legge limitava solo l’attività che si occupa di procedure alla necessità di adeguarsi alle specificità del conflitto, e non è necessariamente richiesta quando si tratta di accordi procedurali che riguardano il regime giuridico delle parti. Tuttavia, non ci sono impedimenti affinché entrambi i tipi vengano rifiutati se la futilità o l’inadeguatezza viene identificata sulla base della mancanza di rispetto per la buona fede, la funzione sociale o qualsiasi standard fondamentale di CPC / 15, come vedremo più avanti (BANDEIRA, 2015).

Per quanto riguarda le classificazioni, tra le tante che possono ricevere le imprese processuali legali, particolarmente rilevante è la classificazione relativa alla tipicità, che si divide in imprese procedurali tipiche e atipiche. Quelli tipici sono quelli che hanno la loro disposizione costante nella legge, e qualsiasi azione delle parti in merito alla sua regolamentazione è essenziale (CUNHA, 2015).

Esempi di transazioni legali tipiche in CPC / 15 includono: la scelta del tribunale (art. 63 CPC / 15); l’estensione della giurisdizione (articolo 65 CPC / 15); il calendario per l’esercizio degli atti processuali (art. 191 CPC / 15); la rinuncia al termine (articolo 225 del CPC / 15); la sospensione del processo (art. 313, II CPC / 15) e l’organizzazione procedurale (art. 357, §2 CPC / 15).

Le transazioni giuridiche atipiche, invece, sono espressamente previste dall’art. 190 del CPC, che è uno standard generale per le attività procedurali e prevede

Per quanto riguarda il processo sui diritti che ammettono l’autocomposizione, è consentito alle parti pienamente capaci di prevedere modifiche della procedura per adeguarla alle specificità del caso e concordare i propri oneri, poteri, poteri e doveri procedurali, prima o durante il processo.

In effetti, il nuovo codice di procedura civile ha introdotto una serie di regole che affrontano la negoziazione sul processo. Secondo Didier Jr. (2017, p.169) “art. 190 e art. 200 del CPC sono il nucleo del microsistema e devono essere interpretati insieme, poiché ristabiliscono il modello dogmatico di negoziazione sul processo nel diritto processuale civile brasiliano “.

Quindi, possiamo dedurre dalla dizione dell’articolo 190 che il nuovo CPC “prevede la possibilità che le parti, purché pienamente capaci e interessate che trattano i diritti che ammettono l’autocomposizione, stipulino modifiche nella procedura di adeguamento. esso allo specifico della causa” (NEVES, 2016), creando, in questo tono, una clausola generale di negoziazione, che porta autonomia e indipendenza di accordo tra le parti al di fuori di quanto previsto nei tipici accordi procedurali.

Un’altra importante classificazione è legata alla disponibilità delle parti a svolgere l’attività processuale legale. Parte della dottrina considera l’esistenza di accordi procedurali unilaterali quando la richiesta viene rifiutata e riconosciuta. Arte. 190 del nuovo CPC porta con sé la previsione delle transazioni legali procedurali bilaterali, e l’accordo delle parti è essenziale per la sua perfezionamento. E, infine, c’è la possibilità che l’accordo procedurale possa essere plurilaterale, quando l’accordo avviene non solo tra le parti, ma anche con l’organo giurisdizionale coinvolto (giudice o tribunale), come si può vedere con i tempi del procedimento , all’art. 191 del CPC / 15 o con servizi igienici in comune, previsti dall’art. 357, §3 del CPC / 15 ” (NEVES, 2016, p.303).

Avanzando in materia, l’accordo previsto dall’art. 190 del CPC / 15 ha la possibilità di essere eseguito sia proceduralmente che pre-proceduralmente. Se fatto prima dell’inizio del processo, può essere fatto con clausola contrattuale o con un atto separato, mentre se firmato durante il processo, può essere fatto in via extragiudiziale e depositato in tribunale o in tribunale, alla presenza del magistrato o del conciliatore / mediatore ” (idem, p. 306/307).

Inoltre, la regola è che, per quanto riguarda il processo dei diritti che ammettono l’autocomposizione, non è necessaria l’approvazione giudiziaria dell’attività processuale legale firmata affinché si dimostri efficace, tuttavia, deve, tuttavia, sottoporsi al controllo di validità da parte del giudice, rigetto della domanda, nei casi in cui vi sia nullità, o se si abusa in un contratto di adesione, o anche se una delle parti è manifestamente vulnerabile.

Nonostante la disposizione dell’art. 190 del CPC / 15 è limitato ai diritti che ammettono l’autocomposizione, la dottrina è unanime nel comprendere che la disposizione di legge è perfettamente applicabile ai diritti indisponibili, a condizione che la parte protetta dall’indisponibilità sia il beneficiario, vendendo il contrario (MOUZALAS; TERCEIRO NETO; MADRUGA, 2016). Questo perché non bisogna confondere i diritti indisponibili con i diritti che non ammettono l’auto-composizione, perché l’auto-composizione non ha l’obiettivo del diritto materiale, ma piuttosto le modalità di esercizio del diritto, come, ad esempio, le modalità e rispetto dell’obbligo.

Come risultato di questa rilevante distinzione, si è originata la possibilità di applicare convenzioni procedurali ai procedimenti collettivi, anche se trattano di diritti indisponibili e hanno la Procura della Repubblica come parte dell’azione (NEVES, 2016). In questo senso, è la comprensione del Forum proceduralista civile, nelle dichiarazioni 253 e 255 (Dichiarazione 253 dell’FPPC: “Il Pubblico Ministero può concludere un accordo procedurale quando agisce come parte.”; Dichiarazione 255 del FPPC: “È lecito entrare in una convenzione procedurale collettiva.”).

3. LIMITI ALLE ATTIVITÀ LEGALI PROCEDURALI

Leggendo con attenzione il nuovo codice di procedura civile, è facile individuare che vi è stato un aumento della libertà delle parti di concordare la procedura o lo stato delle posizioni procedurali, che rende il processo più democratico ed efficace, raggiungendo gli obiettivi perseguiti dai litiganti in misura minore. Tuttavia, i vantaggi ottenuti aumentando le possibilità di utilizzo delle convenzioni procedurali non possono essere una giustificazione sufficiente per scambiarle indiscriminatamente, senza il rispetto dei limiti.

In questa luce, la dottrina ha compreso che le norme fondamentali sono limitazioni primarie al potere delle parti di stabilire affari legali procedurali. Questo perché, queste convenzioni non possono violare le garanzie minime del processo, cioè non possono affrontare il giusto processo legale.

Il principio di buona fede permea l’intero sistema legale, comprese le norme procedurali. Previsto espressamente all’art. 5 del CPC / 15, le parti non sono autorizzate a discostarsi dai loro doveri in buona fede e lealtà procedurale, e devono agire con probità e rettitudine in tutte le loro manifestazioni, il che consente al giudice, in questo momento, di agire in modo da trattenere che siano praticati atti processuali negoziati privi di buona fede procedurale (idem, p. 311).

Inoltre, un’altra limitazione prevista dalla dottrina si trova nel principio di pubblicità, in quanto alle parti non sarebbe consentito sottrarre pubblicità agli atti compiuti, stabilendo nuove ipotesi di segreto di giustizia oppure escludendo le ipotesi previste per lo specifico Astuccio. Si ritiene quindi che l’art. 11 del CPC / 15 è assoluto e non può essere inapplicato per convenzione delle parti.

Allo stesso modo, alle parti non è consentito escludere l’applicazione delle norme pertinenti. In base al presupposto di queste, resta inteso che esse sono imposte dalla legge a soggetti procedurali, e pertanto, le parti non possono stipulare un patto di volontà in merito o meno all’applicazione di tali norme.

Come esempi dell’impossibilità di modificare le regole pertinenti a causa di un accordo di volontà tra le parti, Daniel A. A. Neves (2016, p.313) chiarisce

In considerazione del fatto che le parti non possono discostarsi dalle norme pertinenti, non è consentito trattare l’ammissione di prove illecite, escludere la partecipazione del Pubblico Ministero quando la legge richiede la loro presenza, stabilire priorità di giudizio quando previsto dalla legge , per creare nuove risorse o ampliare la propria ipotesi di idoneità, per modificare la norma di giurisdizione assoluta, per creare ipotesi di azione rescissoria e altri provvedimenti tendenti a respingere la cosa giudicata, a dispensare la presenza di litisconsorti necessari ecc.

Tuttavia, non è facile definire i limiti a cui è soggetto l’accordo di volontà nelle convenzioni procedurali, che richiedono un lavoro costante da parte della giurisprudenza e della dottrina per definire tali limiti, sulla base delle regole fondamentali del CPC / 15 e della lettura costituzionale del processo.

Per questo motivo sia le Dichiarazioni del Forum Permanente dei Processualisti Civili (FPPC) che le Dichiarazioni della Scuola per la Formazione dei Magistrati (ENFAM) sono diventate così importanti, che hanno avuto cura di indicare, caso per base del caso, ipotesi in cui possono o non possono essere utilizzati l’attività processuale legale.

Per la FPPC sono ammissibili: un patto non esecutivo; accordo per estendere i termini delle parti di qualsiasi natura; accordo di ripartizione procedurale; licenziamento dell’assistente tecnico consensuale; accordo per revocare l’effetto sospensivo del ricorso; accordo per non promuovere l’esecuzione provvisoria; patto di mediazione o di conciliazione stragiudiziale o di mediazione previsto dall’art. 334; patto di esclusione contrattuale dall’udienza di conciliazione o mediazione prevista agli artt. 334; patto per la preventiva disponibilità della documentazione (patto di divulgazione), anche con stipula di sanzione negoziale, ferme restando misure coercitive, obbligatorie, surrogate o induttive; fornitura di mezzi di comunicazione alternativi tra le parti; accordo per eseguire supporto orale; accordo per prolungare il tempo di supporto orale; giudizio tempestivo sul merito convenzionale; convenzione di prova; riduzione dei termini procedurali, per dispensare garanzie nell’adempimento provvisorio della pena (Dichiarazioni 19, 21 e 262).

Per l’FPPC, le transazioni legali per la modifica della giurisdizione assoluta sono inammissibili; accordo per l’abolizione del primo grado, esclusa la Procura della Repubblica, che vieta la partecipazione degli amicus curiae (Dichiarazioni 20, 253 e 392).

Per ENFAM sono inaccettabili le transazioni legali che incidono sui poteri del giudice, come quelle che: limitano i loro poteri istruttivi o sanzionatori a controversie senza precedenti; sottrarre al giudice-Stato il controllo di legittimità delle parti o l’iscrizione di amicus curiae; introdurre nuove ipotesi di irrecuperabilità, risoluzione o supporto orale non previste dalla legge; prevedere il giudizio del conflitto basato su una legge diversa da quella nazionale in vigore; e stabilire priorità di giudizio non previste dalla legge (Dichiarazione 36). E sono nulle le convenzioni procedurali che violano le garanzie costituzionali del processo, come quelle che: autorizzano l’uso di prove illecite; limitare la pubblicità del processo oltre i casi espressamente previsti dalla legge; modificare il regime di assoluta competenza; e rinunciare al dovere di motivazione (Dichiarazione 37) (NEVES, 2016, p. 316/317).

4. IL RUOLO DEL GIUDICE DAVANTI ALL’ACCORDO DEFINITO NELL’AMBITO GIURIDICO PROCESSUALE

Oggi il ruolo dell’organo giudicante in merito all’applicazione dell’art. 190 del CPC / 15 e se ciò rappresentasse una limitazione ai poteri del giudice, qui intesi sia i magistrati di primo grado che i tribunali.

Riprendendo la comprensione delle norme procedurali alla luce del CPC / 73, queste sono state viste come prevalentemente cogenti, cioè inalterabili, né dai contendenti né dal magistrato, e non è possibile concordare procedure o regime giuridico delle parti. Tuttavia, il diritto processuale civile è anche disciplinato dal campo della libertà, anche se fa parte del diritto pubblico, e che, sotto l’influenza dell’autonomia che i ricorrenti devono negoziare nel campo del diritto materiale, ha aumentato i loro poteri di entrare convenzioni procedurali (POMJÉ, 2017), culminate nella disposizione espressa del CPC / 15 sulla possibilità di concludere accordi procedurali atipici.

Nelle parole di Pedro Henrique Nogueira: “L’attività processuale esisteva già sotto l’egida della legislazione precedente, ma non c’è mai stato un tale spazio per la partecipazione dei litiganti allo sviluppo dell’attività giurisdizionale, al punto da consentire alle parti di negoziare la procedura stessa. ” (NOGUEIRA, 2016, p. 255).

Come è noto, la norma stabilita nel Nuovo CPC non richiede l’approvazione giudiziaria per la validità delle convenzioni procedurali, ma può essere richiesta, invece, per accordi procedurali finalizzati a modifiche procedurali, come visto nei casi di recesso (art. 200, § ú del CPC) e organizzazione consensuale del processo (art. 357, §2 del CPC).

Questa volta, l’attività processuale legale rimarrà caratterizzata dalla disponibilità delle parti a mettere in pratica l’atto, aggiunta alla loro volontà di produrre un certo effetto giuridico. Viene scelta una regola legale per una situazione specifica (DIDIER JR., 2017, p. 169). Si tratta di accordi procedurali che non interferiscono con lo status giuridico autorizzato dal giudice, poiché l’esecuzione del giudice è essenziale affinché questi atti soddisfino i loro requisiti di validità.

Eccezionalmente, come già esposto, alcuni atti eletti dalle parti avranno bisogno dell’approvazione giudiziaria per avere i loro effetti nel processo, ma tutte le operazioni legali procedurali passeranno attraverso il controllo del giudice per quanto riguarda la verifica della loro validità all’interno dell’ordinamento, essendo essenziale la presenza di tre requisiti: i celebranti devono essere capaci; l’oggetto deve essere lecito e deve osservare una forma prescritta o non vietata dalla legge (artt. 104, 166 e 167, tutti CC).

Si segnala inoltre la disposizione contenuta nell’art. 190, §ú del CPC, che consente al giudice, su richiesta o d’ufficio, di ignorare la convenzione che è invalida o abusiva, esercitando così il controllo di validità sulle convenzioni procedurali. Tuttavia, è necessario osservare la regola generale sull’invalidità procedurale e dichiararla nulla solo se il danno è provato (ALMEIDA, 2014).

È inoltre necessario che il giudice osservi due requisiti negativi per convalidare un atto: l’abuso e la situazione giuridica detenuta dal magistrato. Secondo Avelino (2016, p. 331) “(…) se l’affare sulla procedura è in grado di influenzare, in modo illegittimo, l’andamento del giudice nel processo, il controllo sulla sua validità deve aver avuto esito negativo risultato.”

Il controllo di validità previsto dall’art. 190, §ú del CPC è vincolato e non discrezionale, autorizzando solo il giudice ad effettuare il controllo per impedire alle parti di estrapolare il potere loro conferito dal dispositivo, assicurandosi che rimangano nei limiti autorizzati dall’autoregolamentazione della volontà. La disposizione ha anche lo scopo di vietare al giudice di opporsi a quanto negoziato, e deve agire in modo proattivo al fine di attuare l’attività procedurale concordata.

In un altro giro, in alcune situazioni, la legge impone la necessità che il magistrato esprima la propria volontà affinché la convenzione processuale diventi perfetta. Qui è anche mostrato come soggetto dell’atto. Pertanto, per entrare nel piano di validità, è essenziale che il giudice si esprima positivamente per la formazione dell’impresa processuale, trattandosi di una convenzione processuale plurilaterale.

È importante notare la distinzione tra la cartolarizzazione dei diritti in relazione al processo e in relazione al diritto materiale oggetto della controversia. Vediamo:

che, quando il legislatore consente lo svolgimento di trattative legali aventi ad oggetto “diritti che ammettono autocomposizione”, resta inteso che l’ipotesi dell’art. 190 (affari procedurali atipici) non si applica al giudice, in quanto non detiene personalmente un diritto (nel senso di una situazione giuridica sostanziale soggettiva) oggetto del processo, in quanto funge da organo di Giurisdizione. Occorre differenziare: le parti detengono situazioni giuridiche relative sia al processo (inteso come procedura contraddittoria – gravami, poteri, doveri, facoltà, ecc.) Sia al diritto materiale oggetto del rapporto giuridico processuale; il giudice assicura le situazioni legali relative al processo (inserito nella procedura del contraddittorio), ma non in relazione alla legge materiale che viene discussa (idem, p. 333).

Una grande discussione sulla partecipazione del giudice alla formazione dell’impresa processuale, svolta nell’ambito dottrinale, è legata al fatto che l’art. 190, caput del CPC / 15 riguardante solo le convenzioni procedurali stipulate dalle parti. Fredie Didier Jr. (2017, p.169) comprende che oltre al fatto che ci sono accordi legali procedurali tipici che coinvolgono il giudice, non vi è alcun pregiudizio per l’accordo dell’atto atipico e la co-partecipazione del magistrato, sottolineando che “(…) poter negoziare senza l’interferenza del giudice è più che essere in grado di negoziare con la partecipazione del giudice.”

Altri, come Avelino (2016, p.334), ritengono che le disposizioni dell’art. 190 del CPC fa espressamente riferimento alle parti e che la legittimità del giudice ad agire come co-dichiarante in un’attività processuale legale non sarebbe sostenuta dalla legge, ma dal principio di adeguatezza, poiché “il principio di adeguatezza serve a adattare la procedura quando necessario per la piena efficacia della protezione statale del diritto materiale. ”

C’è ancora chi, sulla scia di Antônio do Passo Cabral (2016), non considera il magistrato parte dell’attività processuale, in quanto non avrebbe né autonomia né libertà di negoziare, non avendo capacità negoziale . Per l’attore, il giudice non può essere parte integrante dell’impresa processuale, solo le parti, e spetta solo a lui ratificarlo o ammetterlo attraverso il controllo della sua validità.

Per quanto riguarda le convenzioni procedurali plurilaterali tipiche, abbiamo come principali esempi il calendario processuale (art. 191 del CPC) e l’organizzazione condivisa del processo (art. 357, §3 del CPC).

In calendario, le parti, insieme al giudice, pre-fissano le date in cui verranno compiuti gli atti, dispensando così futuri mandati di comparizione per l’esercizio degli atti e delle udienze previste dal calendario. Con questo, tutti i personaggi del processo sono collegati, comprese le terze parti (CUNHA, 2017). Il giudizio nel suo complesso è subordinato all’approccio procedurale stabilito, perché anche se il magistrato viene sostituito da un altro, l’osservanza del calendario resta obbligatoria da parte del nuovo giudice.

Per quanto riguarda l’organizzazione condivisa del processo, la dizione dell’art. 357, comma 3 del CPC, si estrae che affinché avvenga l’igiene condivisa la causa deve essere complessa, quindi “la decisione igienico-sanitaria è un atto complesso che, per essere valido, richiede la partecipazione del magistrato e delle parti coinvolte contraddittorio. Qui la necessità di partecipazione delle parti e del giudice si ritrova anche nel piano di validità dell’atto, trattandosi di tutti soggetti della trattativa ”. (AVELINO, 2016, p.336).

Per quanto riguarda gli accordi procedurali plurilaterali atipici, l’argomento è ancora abbastanza nuovo, mancando di divagazioni più approfondite, tuttavia il Forum permanente dei processualisti civili, nella sua Dichiarazione 21 prevede che “I seguenti accordi, tra gli altri, sono ammissibili: accordo per la realizzazione orale argomentazione, accordo per prolungare il tempo della discussione orale, giudizio anticipato sui meriti convenzionali, convenzione sulle prove, riduzione dei termini procedurali. ”

5. RIEPILOGO CONCLUSIVO

Tutto quanto esposto durante questo breve saggio ci porta a renderci conto che il nuovo codice di procedura civile ha sancito la libertà delle parti all’interno del processo.

È facile intuire che l’intenzione del legislatore era quella di consentire una maggiore azione delle parti alla ricerca dell’efficacia del processo quale abile strumento per giungere a una più rapida ed equa decisione nel merito.

In questo senso, il principio di cooperazione acquista un’importanza particolare, in quanto si presenta come un quadro, insieme agli altri precetti fondamentali del CPC / 15, per l’espansione delle attività legali procedurali.

Come previsto dal CPC / 73, i tipici accordi procedurali consentivano già alle parti di concordare questioni procedurali, anche di fronte alla pubblicità e alla cogenza di queste regole. Tuttavia, solo con l’entrata in vigore del Nuovo codice di procedura, la posizione delle parti all’interno del corteo processuale è stata elevata a un livello di maggiore rilevanza, e sono state autorizzate ad attuare convenzioni procedurali atipiche.

Arte. 190 del CPC / 15 ha introdotto la regola generale sugli accordi legali procedurali atipici, aprendo la porta alla firma di diversi tipi di accordi procedurali. A titolo di esempio, possiamo citare l’accordo di non esecutività, l’accordo sulle spese procedurali, il licenziamento consensuale di un assistente tecnico, tra gli altri.

In un primo momento, nel rispetto dell’autoregolamentazione della volontà e dei limiti imposti dall’art. 190 del CPC, spetta ai contendenti trattare su questioni procedurali senza la partecipazione del giudice, il quale dovrebbe agire solo nei casi in cui l’omologazione è necessaria e sempre per verificare la validità delle convenzioni procedurali presentate.

Tuttavia, c’è una divergenza nella dottrina per quanto riguarda le attività in cui la manifestazione di volontà del giudice è essenziale affinché ciò sia valido. Comprendiamo che l’ordinamento giuridico nazionale non presenta ostacoli alla necessità di un accordo del giudice con le parti affinché si formino determinati atti, se questa convergenza di volontà è fondamentale per il raggiungimento dei requisiti legali di validità aziendale.

Il fatto che l’art. 190 del CPC aver ampliato i poteri delle parti, conferendole maggiore autonomia e libertà di operare proceduralmente, non costituisce un impedimento all’adempimento del magistrato.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALMEIDA, Diogo Assumpção Rezende. Das convenções processuais no processo civil. Tese (Doutorado em Direito Processual)- Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

AURELLI, Arlete Inês, Análise e Limites da Celebração de Negócios Jurídicos Processuais na Execução por Título Extrajudicial e/ou Cumprimento de Sentença. In: MARCATO, Ana; GALINDO, Beatriz; GOÉS, Gisele Fernandes; BRAGA, Paula Sarno; APRIGLIANO, Ricardo; NOLASCO, Rita Dias. (Coords.) Negócios Processuais, v.1. Salvador: Juspodivm, 2017.

AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em face dos negócios jurídicos processuais–já uma releitura. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords). Coleção Grandes Temas do novo CPC, v.1, 2ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016.

BANDEIRA, Carlos Adriano Miranda, O papel do juiz no controle dos negócios jurídicos processuais e o art. 190 do Novo Código de Processo Civil. 2015. Disponível em https://revista.jfpe.jus.br/index.php/RJSJPE/article/viewFile/126/119.

BRASIL. Lei 13.105, de 16 de  março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 17 mar 2015.

CABRAL, Antonio do Passo, Convenções processuais, n.4.3. Salvador: Juspodivm, 2016.

CUNHA, Leonardo Carneiro da, Calendário processual: negócio típico previsto no art. 191 do CPC. In: MARCATO, Ana; GALINDO, Beatriz; GOÉS, Gisele Fernandes; BRAGA, Paula Sarno; APRIGLIANO, Ricardo; NOLASCO, Rita Dias. (Coords.) Negócios Processuais, v.1. Salvador: Juspodivm, 2017.

CUNHA, Leonardo Carneiro da, Negócios jurídicos processuais no processo civil brasileiro. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coords) Negócios processuais, Salvador: Juspodivm, 2015.

DIDIER JR., Fredie, Negócios jurídicos processuais atípicos no CPC-12015. In: MARCATO, Ana; GALINDO, Beatriz; GOÉS, Gisele Fernandes; BRAGA, Paula Sarno; APRIGLIANO, Ricardo; NOLASCO, Rita Dias. (Coords.) Negócios Processuais, v.1. Salvador: Juspodivm, 2017.

FERNANDES, Renata Assalim, Negócios jurídicos processuais no novo CPC – o que pode?. 2017. Disponível em https://www.migalhas.com.br/depeso/258990/negocios-juridicos-processuais-no-novo-cpc-o-que-pode.

MOUZALAS, Rinaldo; TERCEIRO NETO, João Otávio; MADRUGA, Eduardo; Processo Civil, vol. único – 8ª ed. rev., ampl., e atual.- Salvador: Juspodivm, 2016.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016.

NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Jurídicos Processuais. Salvador: Juspodivm, 2016.

POMJÉ, Caroline, A mitigação da incidência do adágio iura novit curia em virtude das convenções processuais: breve análise do art. 357, §2º, do Código de Processo Civil. In: MARCATO, Ana; GALINDO, Beatriz; GOÉS, Gisele Fernandes; BRAGA, Paula Sarno; APRIGLIANO, Ricardo; NOLASCO, Rita Dias. (Coords.) Negócios Processuais, v.1. Salvador: Juspodivm, 2017.

[1]  Laureato in giurisprudenza presso l’UFRJ, post laurea in giurisprudenza e procedimenti penali presso UCAM, post laurea in diritto processuale civile applicato da EBRADI.

Inserito: ottobre 2020.

Approvato: gennaio 2021.

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Bruna Maiolino Bucco

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