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Concubinato e Unione stabile: diritto romano e brasiliano

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CONTEÚDO

ARTICOLO ORIGINALE

DUARTE, Nayane Gonçalves dos Santos [1], MORAIS, Carlos Nascimento de [2]

DUARTE, Nayane Gonçalves dos Santos. MORAIS, Carlos Nascimento de. Concubinato e Unione stabile: diritto romano e brasiliano. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Anno 05, Ed. 10, Vol. 09, pp. 114-128. nell’ottobre 2020. ISSN: 2448-0959, Link di accesso: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/legge/concubinato-e-unione

RIEPILOGO

Questo articolo ha lo scopo di presentare un’interpretazione che si riferisce all’unione concubinata e stabile nel diritto romano e brasiliano. L’espressione concubinato ha il significato di unione parallela o simultanea, e in passato ha già significato un’unione stabile stessa nella costituzione di un’entità familiare concettualizzata come una famiglia parallela, una famiglia simultanea, partner o conviventi. Distingui i suoi concetti, gli aspetti storici e le legislazioni applicate, utilizzando la presentazione di dottrine e giurisprudenza che trattano il tema affrontato, nell’ordine romano e brasiliano. Descrivere le forme di concubinato, presentando come la questione è stata risolta nei tribunali superiori. Segnala le difficoltà che le persone che mantengono questo tipo di relazione incontrano nella legislazione brasiliana. Dottrina, legislazione e giurisprudenza difendono alcuni diritti di proprietà che saranno affrontati nel presente lavoro, sottolineando le questioni necessarie per coloro che mantengono un rapporto concubiario da sostenere. La ricerca utilizzata è stata teorica, giurisprudenziale e descrittiva. I metodi utilizzati erano induttivi, storici e comparativi.

Parole chiave: Concubinate, Unione stabile, Effetti patrimonio.

INTRODUZIONE

Questo articolo tratta dei rapporti delle concubine nella vita quotidiana della società, così come delle unioni stabili, cercando nella tempistica di questi rapporti che agli occhi della società e dello Stato, sono sempre stati ripudiati e negati nella storia. Al tempo dell’imperatore Costantino le relazioni concubinarie vennero attuate per legge, poco dopo con l’emergere del cristianesimo la situazione cessò di esistere con il divieto della chiesa. Eppure, non è scomparso dalla società. Attualmente, è più facile risolvere i conflitti che coinvolgono il concubinato, attraverso dottrine e giurisprudenza con intese già pacificate.

Verrà tracciata una base storica di queste forme familiari diverse da quello tradizionale. Concettualizzare l’unione stabile come relazione, intima e informale, prolungata nel tempo e simile al legame derivante dal matrimonio civile, tra soggetti di diversi sessi (coviventes o partner), che non hanno alcun impedimento coniugale l’uno all’altro. Il termine è un’evoluzione giuridica del concubinato che sorse nel diritto romano.

In questo contesto, passando attraverso la classificazione di forme familiari distinte, ognuna con la sua peculiarità, come l’unione omoaffettiva da parte di persone dello stesso sesso. Si osserva che le forme familiari tradizionali esistono ancora nel 21 ° secolo, ma nel tempo sorgono altre forme di sindacati, il tutto con la portata comune di una ricerca della felicità.

Con l’obiettivo di analizzare il problema di come le persone che vivono in un’unione stabile, così come coloro che mantengono relazioni concubinarie si basano sulla legislazione brasiliana.

La ricerca è importante per risolvere eventuali problemi derivanti da formazioni familiari diverse dal matrimonio, come concubinato e unione stabile.

L’articolo è diviso in tre parti, oltre all’introduzione e alla conclusione. Nel primo argomento, passaggi storici e concetti di concubinato saranno scanditi alla luce del diritto romano, della sua evoluzione e delle sue specie.

Successivamente, vengono affrontati i concetti di unione stabile nel diritto brasiliano, le loro caratteristiche e differenze con l’unione concubiaria.

Infine, in un terzo momento, esporre gli effetti della proprietà sulle relazioni concubinate e sull’unione stabile, nonché la comprensione giurisprudenziale sull’argomento.

Per quanto riguarda la metodologia, la ricerca è stata condotta teorica, giurisprudenziale e descrittiva, cercando attraverso dottrine, giurisprudenza e leggi di produrre lavoro scientifico. I metodi utilizzati erano induttivi, portando giurisprudenza sul tema e sul tema storico e comparativo, del concetto di concubinato nel diritto romano e brasiliano.

1. EVOLUZIONE STORICA SUL CONCUBINATO NEL DIRITTO ROMANO

Nel diritto romano le esistenze delle forme di unione erano espresse in quattro modi, il primo dei quali era lo jus civile, che formava la famiglia legittima tra i romani, il secondo sarebbe stato quello dei pellegrini tra pellegrini o tra pellegrini e romani, che vivevano nel sine connubio, contrariamente allo ius civile, in terzo luogo spicca l’unione di schiavi che non avevano alcun riconoscimento legale fino al tempo dell’imperatore Justiniano contubernium, che ha concesso loro alcuni diritti; e, infine, quella delle concubine, che si sono imparentati liberamente. (AZEVEDO, 2002).

Secondo Agerson Tabosa (2007, p.186), “La donna, unita all’uomo dal concubinato, era chiamata concubina, amica, hóspita, si sarebbe messa a fuoco, ma non uxor. Né è stato a, a causa della stabilità e della fedeltà dell’unione. Con Giustiniano, può ereditare 1/24 della proprietà dell’uomo con cui ha vissuto. Seguendo la comprensione dell’autore, le concubine avevano una stabilità e una piccola porzione di eredità da ereditare, alcuni privilegi sono osservati.

Così, nel diritto romano, l’istituto chiamato concubinato, espressione che viene dal latino cum (con) cubare (dormire), si è presentato tra l’unione di due persone di sesso diverso, come se fossero sposati, caratterizzando così, come unioni libere, quelle che non si attaccano alle formalità richieste dallo Stato, cioè unioni non ufficiali con una certa durata al fine di formare una famiglia , senza affectio marital (desiderio di sposarsi) e honor matrimonni (comparsa del matrimonio).

In questo contesto, si osserva che si trattava di un istituto familiare non suggellato dalla legge o disapprovato dalla coscienza sociale, tanto che le persone di moralità esemplare vivevano nel concubinaggio. Concubinato non è stato riconosciuto, ma è stato ampiamente sezionato dalle leggi di Augusto (CARLETTI, 2000).

Vengono evidenziate le leggi matrimoniali di Augusto (lex iulia et papia poppaea de maritandis ordinibus), che creava rigidi impedimenti di natura sociale, l’unione con le donne di minore situazione sociale e lex iulia de adulteriis. Come un vero modo di mantenere i lignaggi e con una discriminazione visibile della miscegenazione con altre razze.

Come verificato, la legge non si era presa cura del concubinato, vietavano, da un lato, il matrimonio tra senatori e donne di alcune categorie sociali (come le attrici). Inoltre, non potevano sposarsi legittimamente, ma piuttosto vivere in comune, senza essere considerati una pratica criminale. Queste unioni extraconiugali lecite erano le ipotesi in cui era configurato il concubinato. (ALVES, 2014, p.672).

[…] dopo l’era dell’Augusto regnante, negli ultimi anni che seguirono, e l’imperatore Costantino promulgò nel 326 d.C.C., un editto, a causa del quale la posizione delle concubine e dei loro figli è peggiorata rispetto al periodo precedente. È certo che gli imperatori cristiani consideravano il concubinato immorale, dopo averlo tollerato fino a quando l’imperatore Leone il Saggio (886-912d.c.), lo abolì definitivamente (novembre 89,91). (AZEVEDO, 2002, p.152)

In questo stesso senso, per incoraggiare le persone che vivevano in una relazione concubina, l’imperatore Costantino sancì; “[…] così, creò destituzionando le sanzioni del concubinato, cercando di incoraggiare le concubine a contrarre il matrimonio, pregandole con la possibilità di legittimare i loro figli, di sottomettersi al potere paterno.” (AZEVEDO, 2002, p.152).

In questo pregiudizio, con l’avanzata del cristianesimo, l’imperatore Costantino considerava l’impuro concubinato, sanzionato mezzo per punire le relazioni concubinarie per incoraggiare il matrimonio. “A sua volta, l’imperatore Justiniano, cercando di limitare il numero di queste unioni concubinarie, proibì all’uomo di avere più di una concubina e nessuna se fosse sposato.” (AZEVEDO, 2002, p.155)

C’era una certa difficoltà per i dottrinatori a concettualizzare il concubinage, e non esiste un concetto preciso sull’argomento. “Dall’idea centrale di una coesistenza dorata tra un uomo e una donna, senza matrimonio registrato (per usare il sistema legale sovietico), quella legge passa attraverso una storia giurisprudenziale, cercando di chiarire questo concetto.” (PEREIRA, 2003, p. 40).

Va sottolineato che ci sono due specie di concubinato più citate dalla maggior parte degli autori, cioè concubinato puro e concubinato impuro.

Quindi, concubinato puro; si presenta quando c’è una convivenza duratura tra un uomo e una donna, senza restrizioni ad altri matrimoni, come nel caso dei vedovi, separati di fatto, single, matrimonio annullato, divorziato.

Secondo Álvaro Villaça (2002, p.190), “considera puro concubinato, quando si presenta con gli elementi allusivi del concetto speso, cioè come unione duratura, senza matrimonio, tra uomo e donna, costituendo la famiglia infatti, senza danneggiare una famiglia legittima”

Nello stesso senso, porta l’autore Roberto Senise (2013, p.197), “Il concubinato naturale o puro, senza stabilità, ma motivato da atti sporadici o unioni libere, sebbene frequenti, non è considerato equivalente a un’unione stabile, perché è caratterizzato dall’unione informale di persone di sesso diverso, prologada nel tempo”

Impuro concubinato; si riferiva all’adulterina quando le persone sposate erano coinvolte in un’altra relazione, cioè quelle che avevano più di un’unione in realtà. “Il concubinato spurio o impuro è quello che si realizza tra persone di sesso diverso, in modo stabile, ma con qualche impedimento alla realizzazione del matrimonio civile. Può essere classificato in due, concubinato adulterino e concubinato incestuoso” (LISBOA, 2013, p.197).

Alla luce di quanto sopra, come già accennato ci sono altre specie di concubinato; es.; adulterina, “Concubinato adulterino, prima dell’esistenza di impedimento matrimoniale di almeno una delle concubine, che sono civilmente sposate con un’altra persona”. (LISBONA, 2013, p.197), e l’incestuoso “concubinato incestuoso, derivante da una stretta parentela tra le concubine, che potrebbe impedire il loro matrimonio civile”. (LISBONA, 2013, p.197), Questo è stato ripudiato e vietato fino ai tempi contemporanei.

Per Agerson Tabosa (2007, p.175); c’è un’altra figura chiamata “sacrilego – Se l’impedimento fosse religioso, se il padre o la madre, o entrambi, avessero preso voti di castità, il figlio di questa unione sarebbe stato chiamato sacrilego. La moderna legge brasiliana non costituisce questo caso.

Il nostro testo costituzionale brasiliano del 1988 ha definito il concubinato un’unione stabile, un’espressione che traduce, al momento, questa istituzione così vecchia e così attuale. (PEREIRA, 2003, p.41). Nella stessa vena,

Con l’avvento della costituzione della repubblica, propiziamente soprannominata “costituzione cittadina” il vecchio concubinato fu elevato all’altitudine di un’entità familiare, sottomettendosi alla normatività dei diritti delle famiglie e, principalmente, ottenendo una protezione speciale dallo stato – lo stesso dispensato al matrimonio. Naturalmente, il concubinato concubinato che fu elevato alla caratterizzazione della famiglia fu il “concubinato puro” iniziando ad essere chiamato unione stabile, esattamente con l’intenzione di evitare stime o pregiudizi. (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p.462)

Come osservato in questo argomento, si occupa di concubinato nel diritto romano, essendo confrontato con la legge brasiliana, poiché l’unione stabile che affronteremo nel prossimo argomento, è un’evoluzione giuridica del Diretto Romano.

2. CONSIDERAZIONI INIZIALI SULL’UNIONE STABILE E SUL DIRITTO CIVILE BRASILIANO

Dopo la concettualizzazione e la presentazione dell’evoluzione giuridica del concubinato nel diritto romano, viene analizzata la figura dell’unione stabile nel diritto brasiliano, una figura ammessa all’ordine, con diritti in piedi.

Come già accennato, la cifra dell’unione stabile ha dato origine nel 1988 nella Costituzione federale, sintesi legislativa inserita da Agerson Tabosa “Fino al 1977, c’era solo in Brasile, sotto la protezione dello Stato, un tipo di famiglia, la famiglia legittima, costituita dal matrimonio civile, indissolubile. Fu solo nel 1977 che arrivò il divorzio, introdotto dall’emendamento costituzionale. (2007, p.67). L’emendamento costituzionale, che è stato sancito come legge nello stesso anno della sua inclusione, ha iniziato a coprire l’unione stabile come famiglia legittima, anche con l’assenza di matrimonio civile.

Nel primo, è essenziale entrare con il concetto di “Unione stabile è il rapporto, intimo e informale, prolungato nel tempo e simile al legame derivante dal matrimonio civile, tra soggetti di sesso diverso (conviventi o compagni), che non hanno impedimenti matrimoniali l’uno all’altro”. (LISBOA, 2013, p.193).

Per l’autore Dimas Messias (2018, p.54); “La famiglia convenzionale è costituita al di fuori del matrimonio da un’unione stabile, caratterizzata dall’unione pubblica informale, duratura e continua dell’uomo e della donna. Fino alla costituzione del 1988, non c’era alcuna disposizione legislativa”

Dal punto di vista sociologico, la famiglia è un’istituzione permanente, modificabile nelle sue caratteristiche strutturali di fronte al tempo, e oggi integrata da persone i cui legami derivano da unione stabile, procreazione e parentela (PESSOA, 1997).

In questi giorni in cui ci riferiamo al concubinato in Brasile, in senso lato senza le modalità dell’impuro o del puro, è solo il rapporto amoroso che coinvolge le persone sposate, che non adempie al dovere di fedeltà (adulterina), noto anche come “amanti”. “Accogliendo l’unione stabile come entità familiare, la costituzione adottò la guida di Álvaro Villaça (statuto familiare infatti) per proteggere il concubinato non adultero e non incestuoso.” (LISBOA, 2013, p.194)

In questo senso, amante, è quello che vive con un uomo o una donna sposati allo stesso tempo con il coniuge, non essendo separato infatti, mantiene una relazione affettiva e vive con entrambe le relazioni, quindi ci sono famiglie parallele. (CARVALHO, 2018)

In ambito penale, il libero rapporto tra uomini e donne non è mai stato trattato come un reato o un atto illecito, ma le sue conseguenze sono state proiettate, così da sole, nell’ambito del diritto di obbligo, allontanandosi dalla legge delle famiglie. (FARIAS, 2017).

Seguendo l’idea che l’unione stabile sia accettata e migliorare in Brasile, ci sono alcuni requisiti per caratterizzare un’unione stabile, concubinato non adulterino e non incestuoso, tra cui menzioneremo:

La differenza di sesso; Assenza di matrimonio coniugale e impedimento coniugale; Notorietà delle misure reciproche (la coesistenza more uxório dovrebbe essere nota, e dovrebbe essere trattata come marito e moglie, teoria dell’aspetto, anche se non c’è prole in comune, ma questo dimostra l’interesse di avere la vita in comune); Onorabilità (rispettosa unione tra uomo e donna, basata sull’affectio  e sull’animus  di formare una famiglia); Fedeltà o lealtà (senza fedeltà o relazione monogama, il rapporto diventa uno status di “amicizia colorata”, senza avere un’unione stabile. Essere in grado di avere un’unione putativa stabile, quando la persona e l’inganno nel rapporto pensano di essere l’unica persona nella vita del loro partner (in questo caso la giurisprudenza accetta e indennizza la persona lesa sulla falsariga dell’unione stabile); e “Convivenza”. (LISBOA, 2013, p.194)

Sulla convivenza trattata da alcuni autori, il riassunto 382 della Cassazione, in questi termini parla: “La vita comune sotto lo stesso tetto, più uxorio, non è indispensabile per la caratterizzazione del concubinato”. Cioè, ci sono coppie che vivono in residenze diverse, perché il loro lavoro per coprire le spese della famiglia, si trova in un luogo diverso, questo non escluderebbe lo status di unione stabile,

[…] Sì, perché nel diritto di famiglia non si cura l’idea rigida del domiciliato, ma del significato della casa, che è il luogo di incontro della famiglia, dove, nell’intimità, i rapporti familiari vengono esercitati in modo duraturo. Quindi non è solo in matrimonio, ma in concubito. (AZEVEDO, 2002. p.214)

La popolazione brasiliana è in continua evoluzione e con questo ci sono diverse forme di famiglie. Ad esempio, Famiglia anaparentale, affettiva, poliaffettiva, naturale o nucleare, estesa o allargata, surrogata, affettiva, mosaica o famiglia ricostituita, eudomonista, democratica, multiparentale o pluriparentale, binucleare, parallela, poliaffettiva, online, famiglia ectogenetica. Ci baseremo su alcuni concetti; Unione stabile, omoaffettiva, monoparentale, matrimoniale e putativa.

A partire da un’unione stabile di persone dello stesso sesso, gridate anche per isossessuale (dal greco iso, uguale), avevano gli stessi diritti e doveri stabile unione eteroaffective, anche se non prevista dalla costituzione federale, non può essere escluso dallo status di famiglia per meritare la protezione dello Stato. (CARVALHO, 2018).

Continuando la linea di ragionamento di Dimas Messias (2018), nelle unioni omoaffective, cioè formate da persone di pari sesso, uomo con uomo o donna con donna, anche senza previsioni espresse nella Magna Carta, e protette come formazione familiare con diritti garantiti ugualmente da unioni eteroaffective.

La famiglia costituita da uno degli ascendenti o discendenti, “Famiglia monoparentale, è l’entità familiare costituita da un ascendente e dal suo discendente” (LISBOA, 2013, p.233)

Unioni civili riconosciute dalle norme brasiliane, cioè matrimonio civile, “Famiglia matrimoniale, e formate sulla base del matrimonio civile dai coniugi, tra cui, non necessariamente, prole, naturale o socio-affettuosa. È un’unione legale legata alle norme convincenti, che vive in piena comunione di vita e in pari diritti e doveri”. (CARVALHO, 2018, p.53)

Altre forme familiari che causano abbastanza discursion sono le unioni putative stabili, Secondo Dimas Messias (2018, p.495-496), “Sindacato stabile putativo; può verificarsi quando uno o entrambi i concubinati non conoscono gli ostacoli al matrimonio. Anche se c’è concubito in questi termini, verranno applicati tutti gli effetti di un’unione stabile.

Art. 1.561. Sebbene annullabile o addirittura nullo, se contratto in buona fede da entrambi i coniugi, il matrimonio, nei loro confronti e nei confronti dei figli, ha tutti gli effetti fino al giorno della sentenza di annullamento. § 1 Se uno dei coniugi era in buona fede nel celebrare il matrimonio, i suoi soli effetti civili per lui e i suoi figli ne traggeranno vantaggio. § 2 Se entrambi i coniugi erano in malafede nel celebrare il matrimonio, i loro effetti civili si approfitteranno solo dei figli. (BRASIL, ONLINE)

È importante sottolineare che, parlando di protezione giuridica ed evoluzione giuridica, nel diritto brasiliano, dovrebbe citare il codice civile del 1916, portando il concubinato come un modo marginale che durò fino al codice civile del 1932. È stato attraverso la giurisprudenza che gradualmente il tema si stava svolgendo nella nostra pianificazione.

Con la necessità di regolamentazione delle relazioni concubinarie e dell’unione stabile. Legge n. 8.971 del 20 dicembre 1994 (che hanno definito “compagni”, uomo e donna di età superiore ai 5 anni o con prole – concubinato puro). La legge n. 9.278 del 10 maggio 1996, che cercava di regolamentare ciò che era già stato portato dalla costituzione federale nella sua art. 226 (cambiò il concetto di compagno in “conviventes”, omettendo il tempo minimo e l’esistenza della prole).

Visti i buchi, le imperfezioni e le contraddizioni di questi testi summenzionati, il ramo esecutivo presentò un progetto al Congresso Nazionale, nel tentativo di fare uno statuto per il concubinato.

Alla fine del 1996 è stato introdotto un nuovo disegno di legge, PL. n. 2.696/96 – predisposto dal Ministero della Giustizia con la partecipazione di giuristi di nota, noto come statuto dell’unione, e che intendeva regolamentare l’unione in ogni modo, con nuovo concetto, diritti e doveri, regime giuridico e convenzionale dei beni, rapporto con terzi, mantenimento, diritti di successione, usufrutto, successione e conversione in matrimonio. (CARVALHO, 2018)

Infine, il codice civile del 2002, prima dell’approvazione dello statuto, ha fornito l’omissione del codice precedente e regolato l’unione stabile di cui all’art. 1.723 a 1.727, riconoscendo la concubinata pura, definendola un’unione stabile (art. 1.723). (CARVALHO, 2018)

Il concubinato impuro è chiamato solo concubito nell’art. Cioè, ogni relazione proveniente da unioni non accidentali tra donne e uomini con impedimenti coniugali forma un concubito.

Nel finalizzare alcuni concetti e sviluppi legali sull’argomento, ci occuperemo quindi degli effetti immobiliari derivanti da queste relazioni.

3. EFFETTI DEL PATRIMONIO SULLE RELAZIONI SINDACALI STABILI E CONCUBINE

Probabilmente ciò che accade nel matrimonio, alla fine dell’unione stabile genera diversi effetti che vanno oltre la rottura di legami affettuosi e che interferiscono direttamente nella sfera patrimoniale degli interessati.

A questo proposito, questo è trattato nella Costituzione federale nell’articolo 226, § 3, seconda parte, non ha chiesto la questione di leggi sostanziali che conferiscono diritti e impongono doveri ai conviventi come se l’unione stabile fosse identica al matrimonio, ma piuttosto di norme aggettivale che semplificherebbero o faciliterebbero la procedura per la conversione dell’unione stabile in matrimonio.

Vale la pena notare che gli stessi diritti inerenti al matrimonio sul regime di comunione parziale dei beni si applicano all’unione stabile. Secondo Roberto Senise (2013, p. 211), “Il regime di comunione parziale dei beni si applica ai rapporti di proprietà tra le persone viventi, in quello che è il caso, al regime di comunione parziale dei beni”.

Seguendo la linea di ragionamento del comma precedente, la legge n. 9.278/96, nel suo 5° articolo, ha fornito il vuoto della legge n. 8.971/94. Così i beni acquistati da titoli onerosi e i beni acquisiti dopo l’inizio del sindacato unilateralmente o dalla coppia per durata, saranno di proprietà comune della coppia, cioè un regime simile di comunione parziale dei beni. Chiamato anche condominio sindacale stabile, ad eccezione dei sindacati che partono da un contratto scritto precedentemente stipulato, o che è stato acquisito prima del sindacato. Le donazioni esclusive a uno di essi e l’eredità non vengono comunicate.

L’autore Roberto Senise (2013, p. 213) “Il convivente ha diritto al risarcimento per il decesso dell’altro convivente, in caso di infortunio sul lavoro o trasporto”. Secondo il parere del sommario 35 della Corte Suprema federale: “In caso di incidente sul lavoro o di trasporto, la concubina ha il diritto di essere risarcita per la morte dell’ammassium, se tra loro non c’è stato alcun impedimento al matrimonio” (BRASIL, Online). Intesa già pacificata in modo che il concubinato citato in questa sintesi si occupi di unioni stabili senza impedimenti al matrimonio.

In questo stesso senso, i diritti di successione provengono da. Quando con la morte di uno dei compagni, l’altro avrà il diritto di attivare lo Stato per ottenere l’eredità, così come la sua cura, alloggio ed eventuali privilegi di sicurezza sociale, senza essere così danneggiato nella maternità surrogata del contratto di affitto di immobili urbani. (FARIAS; ROSENVALD, 2016).

A questo proposito, la legge n. 9.278 del 10 maggio 1996, art. Essendo stata l’unione stabile (libera unione tra uomo e donna) elevata alla condizione di entità familiare, e con questo tutti i diritti equivalenti, rimane da affrontare con il concubinato adulterino.

A proposito di questo diritto in relazione alla concubina adulterina, “[…] contro gli interessi della concubina. Anche prima della nuova legislazione civile, inoltre, la concubina non può ricevere alcun bene dal suo amasio, se sposata è, perché c’è tra lei e il donatore, in questo caso, impedimento coniugale. (LISBOA, 2013, p.212)

Secondo Dimas Messias (2018, p. 493), “Le attuali intese sia della Corte superiore federale che della Corte superiore di giustizia non sono di riconoscere gli effetti giuridici del diritto di famiglia sul concubinato. Ma questa interpretazione non è assoluta.

Quando si tratta di bambini comuni, “[…] quando si coinvolgono figli comuni di concubine, diritti. In questa dimensione, le relazioni tra genitori e figli sono tutte uguali a quelle di qualsiasi entità, compreso il matrimonio e l’unione stabile. (LÔBO, 2011, p.186)

Secondo la sumula 380 STF: “Comprovata l’esistenza di una società de facto tra le concubine, è opportuno smentire il loro scioglimento giudiziario, con la condivisione dei beni acquisiti dallo sforzo comune”.

In un certo senso, le concubine avranno il diritto dei clienti, come condivisione condominiale, cioè riceveranno la percentuale che ha contribuito all’acquisto di detto bene, e dovranno ricorrere al diritto di obblighi come società di fatto per regolarizzazione e divisione, al di fuori del diritto di famiglia.

Secondo Álvaro Azevedo (2002), sui diritti dell’impuro concubinato, si conclude che, sebbene vi siano diverse trasformazioni prima e dopo la Costituzione federale del 1988, coloro che sono coinvolti in tali relazioni rimangono incerti sui loro diritti, essendo qualcosa di intenzionale del legislatore, nel senso che, per quanto liberali, tali relazioni non dovrebbero mancare di rispetto al primo rapporto in buona fede o danneggiarli con arricchimento illecito e sproporzionato. , non confondendo con l’unione stabile.

Pertanto, la ripartizione dei beni derivante da tali rapporti, applica la prova dell’acquisizione dei beni derivanti da un lavoro comune per la loro efficacia e deve essere richiesta di norma nel settore dei diritti di obbligo.

Alla luce di ciò, si percepisce che le attuali intese, anche con i costanti cambiamenti nelle formazioni familiari, diverse da quelle matrimoniali tra uomo e donna, sono preservate la comprensione dell’esistenza dell’unione di fatto a favore di relazioni parallele, cioè il concubinato non ha diritti di proprietà, se non il caso di unione putativa stabile, buona fede di uno degli interessati o entrambi, come era già un caso registrato di matrimonio tra fratello fratello , non sapendo di essere fratelli.

CONCLUSIONE

Si conclude che le forme di famiglia nel contesto brasiliano sono state mutevoli nel giorno per giorno. In questo, i concetti inseriti all’inizio del tempo del cristianesimo nel diritto romano, formando fondamentalmente unioni monogame, tra uomo e donna, con matrimonio civile, nel XXI secolo, queste unioni non sono più osservate così spesso.

È evidente, di fronte a questa situazione, che i progressi e le alterazioni della nostra società stanno emergendo con nuovi campi di formazione familiare, come l’affetto, i rapporti a distanza, sia attraverso l’unione stabile di persone di sesso diverso o uguale, con la fine dei rapporti precedenti una ricostruzione di nuove famiglie, anaparentali senza il presente affettivo dei genitori biologici, tra numerose forme affettive di famiglia con o senza parentela o conblood.

Tuttavia, la famiglia brasiliana contemporanea stabilisce le basi nella pretesa dei suoi partecipanti, che non si limitano solo a quelli editi dallo stato, ma all’affetto, che con altri principi fondamentali, come la felicità, il rispetto, la libertà e il benessere, formano il grande nucleo principale nel contesto familiare.

Così, l’unione stabile precedentemente concettualizzata come concubinato puro ha gli stessi effetti delle relazioni coniugali, con leggi specifiche per proteggere coloro che sono coinvolti in queste relazioni. Il concubinato che è sempre stato forte nella nostra società, anche nel diritto romano, prima senza alcun effetto o legge protettiva, oggi rimane una famiglia parallela, dove la persona non abbandona il suo attuale rapporto, ma allo stesso tempo mantiene altre relazioni, e va osservato che questa seconda unione non è a conoscenza della prima unione ad avere effetti familiari.

In considerazione di questa situazione, è evidente che l’unione stabile differisce dal concubito, nel momento in cui la prima relazione è efficace senza impedimenti coniugali, e una delle persone coinvolte può essere sposata nel ruolo, ma separata di fatto, cadendo in una nuova unione e forse essendo protetta dal diritto di famiglia.

D’altra parte, la concubinato esiste concomitante o parallelamente a un matrimonio, essendo questa una relazione extraconiugale, senza la tutela del diritto di famiglia, tuttavia c’è un’eccezione, un esempio del caso di unione putativa stabile, apparentemente vive in una relazione concubiaria, ma uno degli interessati non era a conoscenza dello status coniugale del partner e si sbagliava, sì, l’intesa maggioritaria segue nella protezione ereditaria e nella condivisione oltre a ciò che è stato costruito con questo rapporto.

È chiaro che questi sindacati paralleli indipendenti devono essere up-up e protetti dalla formazione in un contesto diverso da quelli previsti dalla legge vigente.

Nel contesto di concubinato impuro o adultero, cioè esiste quando qualcuno mantiene un’entità familiare da un concubito con persone cui è stato impedito di sposarsi, come quelle già sposate civilmente. Si conclude che i diritti delle persone che vivono in concubinato adultero non dovrebbero essere riconosciuti, poiché vi sono impedimenti alle relazioni precedenti, non essendo una forma legittima di formazione familiare, poiché l’altra parte ha impedimenti.

Le relazioni parallele devono essere mantenute nel diritto di obbligo, perché il concubinato adultero non è un’unione familiare, non avendo diritti sulla proprietà non ci sono i beni che ha acquisito congiuntamente con il suo “amante”, e non dovrebbe essere quello di rimuovere dal compagno o dalla moglie i beni che ha lavorato e contribuito ad acquisire.

Pertanto, si osserva che ci sono diversi problemi nella risoluzione delle controversie con la fine di queste relazioni. Tuttavia, si noti che essa ha diverse decisioni divergenti in materia dinanzi ai tribunali, a causa dell’assenza di norme specifiche che diventano disponibili per tutti gli enti familiari esistenti indipendentemente dalla loro composizione, che in modo ingiusto o equo e con pregiudizi nella loro formazione o meno, sono compromesse nei processi, ma ogni caso è un caso e deve essere analizzato individualmente.

In conclusione, molte istituzioni ricorrono al diritto civile di origine romanistica, mostrando e servendo come prova di come il diritto sia un prodotto storico.

RIFERIMENTI

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[1] Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Fortaleza UNIFOR (2012). Ha un certificato post-laurea nelle aree del lavoro e della costituzione. Studente magistrale in Diritto Costituzionale, con particolare attenzione alle relazioni private all’UNI7.

[2] Avvocato, master del Corso di Giurisprudenza del Centro Universitario 7 de Setembro (UNI7), post laureato in Giurisprudenza e Processo Tributario, presso l’Università di Fortaleza (UNIFOR).

Inviato: Maggio, 2020.

Approvato: ottobre 2020.

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Nayane Gonçalves dos Santos Duarte

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