REVISIONE INTEGRATIVA
SILVA, Poliane Cardoso da [1], MORAIS, Lauandecy Maria Domingas Costa de [2], LEAL, Kamila Soares [3]
SILVA, Poliane Cardoso da. MORAIS, Lauandecy Maria Domingas Costa de. LEAL, Kamila Soares. Le ripercussioni dell’editing genetico nell’uomo con la tecnica “CRISPR-CAS9”. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Anno 06, Ed. 09, Vol. 05, pp. 85-107. Settembre 2021. ISSN: 2448-0959, Link di accesso: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/legge/tecnica-crispr-cas9
RIEPILOGO
L’editing genetico attraverso il sistema CRISPR-Cas9 ha permesso importanti progressi nel campo dell’ingegneria genetica, compresa la capacità di modificare geneticamente embrioni umani con potenziale riproduttivo, che si è recentemente verificata in Cina. Pertanto, sorgono molte controversie sull’argomento che solleva dilemmi scientifici, etici e legali, un problema che ha portato il presente studio con la seguente domanda: Quali sono le principali ripercussioni scientifiche, etiche e legali derivanti dall’editing genetico nell’uomo attraverso l’applicazione della tecnica CRISPR-Cas9? Pertanto, l’obiettivo era quello di indagare tali impatti al fine di tessere le opportune riflessioni sull’argomento nello scenario attuale, considerando la tutela del patrimonio genetico dovuta al principio di dignità della persona umana. Abbiamo anche cercato di affrontare questi aspetti in modo interdisciplinare, al fine di elevare la legge secondo prospettive antropocentriche. Per realizzare lo studio, abbiamo utilizzato la ricerca teorico-bibliografica integrativa e documentaria, operazionalizzata attraverso la ricerca di articoli accademici in indicizzatori nazionali e internazionali, siti ufficiali di consultazione della legislazione, nonché libri aggiornati, disponibili in ambiente fisico e digitale. Si è ottenuto che il sistema CRISPR-Cas9 è estremamente promettente considerando le sue applicazioni per la terapia genica, tuttavia, l’applicazione dell’editing genetico nelle cellule riproduttive umane è nel mezzo di incertezze scientifiche con risultati inaspettati, come il mosaicismo e le mutazioni casuali; in relazione alle questioni normative, esiste una protezione nazionale e internazionale del patrimonio genetico per quanto riguarda le cellule embrionali umane, perché il DNA umano è considerato un bene intrinseco all’umanità e nessun cambiamento viene trasmesso alle generazioni future; per quanto riguarda le implicazioni etiche, la modifica della composizione naturale dell’essere umano significa la rottura di un limite che ferisce il principio di autodeterminazione dell’individuo, lasciando intravedere pratiche eugenetiche e aumentare la segregazione sociale. Si conclude che le possibilità portate dall’editing genetico attraverso la tecnica esplorata sono inevitabili e, pertanto, spetta al sistema legale cercare di aggiornarsi sulla sua previsione, tali aggiornamenti dovrebbero, soprattutto, considerare i principi etici che guidano la bioetica e il biodiritto. Si sottolinea che una ricerca più conclusiva dovrebbe guidare tali interventi.
Parole chiave: Editing genetico, Ripercussioni, Dignità della persona umana.
1. INTRODUZIONE
La scoperta di mezzi più pratici per l’editing genetico nell’uomo ha causato grande clamore nell’ambiente scientifico, principalmente a causa dell’annuncio della nascita dei primi esseri umani geneticamente modificati, un fatto che si è verificato in Cina, attraverso l’uso della tecnica “CRISPR-Cas9”- Clustered Regulary Interepaced Short Palindromic Repeats, il termine si riferisce ai frammenti del nastro del DNA.
L’editing genetico della tecnica CRISPR-Cas9 deriva dall’applicazione delle funzioni svolte da veri macchinari osservabili a livello molecolare, dove i segmenti di dna vengono modificati, secondo Amabis e Martho (2010) il DNA è la struttura che trasporta tutte le informazioni ereditarie di organismi viventi singoli o pluricellulari, la sua struttura a doppia elica è composta da migliaia di nucleotidi uniti sequenzialmente i cui follow-up formano i geni , luoghi che indicano l’espressione delle caratteristiche di ciascun individuo, ad esempio, il colore degli occhi, la forma del viso, possono anche avere anomalie che si esprimono in malattie ereditarie.
Pertanto, padroneggiare la manipolazione genetica significa controllare l’espressione del genotipo e del fenotipo degli organismi, cioè la loro composizione genetica e la sua esternalizzazione. È sostanziale riferire che i primi risultati con CRISPR-Cas9 mostrano promesse in considerazione delle possibilità offerte dalla terapia genica (ORMON et al., 2017).
Tuttavia, è necessario evidenziare le divergenze presenti nell’ambiente scientifico, perché non vi è consenso riguardo a tali manipolazioni, poiché alcuni studi hanno indicato effetti collaterali in grado di causare perdite come mutazioni dannose in altri geni, comparsa di tumori e altri cambiamenti non misurati, aggiungendo a questo il fatto che i cambiamenti definitivi nel DNA influenzano le generazioni future nelle loro dimensioni biologiche e sociali (CLEMENTE, 2020).
Nell’attuale congiuntura, le incertezze scientifiche portano a dilemmi etici e giuridici riguardanti il tema, in considerazione dei principi che guidano la bioetica e il biodiritto. Per quanto riguarda la legislazione nazionale, esiste la regolamentazione delle attività di ingegneria genetica, attraverso la legge sulla biosicurezza (n. 11.105/2005), questo dispositivo sigilla le pratiche di interventi genetici che coinvolgono cellule germinali ed embrioni umani (BRASIL, 2005). Allo stesso modo, esiste una protezione internazionale del patrimonio genetico, attraverso dispositivi volti alla protezione universale del materiale genetico come unità fondamentale appartenente agli esseri umani (UNESCO, 1997).
In questo contesto, il presente studio ha mirato a indagare in un certo senso le principali ripercussioni scientifiche, etiche e giuridiche dell’editing genetico nell’uomo attraverso la tecnica CRISPR-Cas9, al fine di tessere le dovute riflessioni sull’argomento nello scenario attuale, considerando la tutela del patrimonio genetico dovuta al principio di dignità della persona umana. Abbiamo anche cercato di affrontare questi aspetti in modo interdisciplinare, al fine di elevare la legge secondo prospettive antropocentriche.
Il presente studio è di grande importanza per l’ambiente accademico e sociale perché cerca una maggiore conoscenza delle sfumature coinvolte in un tema controverso, attualmente di grande ripercussione per il biodiritto e le aree correlate, come è proprio di un tema multidisciplinare. Si tratta di un tema che coinvolge i diritti umani e fondamentali, come la dignità della persona umana di fronte alle innovazioni tecnologiche caratterizzate da meccanismi sempre più presenti nel mondo postmoderno e che, quindi, costituiscono i fatti generatori del diritto attuale e futuro, il cui dinamismo richiede la massima attenzione e una costante riflessione.
Per realizzare lo studio, abbiamo utilizzato la ricerca teorico-bibliografica integrativa e documentaria, operazionalizzata attraverso la ricerca di articoli accademici in indicizzatori nazionali e internazionali, siti ufficiali di consultazione della legislazione, nonché libri aggiornati, disponibili in ambiente fisico e digitale.
Questo lavoro segue un’organizzazione che presenta come risultati e discussioni i seguenti assi tematici: editing genetico; tecnica CRISPR-Cas9; tutela del patrimonio genetico umano; i limiti scientifici della tecnica CRISPR-Cas9 nell’uomo e le implicazioni etiche che circondano la suddetta tecnica, infine l’ultima sezione porta le considerazioni generali come prodotto delle indagini svolte.
2. SVILUPPO
2.1 L’EDIZIONE GENETICA
L’ingegneria genetica consente l’editing di materiale genetico umano attraverso il trasferimento di sequenze genetiche che saranno ricombinate con altri segmenti di DNA, un’attività che richiede un adeguato controllo e regolazione in modo da evitare rischi per la vita umana, poiché viene rispettato il principio della dignità umana (MALUF, 2020, p. 59).
Le pratiche di modifica dell’organismo attraverso l’editing genomico implicano un miglioramento dello stesso, dandogli caratteristiche desiderabili, come affermato da Scarmanhã; Silva e Garé:
A engenharia genética realiza processos de manipulações genéticas, objetivando que elementos sejam duplicados, transferidos ou mesmo isolados dos genes originais. Assim, com estes procedimentos, é possível obter seres com genética melhorada com qualidade e aprimoramento de funções (SCARMANHÃ; SILVA; GARÉ, 2019, p. 05).
In questa dimensione, le applicazioni dell’ingegneria genetica possono essere effettuate in qualsiasi organismo animale o umano, a cui Clemente (2020) garantisce, nella misura in cui le applicazioni dell’editing genetico sono inizialmente limitate alle cellule somatiche, cioè le cellule non germinali, che sono presenti nella maggior parte del corpo umano e differiscono e si specializzano in vari tessuti e organi, mentre le cellule gametiche sono essenziali per la riproduzione di un nuovo essere. In sintesi, i cambiamenti nelle cellule germinali possono essere trasmessi alle generazioni future, al contrario, i cambiamenti nelle cellule somatiche rimangono solo negli individui che li hanno nella loro composizione.
Date queste possibilità, il carattere dinamico delle scienze che tende sempre ad avanzare, con l’ingegneria genetica non si è verificato diverso, dice Beriam (2017) che ancora nel 2015 ha iniziato a intensificare i dibattiti sull’alterazione genetica delle cellule germinali umane, o sull’editing genetico di uova, spermatozoi ed embrioni (uova fecondate), quindi, c’era la possibilità di manipolare il materiale genetico degli embrioni umani.
Per quanto riguarda l’editing genetico nell’uomo, la legislazione nazionale tende a vietare le pratiche correlate, attraverso la legge sulla biosicurezza, che stabilisce gli standard per l’uso delle tecniche di ingegneria genetica e il rilascio di organismi geneticamente modificati – OGM nell’ambiente (BRASIL, 2005).
Esiste un divieto di alterazione genetica nelle cellule embrionali o germinali di esseri umani, leggendo l’articolo 8 del suddetto dispositivo, si segnalano altri divieti relativi alla manipolazione che coinvolge cellule germinali:
Art. 6º Fica proibido:
I – Implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção de registro de seu acompanhamento individual;
II – Engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante, realizado em desacordo com as normas previstas nesta Lei;
III – engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano e embrião humano;
IV – Clonagem humana; (…) (BRASIL, 2005).
È interessante notare che la suddetta legge considera l’applicazione dell’ingegneria genetica nella modifica di cellule germinali umane un crimine, prevedendo all’articolo 24 che tale condotta, così come qualsiasi atto di violazione del materiale genetico umano in vivo che non miri all’inversione dei difetti genetici ed è al di fuori dei dettami legali comporterà la pena di detenzione da 1 (uno) a 3 (tre) anni e multa, anche la clonazione umana e l’uso di embrioni umani sono penalizzati in disaccordo con le previsioni legali:
Art. 24. Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o art. 5º desta Lei:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Art. 25. Praticar engenharia genética em célula germinal humana, zigoto humano ou embrião humano:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Art. 26. Realizar clonagem humana:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 27. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (BRASIL, 2005).
Resta da chiarire la posizione della legge che regola le attività legate all’alterazione genetica degli organismi, che è consentita in altri esseri viventi non umani e in cellule umane non embrionali o riproduttive. Al contrario, la moderna biotecnologia evolve procedure di manipolazione genetica più controverse e rivoluzionarie (REIS; OLIVEIRA, 2019).
Sempre secondo gli autori, tra le tecniche rivoluzionarie derivanti dalle innovazioni biotecnologiche, più nello specifico nel campo dell’ingegneria genetica spicca la tecnica di editing genetico denominata CRISPR-Cas9, che permette di sostituire segmenti all’interno del nastro dna correggendo possibili errori o difetti genetici inserendo caratteristiche desiderate o più benefiche. Questa possibilità risveglia una riflessione sui rischi derivanti dalla manipolazione dell’essere umano seguendo i suoi interessi, come la possibilità di pratiche eugenetiche (REIS; OLIVEIRA, 2019).
2.2 LA TECNICA CRISPR-CAS-9
Secondo Sander e Joung (2014) il sistema CRISPR-Cas9 è emerso dall’ingegneria molecolare del sistema immunitario dei batteri, questo consente la modifica di qualsiasi gene attraverso la frammentazione del DNA da parte di un enzima di restrizione chiamato “Cas9”, che è diretto da un trasportatore RNA, e ha la capacità di accoppiarsi con sequenze di specifiche basi azotati.
Corroborando la stessa comprensione di cui sopra, Boel et al., (2016) ha confrontato la tecnica con un editor di testo, partendo dal punto che il DNA è codice scritto, e come qualsiasi altro può presentare errori nella sua struttura, così come gli strumenti per identificare gli errori scritti, la tecnica riconosce specifiche sequenze nucleotidiche nel DNA bersaglio, così come utilizza supporti di ritaglio per selezionarli. La Figura 3 illustra come avviene il meccanismo di modifica genetica attraverso il sistema CRISPR-Cas9.
Figura 3 – Sistema CRISPR – Cas9
In questo contesto, Clemente fa riferimento a due momenti principali del meccanismo di editing discusso qui, vale a dire, la fase di riconoscimento e scissione in cui viene tagliata la molecola di DNA, seguita dalla sua fase di riparazione, come segue:
O processo de edição divide-se em duas etapas, sendo a primeira relacionada ao reconhecimento e clivagem da molécula de DNA e, a segunda, destinada ao reparo da mesma. Uma vez seccionados, os nucleotídeos são acionados mecanismo celulares endógenos, naturais de reparação do DNA. O processo de edição utiliza-se então, desses recursos, para promover modificações pretendidas. Assim, o reparo pode ocorrer por ligação das extremidades não homólogas (mecanismo útil quando se pretende silenciar a ação dos genes) ou também, por reparo dirigido por moldes. Nessa situação, é possível inserir, nas moléculas, juntamente com a ferramenta de edição, moldes de DNA externo. Assim, pode-se fornecer moldes externos contendo genes selecionados, ao novo seguimento de DNA a ser formado no local da clivagem (CLEMENTE, 2020, p. 15).
Resta inteso che la cellula ha meccanismi di riparazione interni che si attivano attraverso l’azione del sistema CRISPR-Cas9, dove utilizza tali mezzi per provocare cambiamenti di interesse, questi cambiamenti possono verificarsi da uno stampo inserito nel processo o dall’uso delle estremità già presenti nel nastro del DNA.
La tecnica qui discussa è stata promettente per la sua semplicità, velocità ed efficienza nella manipolazione genetica, come afferma Clemente (2020), i vantaggi di questa tecnica rappresentano una vera rivoluzione nei trattamenti sanitari, soprattutto in relazione a gravi malattie di origine ereditaria, che sono spesso incurabili. Pertanto, viene generata un’aspettativa positiva in relazione alle nuove alternative terapeutiche.
Le applicazioni dell’editing genetico nell’uomo offrono molti vantaggi dalla ricerca più basilare a quella più avanzata, consentendo diversi miglioramenti per l’uomo, tra le innovazioni si possono citare: la comprensione della differenziazione cellulare nel processo di sviluppo del corpo umano, il funzionamento di particolari geni ancora nella fase embrionale dell’organismo, la comprensione delle malattie di origine genetica, fornire la produzione di farmaci specifici come patologie, progressi nella terapia genica (trattamento del cancro), tra gli altri meccanismi che sono ancora in fase di studio (CLEMENTE 2020).
Anche in relazione alle applicazioni, vale la pena sottolineare l’editing genetico dei neonati condizioni di malformazione congenita ereditaria, almeno il 6% dei neonati presenta gravi problemi genetici, attraverso il meccanismo CRISPR-Cas9 identifica i segmenti di dna che sono responsabili di cause tali patologie, quindi è possibile cercare trattamenti preventivi (CLEMENTE, 2020).
I benefici si applicano ancora alla fisiologia del sistema immunitario. Molti geni sono direttamente correlati alla resistenza di alcuni individui ai patogeni che causano infezioni, l’identificazione di questi siti nel genoma significa estendere i loro vantaggi ad altri organismi e promuovere un’immunizzazione efficace. Si sottolinea che tali procedure sono già una realtà (ORMOND et al., 2017).
2.3 LA TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO
I progressi biotecnologici sono in aumento e stanno guadagnando sempre più spazio, il che deduce la necessità di promuovere un’efficace protezione del genoma umano, mirando alla conservazione delle generazioni future (NAVES; GOIATÁ, 2017).
Tale tutela ricade su temi complessi, poiché sorgono molti conflitti, dagli interessi economici alle discussioni etiche filosofiche e religiose, ma l’ampia capacità umana di applicare mezzi tecnologici per la modifica dei sistemi biologici richiede un adeguato controllo basato sulla “regolamentazione e l’istituzione di misure concrete per la conservazione attraverso l’uso corretto e consapevole delle risorse biologiche” (NASCIMENTO; BRITO, 2021, p. 5).
Il patrimonio genetico corrisponde a qualsiasi “informazione di origine genetica di specie vegetali, animali, microbiche o di altro tipo, comprese le sostanze derivate dal metabolismo di questi esseri viventi” (BRASIL, 2015), questo concetto è stato adottato dalla legge 13.123 del maggio 2015, che regola la disposizione costituzionale sulla conservazione dell’integrità del patrimonio genetico, così come le misure per proteggere e accedere al patrimonio genetico, stabilite nella Convenzione sulla diversità biologica che è stata proposta unilateralmente per le nazioni da firmare durante la Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo nel 1992.
Pertanto, il patrimonio genetico è qualsiasi unità ereditaria presente in organismi singoli o pluricellulari, nonché sostanze derivanti dalle loro attività metaboliche. Pertanto, la loro protezione ricade sui geni animali, sulle piante dei microrganismi e sugli esseri umani. Tuttavia, i diritti e gli obblighi previsti dalla legge sull’accesso al patrimonio genetico non si applicano al materiale umano, come descritto all’articolo 4.
Pertanto, questa regola non include norme relative all’accesso al patrimonio genetico umano. Ciò è giustificato dalle linee guida e dai divieti introdotti dalla legge sulla biosicurezza, i cui divieti si concentrano su comportamenti che comportano l’alterazione di cellule embrionali, la clonazione e qualsiasi modifica di materiale genetico in vivo in disaccordo con le norme vigenti (BRASIL, 2005).
Vale la pena sottolineare i divieti di concentrarsi sulla modifica o la manipolazione delle cellule embrionali, cioè le cellule riproduttive, tuttavia, vi è una lacuna per quanto riguarda l’applicazione delle tecniche di modificazione genetica nelle cellule somatiche, che attraverso il processo di mitosi differiscono per formare tessuti e altri organi umani. È sottilmente sottilmente all’interno degli standard e degli standard normativi che possono essere sottoposti a processi di alterazione genica.
Infatti, fino a pochi anni non esistevano standard normativi in relazione a tali meccanismi, tuttavia l’Agenzia Nazionale di Sorveglianza Sanitaria – Anvisa, regolamentata nel 2018, attraverso RDC n. 260, le regole per la sperimentazione clinica di prodotti di terapie sperimentali avanzate, compresa la terapia genica, secondo Anvisa (2018) questo ha come prodotto biologico DNA o RNA ricombinante finalizzato alla modifica dell’espressione genetica allo scopo trattamento, preventivo o diagnostico.”
Pertanto, la terapia genica eseguita in cellule umane non riproduttive è diventata manipolabile, ma lo scopo è esclusivamente medico, una terapia che implica trattamento o prevenzione.
In questo contesto, si sottolinea che lo standard regolava tali procedure a livelli sperimentali essendo, secondo la stessa Anvisa (2018) “allo scopo di dimostrare la sicurezza e l’efficacia”. Tuttavia, nel 2020 la stessa agenzia ha registrato la prima terapia genica in Brasile per il trattamento dell’atrofia muscolare spinale – AME (NOVARTIS, 2020).
Considerando che le applicazioni biotecnologiche permeano tutti i gruppi e regni di organismi viventi, il soggetto è diretto alla protezione del materiale genetico umano, che è oggetto di protezione nazionale attraverso la suddetta sicurezza e gli standard internazionali attraverso il sistema di protezione dei diritti umani.
I diritti umani sono concepiti secondo le loro dimensioni di protezione, in modo semplice si parla di diritti di prima dimensione che tutelano le libertà individuali, diritti di seconda dimensione la cui tutela ricade sui diritti sociali e di terza dimensione relativa ai diritti trans-individuali, tuttavia, una quarta dimensione ha previsto i diritti relativi alle questioni biotecnologiche, l’ingegneria genetica e le sue implicazioni etico-legali nonostante la conservazione della vita umana (GORCZEVSKI, 2009).
I diritti umani di quarta generazione e la loro regolamentazione sono sorti a causa dei nuovi problemi derivanti dai progressi tecnologici e scientifici, che non erano stati affrontati fino ad allora, tuttavia erano perfettamente prevedibili, specialmente quelli pertinenti alla ricerca sul genoma umano e la sua manipolazione (NETO, 1998).
Così, anticipando le implicazioni dei progressi scientifici e tecnologici in materia di manipolazione genetica, nel 1997 la 29a Conferenza Generale dell’UNESCO ha adottato il documento proposto dal Comitato Internazionale di Bioetica, che è stato concepito come la “Dichiarazione Universale del Genoma Umano e dei Diritti Umani”.
La Dichiarazione Universale del Genoma Umano e dei Diritti Umani mirava a sottolineare la dignità della persona umana di fronte alla ricerca relativa all’intervento genetico, i diritti degli individui sottoposti a trattamento o diagnosi che influenzano il loro genoma e stabilire i limiti che devono essere osservati dalle nazioni che svolgono tale ricerca. In questo contesto, la lettera afferma che “Il genoma umano è alla base dell’unità fondamentale di tutti i membri della famiglia umana e anche del riconoscimento della sua intrinseca dignità e diversità” (UNESCO, 1997).
Pertanto, la protezione del patrimonio genetico proposta dall’Unesco prevede la protezione dell’individualità umana, che è in linea con gli aspetti scientifici del DNA, poiché il materiale genetico è universalmente composto dalla stessa struttura molecolare e svolge le stesse funzioni fisiologiche, tuttavia, è un codice unico ed esclusivo per ogni individuo. Anche se trasporta informazioni dai suoi ascendenti, funziona come un testo, descrivendo le caratteristiche fisiche di ogni individuo. È ciò che collega l’intera famiglia umana, conferendo l’originalità di ogni persona, come impronta digitale.
Così, il dispositivo riconosce che il contenuto genetico di ogni persona è un patrimonio appartenente a tutta l’umanità, la cui diversità deve essere rispettata e riconosciuta, altrimenti viola il principio della dignità della persona umana, che governa ogni nazione basata su un regime democratico. In questo senso Naves e Goiatá (2017, p. 03) concordano sul fatto che “la protezione dei dati genetici umani è la protezione del patrimonio genetico stesso e la continuità della specie in condizioni dignitose”.
Corroborando la suddetta disposizione legale, essa elude qualsiasi discriminazione dovuta alla composizione genetica di una determinata persona in modo che tale violazione causi lesioni ai diritti umani e ad altre libertà fondamentali (UNESCO, 1997).
In questa dimensione, il Brasile, in armonia con le previsioni di protezione internazionale del genoma, la CF/88 magna carta, all’articolo 225 § 1 paragrafo II, ha affidato alle autorità pubbliche il dovere di “preservare la diversità e l’integrità del patrimonio genetico del paese e di supervisionare le entità dedicate alla ricerca e alla manipolazione del materiale genetico” (BRASIL, 1988), la citata disposizione di legge, tuttavia, è stata regolata con l’edizione della legge sulla biosicurezza, che regola gli standard di sicurezza e gli strumenti di vigilanza delle attività che coinvolgono organismi geneticamente modificati – OGM e loro derivati, e crea il Consiglio nazionale per la biosicurezza – CNBS, oltre a ristrutturare la Commissione tecnica nazionale per la biosicurezza – CTNBio, sulla politica nazionale di biosicurezza (PNB) (BRASIL, 2005).
2.4 LIMITAZIONI DELL’EDITING GENETICO NELL’UOMO DALLA TECNICA CRISPR-CAS9
La tutela del patrimonio genetico è molto valida per fare le previsioni corrette attraverso le prospettive delle biotecnologie e dell’ingegneria genetica, dai meccanismi più arcaici dell’editing genomico a quelli più moderni ed efficaci aperti una finestra per un futuro di grandi scoperte e capacità di migliorare la vita sulla terra.
Tuttavia, si dovrebbe riflettere che una tale finestra è un’arma a doppio taglio, poiché l’uomo può utilizzare le risorse scientifiche a beneficio dell’ambiente e della salute umana, è anche nel suo piano l’alternativa di applicarle solo per interessi economici, senza misurare gli impatti.
È ancora necessario verificare il fatto che vi sia ancora il pieno controllo dell’operazionalizzazione e dei risultati di alcune tecniche, come osservato nel caso dell’uso del meccanismo CRISPR-Cas9.
In questo senso, le possibilità derivanti dai progressi biotecnologici hanno rivoluzionato il modo di considerare i geni, soprattutto in relazione agli aspetti scientifici ed economici, data l’espansione degli studi e la valorizzazione del contenuto genetico, ormai riconosciuto come parte fondamentale per i progressi biotecnologici (NASCIMENTO; BRITO, 2021).
Sebbene la tecnica di editing genetico del meccanismo CRISPR-Cas9 si sia dimostrata veloce, efficiente ed economica, la letteratura riporta alcune limitazioni, che implicano naturalmente rischi o effetti collaterali.
Pertanto, nel contesto scientifico da cui emergono esperimenti e studi, vi è la presentazione di risultati controversi riguardanti interventi in relazione al materiale genetico.
Si sottolinea che in campo scientifico ci sono due tipi di controversie, che sono interne, derivanti da questioni inconcludenti, incomplete o troppo complesse; quelli esterni, relativi a preoccupazioni, giudizi di valore, credenze, concezioni religiose, filosofiche, culturali o etiche (HODSON, 2018). Questa dimensione discute i risultati inconcludenti o imperfetti, che sono legati alle incertezze degli esperimenti scientifici, così come i loro impatti, in particolare in relazione all’editing genetico negli esseri umani.
Secondo Thompson et al., (2019) alcuni esperimenti con embrioni sottoposti a modifica genetica si sono verificati quello che può essere chiamato mosaicismo che deriva da un errore nel tagliare il follow-up di interesse, tale errore può derivare da due possibilità, taglio infruttuoso da parte della nucleasi (Cas9 che esegue la scissione) o a causa di una riparazione errata di questo. Il risultato è la presenza di almeno tre tipi di cellule, che sono, con materiale genetico di origine, quelle modificate con mutazioni e quelle che sono state correttamente alterate, cioè l’organismo inizia ad avere una composizione genetica contenente diversi insiemi di DNA.
In questo contesto, questo effetto è legato a un patchwork o mosaico, alludendo alla “frammentazione genomica” dell’organismo. È importante evidenziare la presenza di mutazioni nelle cellule in cui non si sono verificate riparazioni, è importante che la maggior parte delle mutazioni siano deleteria, cioè portino a carenze congenite di origine genetica, come diverse sindromi.
Si sottolinea che se il mosaicismo può o non può verificarsi l’espressione di geni indesiderati, tuttavia, una volta presente nella composizione dell’individuo, c’è la possibilità che venga trasferito alle generazioni future (CLEMENTE, 2020).
Un altro fattore che richiede cautela e grande attenzione è la possibilità di modifiche casuali “off-tarfegt”, sono mutazioni accidentali in cui l’enzima manca il bersaglio di taglio, che si verificano da un evento non determinato in Cas9, che porta ad azioni atipiche e non intenzionali (MARTI-GUITIERREZ et al., 2017).
Di fronte all’esposto Ormond et al. (2017) sostengono che tali incidenti sono piccoli in considerazione della capacità della tecnica di curare una moltitudine di malattie, i cui effetti negativi sono certi e devastanti. Eppure, l’emergere di risultati imprevisti non è una regola, dal momento che il DNA stesso è in grado di sopportare un certo livello di mutazioni.
Si deduce che le manipolazioni genetiche nel DNA umano non hanno presentato risultati con certezza al cento per cento sull’applicazione della tecnica CRISPR-Cas9, che può provocare danni come mutazioni dannose in altri geni e altri cambiamenti non misurati, poiché la scienza inda stessa non conosce la totalità degli effetti dell’espressione genica.
Tuttavia, Ormom et al. (2017) affermano che in relazione all’editing genetico in vitro non dovrebbe essere oggetto di ostacoli, a condizione che sia nell’ambito di protocolli legali e di sicurezza etici, come l’autorizzazione del donatore e un’adeguata supervisione. E’ ancora perfettamente appropriato un finanziamento pubblico per tale ricerca.
Per quanto riguarda la continuazione delle applicazioni tecniche nelle linee germinali umane con potenziale riproduttivo, dovrebbero essere considerati almeno quattro punti, vale a dire: “(a) una giustificazione medica convincente, (b) una base di prove a sostegno del suo uso clinico, (c) una giustificazione etica e (d) un processo pubblico trasparente per richiedere e incorporare contributi da parte delle parti interessate” (ORMON et al., 2017, p. 01).
L’autore conclude che, in considerazione delle domande scientifiche per le quali non sono ancora state ottenute risposte, la modifica dei geni nel lignaggio embrionale umano con capacità riproduttiva non dovrebbe essere eseguita, tali pratiche sono completamente inadeguate (ORMON et al., 2017).
La situazione opposta si è verificata in Cina nel 2015, dove un gruppo di ricercatori sotto la supervisione dello scienziato Junjiu Huang della Sun Yat-sen University ha condotto studi su embrioni umani utilizzando la tecnica CRISPR-Cas9, con l’obiettivo di correggere una mutazione presente nel gene HBB, la cui funzione è quella di codificare la proteina beta-globina (LIANG et al., 2015).
Il più controverso è arrivato nel 2018 con l’annuncio della nascita dei gemelli Lulu e Naná, primi esseri umani geneticamente modificati, dove lo scienziato Jiankui He ha utilizzato il meccanismo CRISPR-Cas9 per alterare i geni CCR5, rendere i bambini immuni al virus HIV (CÁRDENAS-KRENZ, 2018).
Secondo le notizie lo scienziato è stato condannato dalla giustizia cinese, quando ha assunto la programmazione genetica di un altro bambino, quindi, anche senza regole proibitive in relazione all’editing genetico degli esseri umani, ma dato il disgusto sociale, il ricercatore è stato condannato a 3 anni di carcere (JUNQUEIRA, 2019).
Su tali controversie non ci sono ulteriori informazioni, la Cina è una nazione estremamente chiusa. Pertanto, non ci sono studi o notizie su come sono questi bambini, né su come sia il terzo bambino, se sia sopravvissuto o abbia presentato qualche anomalia.
2.5 IMPLICAZIONI ETICHE RELATIVE ALL’EDITING GENETICO NELL’UOMO
Per quanto riguarda le implicazioni etiche, i fallimenti / limitazioni / fallimenti o anche l’applicazione di successo dell’editing genomico da CRISPR-Cas9, generano ripercussioni (ORMON et al., 2017). In questo scenario, Sandel (2013, p. 84) avverte dell’inevitabile esistenza di dilemmi e controversie, poiché ci sono progressi tecnologici e scientifici, ma l’evoluzione della società non avviene allo stesso ritmo.
Per quanto riguarda gli aspetti negativi, si considera tra l’esposizione degli individui a interventi con potenziale dannoso di fronte all’incertezza di tali rischi superando i benefici, come nel caso della modifica di embrioni umani, i cui effetti saranno comunque determinati (ORMON et al., 2017).
Un punto cruciale nel dibattito etico si riferisce all’autonomia degli individui, anche di fronte al successo della tecnica, secondo Ormon et al., (2017) tale tecnologia ha un impatto importante generando un essere geneticamente modificato senza il loro consenso.
A questo punto, sarebbe necessario considerare che i genitori sono le persone più appropriate per decidere sulla vita dei loro figli, tuttavia è un argomento controverso, perché si riferisce alla composizione genetica di qualcuno, un essere individuale che esprimerà le loro caratteristiche genotipiche e vivrà con loro per sempre.
In questa dimensione Hayden (2016), afferma che i genitori, tra cui, esercitano già un immenso controllo sui loro figli, come la possibilità di screening genetico durante le cure prenatali, dove è possibile verificare l’insorgenza di anomalie nel DNA come nel caso della trisomia 21 – sindrome di Down, e anche in relazione alla scelta di prendere o meno una gravidanza fino alla fine, come in alcuni paesi.
In questo contesto, il numero di movimenti contrari a questo controllo è cresciuto, come quelli che considerano il concepimento stesso un atto immorale, per portare all’esistenza qualcuno che non ha mai chiesto di nascere, secondo Benatar (2015, p. 60), il principale difensore dell’idea, la procreazione può sembrare qualcosa di innocente, ma in realtà è molto dannosa, perché un bambino nato è il bersaglio di tutti i mali e le cose terribili che possono accadere, anche se non tutti subiranno grandi orrori, nessuno è libero da gravi danni, il modo migliore per proteggere un bambino dalle cose terribili della vita è non averli.
A questo si aggiunge il fatto che ci sono segnalazioni di individui che, anche se hanno condizioni genetiche rare e “svantaggiose” come l’albinismo e il nnism, affermano che non vorrebbero che il loro contenuto genetico fosse alterato per diventare persone normali (HAYDEN, 2016).
C’è anche la possibilità di intervento scegliendo geni che esprimono condizioni patologiche, come afferma Sandel (2013, p. 86), l’autore riporta il caso di una coppia di donne sorde, che attraverso la riproduzione assistita ha permesso il concepimento di un bambino anche sordo, tale interesse consisteva nella difesa che la sordità non sarebbe stata una condizione preventiva di una vita come le altre. In effetti, il bambino è nato con sordità.
Rimane un grande dilemma per quanto riguarda i limiti dell’editing genetico per il trattamento di condizioni considerate anormali dal buon senso, secondo Haydem (2016), molte persone sorde non considerano la loro condizione come una malattia o una carenza, negando persino interventi come l’impianto di cocloto e impediscono anche ai loro figli anche sordi di essere sottoposti a trattamenti.
Corroborante, Lamphier et al. (2015) sottolinea che, oltre ai rischi legati all’eugenetica, vi sono problemi legati a possibili danni al lignaggio umano stesso, poiché l’alterazione del materiale genetico implica il trasferimento ereditario delle caratteristiche, significa la modifica irreversibile di un essere umano e dei suoi discendenti.
Inoltre, Habermas (2016) aggiunge la preoccupazione per l’autocomprensione etica della specie, cioè gli aspetti soggettivi ed esistenziali della persona che è stata geneticamente modificata sotto il giudizio di altri.
Il suddetto autore si è dedicato a sollevare la questione e circondare la violazione dell’autodeterminazione degli individui, nonostante la chiara certezza che un embrione non ha carattere volitivo, è in pieno sviluppo e diventerà un essere dotato di valori, desideri e inversamente, nelle parole dello stesso, questo intervento eugenetico “limita la configurazione autonoma della vita dell’individuo e mina le relazioni fondamentalmente simmetriche tra persone libere e uguali” (HABERMAS, 2016, p. 15).
C’è un conflitto chiaro e notevole in questo processo biotecnologico con la propizia della bioetica, tra cui si può menzionare, il principio di autonomia, secondo Maluf (2020, p. 155) è legato alla capacità di autogoverno degli individui. L’interferenza nei geni di embrioni adatti alla riproduzione significherebbe, entro i limiti etici e legali brasiliani, la violazione di questo principio.
Un altro principio “nel mirino” dell’editing genetico è la dignità stessa della persona umana, per Maluf (2020, p.155) questo in armonia con il principio di sacralità, prevedono la protezione della vita umana in tutta la sua dimensione.
In questo punto di sintonia, è importante discutere la controversia che circonda l’emergere della personalità, che secondo Venosa (2007, p. 230) nel sistema giuridico brasiliano è utile per sollevare i diritti di ogni individuo, su questo tema irradiare divergenze intorno al nascituro.
Questa controversia persiste a causa della lettura portata dall’articolo 2 del codice civile del 2002, dove si afferma che la personalità di una persona inizia attraverso la nascita con la vita, tuttavia la legge sostiene i diritti del nascituro (BRASIL, 2002). Su questi punti, si sottolinea che si tratta di diritti in ambito civile, mentre la legge salva ogni diritto del nascituro.
Tuttavia, la definizione di nascituro non si adatta a ciò che è ancora solo un embrione, perché l’essere concepito e non nato corrisponde all’embrione dopo la nidazione, cioè dopo la fissazione nella parete interna dell’utero. Pertanto, non si parla di diritti sugli embrioni, tuttavia, Tartuce (2015) sottolinea l’importanza della legislazione che ospita la previsione di tali tecnologie.
In questo percorso di sintonizzazione Cervi si interroga,
(…) diante das inovações biotecnológicas de edição genética embrionária, seria possível promover uma interpretação acerca de intimidade e identidade e dos direitos da personalidade em um momento até mesmo anterior ao nascimento com vida, ou antes, à própria consideração de ser o embrião nascituro? (CERVI, 2019, p. 13).
In mezzo a tale lacuna, l’autore difende una riformulazione delle disposizioni giuridiche secondo le inevitabili esigenze moderne al fine di proteggere il principio sancito della dignità umana (CERVI, 2019).
Si deduce che i valori etici e culturali sono legati a ciascun popolo e nazione, mentre l’essenza umana e la composizione umana sono unite, in questo senso, Rodotá (2010) induce circa la possibilità di modificare embrioni umani che ricevono un corpo fisico progettato secondo la determinazione di qualcuno svilisce contro i diritti umani.
2.5.1 QUESTIONI RELATIVE A EUGENIA
Lo scorcio e l’incanto davanti alle prospettive di cura dall’editing genetico diventano una preoccupazione, anche in considerazione delle possibili interferenze rivolte a interessi loschi, basati su aspetti culturali, considerando che il controllo della tecnica viene utilizzato nella scelta delle caratteristiche fisiche, come altezza, colore degli occhi, capelli, forma del viso, ecc. (CERVI, 2019).
Così, le preoccupazioni si rivolgono ai rischi delle pratiche eugenetiche, considerando l’interesse dell’essere umano qui che è bello e distante dall’anormale o dal brutto, per Cervi (2019) il desiderio di bellezza e giovinezza ha sempre accompagnato l’uomo, essendo prova di ciò, il suo bisogno di esprimere la perfezione nelle opere d’arte, così come è verificato nelle narrazioni letterarie quando descrive le caratteristiche di personaggi giovani e attraenti.
In modo semplice, l’eugenetica consiste nella selezione degli individui dalle loro caratteristiche genetiche al fine di migliorare i discendenti che nasceranno. Per quanto riguarda l’editing genetico Ormon et al. (2017) avverte della possibilità che venga utilizzato per la selezione di caratteristiche che vanno oltre gli interessi terapeutici.
Per Bobbio (2016) il concetto sviluppato in Inghilterra nell’Ottocento, si uniscono le teorie dell’ereditarietà dei biologici razziali e l’interpretazione sovversiva della selezione naturale proposta da Charles Darwin, secondo cui sopravviverà il più adattato, cioè quello con caratteristiche genetiche migliori. Secondo l’indottrinatore, tali teorie hanno avuto origine a pratiche erroneamente applicate in contesti politici razzisti: dove veniva predicata la purificazione razziale.
A seconda di questa osservazione, Ormon et al., (2017) sotto ogni aspetto, l’eugenetica è una pratica pericolosa, che rafforza il pregiudizio derivante dalla definizione di ciò che sarebbe normale, o accettabile nella società, come storicamente è accaduto, il miglioramento del DNA umano, senza l’obiettivo terapeutico associato a una determinazione genetica, che sostenuta dallo stato ha generato conseguenze disastrose.
Pertanto, il miglioramento genetico non dovrebbe mai essere usato per rafforzare il pregiudizio degli stereotipi, soprattutto sapendo cosa può causare la credenza nella supremazia di una razza, come è accaduto nella Germania nazista, dove si credeva che la razza ariana per essere superiore agli altri dovesse dominare, a questo proposito Cervi (2019, p.05) afferma “la pretesa di pulizia etnica e promozione della razza pura e della bellezza ariana, ha generato alla sua battuta d’arresto, molta tristezza, esclusione, miseria e morte, così come sentimenti di vergogna.
Pertanto, la possibilità di pratiche eugenetiche genera preoccupazioni su una possibile selezione di individui e delle loro caratteristiche come modello determinante, che genererebbe una perdita di diversità umana.
2.5.2 IMPLICAZIONI SOCIALI
All’interno delle impasse etiche dell’editing genetico umano, vale la pena discutere brevemente delle implicazioni sociali nel possibile scenario di individui le cui caratteristiche sono state precedentemente scelte e determinate artificialmente.
Notificatamente, la tecnica è limitata a protocolli che ne impediscono l’applicazione, ma in una possibile realtà in cui la sua implementazione è regolata, Ormon et al. (2017) avvertono che le conseguenze sociali sono uno dei punti più importanti, dato il successo perché è probabile che renda ancora maggiori le disuguaglianze sociali già affrontate oggi.
Si sottolinea che anche le procedure sanitarie leggermente più complesse sono spesso limitate a chi può avere buone quantità, come la riproduzione assistita, secondo Cervi (2019) le procedure biotecnologiche di applicazione in ambito sanitario sono possibili a un piccolo gruppo di persone, e non ci sono prospettive intorno ad un ampio accesso alle migliori terapie curative.
È quindi la domanda di Singer (2017, p.135) “cosa succederà a chi non ha soldi per andare al supermercato genetico? I vostri figli saranno predestinati alla mediocrità?”
Sicuramente ogni persona cerca il meglio per sé e per i propri, è noto che l’essere umano non misura gli sforzi per cercare ciò che gli dà qualità della vita e sicurezza. Quello che una volta sembrava utopico oggi non è poi così lontano, ma per quanto riguarda i già emarginati il futuro rimane irto di incertezze.
Secondo Singer (2017) in questa logica, il mercato genetico potrebbe favorire quelli con maggiore potere d’acquisto per inserire nel lignaggio genetico dei loro discendenti geni che codificano caratteristiche che possono favorire l’intelligenza, l’attitudine per la pratica di determinati sport, tra gli altri (SINGER, 2017). L’autore cita anche l’esclusione della “lotteria genetica” per riferirsi ai possibili impatti causati dalla scelta artificiale delle qualità desiderabili.
3. CONSIDERAZIONI FINALI
Il presente studio mirava a portare un approccio interdisciplinare che segnasse le principali ripercussioni scientifiche, etico-filosofiche e legali portate dall’editing genetico nell’uomo dalla tecnica Crispr-Cas9, un tale meccanismo biotecnologico di ingegneria genetica ha aperto nuovi precedenti in relazione al trattamento e al combattimento di patologie umane finora considerate insormontabili. Quindi, lo vede come una tecnologia inevitabile nella postmodernità.
Tuttavia, un universo di possibilità deriva dall’applicazione della manipolazione genetica attraverso il sistema CRISPR-Cas9, che ha allertato la comunità scientifica, poiché si dimostra efficace, accessibile e veloce, ma gli esperimenti portano ancora altri risultati inconcludenti a fronte di possibili errori nelle prestazioni dello strumento, che possono culminare in effetti imprevedibili e deleteri per l’organismo.
Si occupa anche dell’uso di scopi loschi come il miglioramento genetico umano, una pratica confutata con veemenza per suscitare ideali eugenetici, che in passato ha portato a veri disastri sotto la giustificazione della credenza nelle razze superiori.
Considerando la chiara difficoltà dell’essere umano a rispettare i limiti necessari per l’uso equilibrato delle risorse ambientali, mirando all’ambiente ecologicamente equilibrato. Ci sono state preoccupazioni sulla disuguaglianza sociale che una tecnica di tale portata può causare, dal momento che tali procedure saranno certamente esaustivamente costose, portando a una maggiore segregazione tra gli esseri umani i cui genitori sono stati in grado di pagare per caratteristiche genetiche desiderabili e predisposizioni rispetto agli umani concepiti sotto la lotteria genetica.
Tra le questioni legate alla tutela giuridica che orbitano attorno al tema, si riscontra che la composizione genetica di ogni individuo è un patrimonio dell’intera famiglia umana, come previsto dalle organizzazioni di protezione internazionale, che lo considera un bene inviolabile, essenziale per il mantenimento del principio di dignità della persona umana, e non può mai essere utilizzato a fini segregazionisti.
La protezione del patrimonio genetico è prevista anche a livello nazionale, al fine di vietare qualsiasi manipolazione che coinvolga materiale genetico umano, come le procedure di clonazione e gli embrioni umani. Si interpreta che il divieto ricade sulle tecniche di editing relative al sistema CRISPR-Cas9. Vale la pena menzionare la recente regolamentazione della terapia genica a livello sperimentale, la cui responsabilità normativa spetta all’Agenzia Nazionale di Sorveglianza Sanitaria – Anvisa.
Di fronte al futuro con inevitabili miglioramenti e miglioramenti dei meccanismi biotecnologici, permane un’esigenza giuridico-normativa nei confronti di tali pratiche, concentrandosi sulle considerazioni della bioetica, come materia che cerca di stabilire i mezzi corretti per l’applicazione delle procedure che coinvolgono l’Ambiente e la salute umana, consolidando sempre più il Bioright e i principi che lo governano.
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[1] Accademico del corso di laurea in giurisprudenza. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0096-7153
[2] Laurea in Giurisprudenza. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7902-079X
[3] Consulente di orientamento.
Inviato: settembre, 2021.
Approvato: settembre 2021.