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Riparazione del danno fuori bilancio in ottica costituzionale-lavorativa: un approccio critico ai limiti di valutazione posti dalla riforma del lavoro

RC: 83713
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DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/danno-fuori-bilancio

CONTEÚDO

ARTICOLO ORIGINALE

CUNHA, Lucas Pereira [1], SENA, Max Emiliano da Silva [2]

CUNHA, Lucas Pereira. SENA, Max Emiliano da Silva. Riparazione del danno fuori bilancio in ottica costituzionale-lavorativa: un approccio critico ai limiti di valutazione posti dalla riforma del lavoro. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Anno 05, Ed. 09, Vol. 03, pp. 60-86. Settembre 2020. ISSN: 2448-0959, Link di accesso: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/legge/danno-fuori-bilancio, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/danno-fuori-bilancio

RIEPILOGO

Questo articolo mira a ricercare la risposta al tema problema coerente nelle seguenti domande: Qual è la prospettiva costituzionale del risarcimento del lavoro fuori equilibrio? Quali sono i possibili aspetti positivi e negativi della limitazione dei valori stabilita dalla riforma del lavoro del 2017 per la determinazione del risarcimento per la pratica dei danni extra-patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro? Il tema è attualmente importante, date le posizioni favorevoli e contrarie alla fissazione dei limiti di risarcimento del danno morale, in modo che sia destinato a contribuire alla discussione attraverso una ricerca critica, che propone di ricercare il tema nelle sue varie possibilità. Alla fine, sarà possibile osservare che vi sono punti positivi e negativi in relazione alla limitazione dei valori di riparazione per danni extra-patrimoniali, e spetta agli interpreti assumere posizioni più in linea con la soluzione dei casi concreti. Abbiamo utilizzato il metodo dell’approccio deduttivo e della ricerca dogmatico-giuridica di natura bibliografica, con la consultazione di opere, giurisprudenza e legislazione.

Parole chiave: Riparazione, Danno fuori bilancio, Costituzione 1988, Riforma del lavoro, Dignità della persona umana.

INTRODUZIONE

La legge, considerando i continui cambiamenti di una società sempre più liquefatta, ha subito numerose trasformazioni in tutti i campi, dalle questioni legate alla vita privata degli individui, nonché problemi che coinvolgono diritti collettivi e diffusi.

Il diritto del lavoro non è stato lasciato fuori da questi cambiamenti. La legge n. 13.467 di luglio 2017 ha portato numerose modifiche nell’allume juslabor, modificando, abrogando e aggiungendo numerose disposizioni nel consolidamento delle leggi sul lavoro (CLT).

In questo articolo, il focus specifico è la riforma del lavoro che prevede l’addebito dei danni fuori bilancio, determinata dall’aggiunta del § 1 dell’art. 223-G, di CLT.

Il tema ha suscitato enormi polemiche, ed è stato addirittura oggetto di modifiche immediate con provvedimento provvisorio, n. 808/2017, che si è chiuso il 23 aprile 2018.

Con questo testo si intende indagare sulle seguenti questioni: qual è la prospettiva costituzionale della riparazione del lavoro fuori equilibrio? Quali sono i possibili aspetti positivi e negativi della limitazione dei valori stabilita dalla riforma del lavoro del 2017 per la determinazione del risarcimento per la pratica dei danni extra-patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro?

A tal fine, oltre a questa breve introduzione, il primo capitolo si occuperà dei fondamenti dell’ordine costituzionale e delle prospettive civili e del lavoro sul danno morale o extrapatrimoniale. Nel secondo capitolo, la parte centrale di questa ricerca sarà analizzata il trattamento dato dalla Riforma del Lavoro ai danni extra-patrimoniali, così come le argomentazioni favorevoli e sfavorevoli sull’addebito del danno, senza alcuna pretesa di convincere il lettore, ma presentandogli i “due lati della medaglia”. Infine, verranno fatte le considerazioni finali sul tema ricercato.

1. CONSIDERAZIONI SUI DANNI FUORI CAPITALE

Il danno extra-patrimoniale già amplificato alla luce della dottrina e della giurisprudenza in vigore ha avuto la sua applicazione in ambito lavorativo dai testi giuridici contenuti nella Costituzione della Repubblica del 1988, nell’art.

La legge 13.467/2017, denominata riforma del lavoro, ha inserito il proprio titolo per far fronte ai danni extra-patrimoniali dagli articoli da 223-A a 223-G, CLT.

Prima, tuttavia, dell’avvento della riforma del lavoro, per quanto riguarda la competenza del Tribunale del Lavoro a valutare le richieste che coinvolgono il cosiddetto danno morale, l’emendamento costituzionale n. 45 dell’articolo 114, VI, della Costituzione del 1988, secondo cui tale giudice specializzato sarebbe competente a risolvere i crediti relativi a tali danni causati a seguito del contratto di lavoro.

Da questa modifica, la logica del diritto del lavoro alleata al processo lavorativo diventa un riferimento per l’applicazione di danni extra-patrimoniali per quanto riguarda il rapporto di lavoro e il rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi salvaguardati dal N. sommario vincolante. 22, la Corte Suprema (STF).

Attualmente, c’è una visione molto più ampia del danno morale, soprannominato danno extra-patrimoniale, perché, oltre a coprirlo per primo, analizza anche le questioni relative a beni chiamati personalíssimos. In questo senso, vale la pena ricordare la lezione di Cavalieri Filho (2008, p. 81):

Pertanto, se consideriamo che il danno fuori rotta è il genere (senso più completo) e che il danno morale è una delle specie di danno extrapatrimoniale (immateriale) si può dire che il danno extra-patrimoniale è suddiviso in: danno alla morte, danno estetico, danno morale, danno psichico e persino una nuova classificazione che è stata riconosciuta dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel campo del diritto del lavoro , danno esistenziale.

Il fatto è che la nozione di danno morale è stata amplificata nel tempo, soprattutto dal fatto che le relazioni sociali si trasformano a passo d’uomo. Cosa giustifica la riflessione sottolineata da Oliveira (2013, p. 236):

L’ampio territorio del danno morale, le sottigliezze del suo contenuto e la progressività della sua portata rendono difficile formulare un concetto in grado di comprendere tutte le ipotesi che lo caratterizzano. Come sottolinea André Gustavo Andrade, il danno morale è un concetto in costruzione e, con lo sviluppo sociale e la conseguente evoluzione dei diritti della personalità, tende ad essere ampliato per raggiungere situazioni non ancora considerate.

Tuttavia, nella ricerca di standardizzazione o certezza del diritto, la riforma del lavoro mirava a concettualizzare in modo oggettivo quello che chiamava danno fuori bilancio, introducendo l’art. 223-B, che prevede: “L’azione o l’omissione che offende la sfera morale o esistenziale della persona fisica o giuridica, cui spetta in via esclusiva il diritto al risarcimento, cagiona un danno di natura fuori bilancio”. (BRASIL, 2020a, p. 30).

È evidente che la concettualizzazione portata dalla disposizione di legge non esaurisce il tema del danno extra-patrimoniale, tuttavia, il testo del riformatore del lavoro porta già una direzione, anche, con l’espressa disposizione che anche la persona giuridica (il datore di lavoro) può soffrire e chiedere il risarcimento di eventuali danni morali.

1.1 FONDAZIONE COSTITUZIONALE

La possibilità di riparazione per danni fuori dal bene non è una costruzione dottrinale o giurisprudenziale. L’istituto ha sede nella Costituzione della Repubblica del 1988, non solo in disposizioni specifiche, ma anche nei principi normativi che garantiscono la centralità della persona umana nel nuovo ordine.

Nel capitolo I, che si occupa di “diritti e doveri individuali e collettivi”, parte del titolo II, intitolato “Dos direitos e garantias fundamentais”, la Costituzione brasiliana del 1988 prevede che all’articolo 5, punto V, sia garantito il diritto di replica, proporzionale al danno subito, oltre al risarcimento dovuto, a favore della vittima di danni materiali, morali o d’immagine (BRASIL, 2020b).

Nello stesso articolo 5, punto X, il costituente originario ha stabilito l’inviolabilità dell’intimità, della vita privata, dell’onore e dell’immagine delle persone, garantendo il diritto al risarcimento di eventuali danni materiali o morali derivanti dalla violazione di tali beni legali (BRASIL, 2020b).

I diritti previsti da queste disposizioni costituzionali sono in linea con la nuova struttura normativa plasmata dalla Costituzione del 1988, che ha eretto la dignità della persona umana alla condizione di fondazione della Repubblica federativa del Brasile nell’articolo 1, punto II.

Così facendo, elevazione dell’essere umano e della sua dignità al livello di fondazione della Repubblica, la Costituzione del 1988 afferma con fermezza, sicurezza ed eloquente che nello Stato brasiliano la persona umana gode della massima importanza, essendo al centro dell’intero sistema, affinché l’intero ordinamento giuridico, tutti gli organi di governo, tutte le azioni politiche e tutte le azioni particolari celino il necessario rispetto per la persona umana (SENA, 2016).

Nello stesso veleno Piovesan (2014, p. 61) discute la rilevanza conferita alla persona umana nel nuovo ordine stabilito nel 1988:

La dignità umana e i diritti fondamentali sono i principi costituzionali che incorporano le esigenze della giustizia e dei valori etici, dando sostegno assiologico all’intero sistema giuridico brasiliano. Nell’ordine del 1988, questi valori sono dotati di una forza espansiva speciale, che si proietta in tutto l’universo costituzionale e funge da criterio interpretativo di tutte le norme dell’ordinamento giuridico nazionale.

Pertanto, la riparazione del danno morale ha una sede costituzionale, e ciò non è dovuto solo al suo riferimento in specifiche disposizioni della Costituzione, ma alla nuova centralità adottata, non più focalizzata sullo Stato stesso e sulla sua struttura organizzativa, ma piuttosto sulla persona umana e sulla promozione e difesa della sua dignità.

La protezione a favore dell’individuo deve avvenire nel modo più profondo e ampio possibile, sia nell’aspetto materiale che immateriale, coprendo, nell’ultimo senso, la protezione e la riparazione del suo onore, immagine, libertà, rispettabilità, considerazione e altri attributi immateriali, che riguardano il patrimonio immateriale di ogni persona.

Da questo punto di vista, è chiaro che i punti V e X, dell’articolo 5, della Costituzione del 1988, sistematicamente e principalmente connessi a tutta la sua struttura normativa, fondavano la regola principale del risarcimento completo dei danni derivanti dalla violazione dell’onore e dell’immagine.

Il vero significato di riparazione costituzionale dei danni morali traduce l’idea della piena indennizzo, come un modo per proteggere pienamente l’individuo in tutti i suoi valori, che richiede l’esame percuciente di tutte le conseguenze causate dalla condotta dannosa a favore degli offesi nella loro intimità (REIS, 2002).

D’altro canto, il risarcimento dei danni morali non può significare un arricchimento sfrenato a danno del trasgressore che, pur essendo l’obbligo di riparare il danno, non può subire un attacco sfrenato al suo patrimonio.

Le stesse considerazioni relative alla protezione dell’immagine possono essere applicate alla persona giuridica, al fine di avere diritto al risarcimento in caso di danno subito, poiché dispone anche di un patrimonio immateriale con la società, che può essere fuori luogo e, quindi, suscettibile di indennizzo.

Una volta fatte queste considerazioni sulla previsione della riparazione dei danni extra-patrimoniali in visione costituzionale, nei seguenti argomenti l’istituto sarà analizzato nelle sue prospettive civiliste e lavorative, per una migliore comprensione del tema.

1.2 PROSPETTIVA CIVILISTA

Il diritto privato è da tempo preoccupato per il diritto della personalità, in particolare per le questioni che riguardano le eticities nei rapporti giuridici.

Il codice civile del 2002, con maggiore forza, ha dedicato un proprio capitolo per affrontare i diritti della personalità. Nella lezione di Tartuce (2018, p.9), “i diritti della personalità possono essere concettualizzati come quei diritti inerenti alla persona e alla sua dignità”.

Nell’affermazione dei valori di protezione della personalità come l’onore, l’integrità fisica e psicologica, la vita, l’immagine e il nome sono protetti dalla common law. La persona fisica, o anche la persona giuridica, in ciò che è compatibile, gode di un certo sostegno.

C’è anche, specialmente nella dottrina, alcune divergenze sulla denominazione dei danni di natura non materiale, e l’espressione danno morale è la più utilizzata, tuttavia, il danno extra-patrimoniale è stato anche ampiamente soprannominato, sia nella dottrina che nella giurisprudenza.

A proposito della denominazione vale la pena sottolineare la lezione di Gangliano e Pamplona Filho (2018, p.933):

Questo perché adottiamo l’espressione “danno morale” solo perché è ampiamente radicata nella dottrina e nella giurisprudenza. Tuttavia, riconosciamo che non è tecnicamente appropriato qualificare tutte le forme di pregiudizio che non possono essere fissate finanziariamente. Anche l’espressione “danno fuori bilancio”, comunemente usata anche nel linguaggio giuridico, può diventare equivoca, soprattutto se paragonata alla concezione del patrimonio morale, sempre più utilizzata nella dottrina e nella giurisprudenza, che presumibilmente comprenderebbe, tra gli altri diritti tutelati dal sistema giuridico, l’intimità, la vita privata, l’onore e l’immagine della persona.

Lo scopo di questo articolo non è polemizzare la nomenclatura data ai danni di natura morale, ma solo avvisare i lettori della dimensione e della portata della protezione data alla persona fisica, estesa, in ciò che è compatibile, alle persone giuridiche, ed è importante sottolineare che il diritto del lavoro, al momento della riforma del lavoro, ha scelto di utilizzare la nomenclatura dei danni extrapatrimoniali.

Seguendo la denominazione ampiamente utilizzata, e in un certo senso, più adorata al buon senso, gli indottrinatori Gangliano e Pamplona Filho (2018, p. 932), concettualizzano così il danno morale:

Il danno morale consiste nel pregiudizio dei diritti, il cui contenuto non è né pecuniario né commercialmente riconducibile al contante. In altre parole possiamo affermare che il danno morale è un danno che lede la sfera molto personale della persona (i suoi diritti di personalità), violando, ad esempio, la sua intimità, la vita privata, l’onore e l’immagine, i beni legali costituzionalmente protetti.

È comune trovare nella dottrina la divisione del danno morale in diretta e indiretta, e che in primo luogo è il danno che causa lesioni dirette a un diritto non patrimoniale, come l’onore di un altro; il secondo, quando raggiunge una proprietà di natura patrimoniale, finisce per causare una ferita non materiale, come nel caso di rottura di un oggetto lasciato a ricordare da un parente deceduto.

Il danno morale o extrapatrimoniale o non materiale è presentato come una forma di sanzione alla causa del dolore, del raggruppamento dello spirito.

La base giuridica per l’indennizzo da applicare nel diritto civile è prevista dall’articolo 186 del codice civile brasiliano, che stabilisce così: “Chi, per azione o omissione volontaria, negligenza o avventatezza, viola il diritto e causa danni ad altri, anche se esclusivamente morali, commette un atto illecito”. (BRASIL, 2002c, p. 17)

Dall’art. 927 cc apre la questione della responsabilità civile, che stabilisce norme in materia di risarcimento del danno cagionato, tra cui, nell’art. 944 dello stesso codex indica come misurare l’entità del danno, per la sua conversione in denaro, se non vedere; “Arte. 944. Il risarcimento è misurato dall’entità del danno. Paragrafo unico. Se vi è eccessiva sproporzione tra la gravità della colpa e il danno, il giudice può ridurre equamente l’indennità”. (BRASIL, 2002c, p.68).

A seguito delle disposizioni di legge regolamentari di riparazione civile, vi sono questioni di natura attenuante e aggravante, per la definizione da parte del giudice in merito all’arbitrato del valore pecuniario del danno morale.

Infine, senza l’intenzione di esaurire la questione relativa ai danni extra-patrimoniali nel diritto civile, si deve rilevare che il codice civile del 2002 ha concluso la discussione sull’applicabilità del danno morale alle persone giuridiche, menzionando esplicitamente all’art.

1.3 PROSPETTIVE DEL LAVORO

È un dato di fatto che il diritto del lavoro è una disciplina autonoma, con i propri principi e regole, come già sostenuto e stabilito nel mondo accademico e nel campo del diritto.

Tuttavia, non si può negare che il diritto del lavoro sia nato dal diritto civile (diritto privato), in particolare per quanto riguarda i cosiddetti contratti per l’endeade del diritto comune.

In questo senso la lezione del celebre professor Süssekind (2000, p.141):

Se le prime norme relative ai rapporti contrattuali fossero inserite nei Codici Civili; se il diritto del lavoro, diventando un ramo autonomo del diritto, si è separato dal diritto civile, è indiscutibile che i legami tra i suddetti rami della scienza giuridica devono ancora essere piuttosto stretti.

Questo rapporto con il diritto civile era così presente in ambito lavorativo che fino all’avvento dell’emendamento costituzionale n. 45 del 2004, la giustizia comune, e non il lavoro, era competente a giudicare e valutare i danni morali, anche se derivanti da un rapporto di lavoro.

In un certo senso, la legge n. 13.467/2017, soprannominata riforma del lavoro, ha riaffermato questa vicinanza tra diritto civile e diritto del lavoro stabilendo al §1 dell’art. 8, del CLT, che il diritto civile sarà utilizzato come fonte sussidiaria del diritto del lavoro.

È certo che il diritto del lavoro ha la sua autonomia per la costruzione di rapporti legali tra il lavoratore e il portatore di servizi, o tra il dipendente e il datore di lavoro.

Così, il legislatore ha capito il bene da costruire, dalle logiche del lavoro e, non si può essere ingenui, dal bersaglio del capitale, quello che è stato chiamato danno extrapatrimoniale, con regole, concetti e dosaggio adeguato.

Il professor Garcia (2017, p.102) insegna che il danno morale del lavoro è “che si è verificato nell’ambito del contratto di lavoro e a causa della sua esistenza, coinvolgendo i due poli di questo rapporto legale (lavoro), cioè il datore di lavoro e il dipendente”.

L’applicabilità del diritto civile come fonte sussidiaria della responsabilità civile del datore di lavoro è stata molto avventata, in quanto il giudice, pur con un certo allineamento portato dal diritto comune, aveva ampia libertà di condanna e, più nel corso del corso, quantificazione del danno morale.

Non è un segreto che l’emergere del titolo CLT riservato ai danni extra-patrimoniali nasce in un contesto storico derivante dal cambiamento dello scenario politico nazionale. La legge n. 13.467/17 emerge proprio mentre prende il controllo del Vicepresidente della Repubblica a causa dell’impeachment dell’allora presidente eletto.

Non si tratta qui di mettere in discussione la legittimità del testo di riforma, ma solo di rendere il lettore consapevole delle condizioni sociopolitiche in cui sorge il testo della riforma del lavoro, sopprimendo, modificando e creando numerosi articoli del consolidamento delle leggi sul lavoro.

Il legislatore della riforma, considerando il modo in cui ha smaltito le norme relative al danno extra-patrimoniale, ha avuto un’immensa preoccupazione di limitare l’azione della magistratura, portando in un certo modo una parametrizzazione e, ancor più, prevedibilità per quanto riguarda il risarcimento civile per danni di natura extrapatrimoniale.

Questa prevedibilità, che genera posizioni contrarie e favorevoli, sotto infinite argomentazioni, si vede molto chiaramente nel § 1 dell’art. 223-G, del CLT, ove sono stabiliti valori predefiniti per la quantificazione del danno fuori bilancio, questo dopo aver analizzato una serie di condizioni previste nel caput della stessa disposizione di legge.

Oltre alla questione centrale affrontata in questo articolo, vale a dire la quantificazione dei danni fuori dal patrimonio, abbiamo inserti che meritano di essere evidenziati, come il risarcimento del datore di lavoro per danni di natura immateriale e anche la nozione di entità o portata del danno, che coinvolge non solo la causa del danno, ma anche tutti coloro che, in qualche modo, hanno partecipato direttamente o indirettamente affinché si verificasse.

Tutte queste domande fanno sì che lo standard di lavoro stabilisca definizioni, criteri e condizioni peculiari della configurazione e dell’applicabilità dei danni extra-asset.

2. TRATTAMENTO DEL DANNO FUORI BILANCIO CON LA LEGGE N. 13.467/2017 (RIFORMA DEL LAVORO)

La riforma del lavoro, effettuata dalla legge federale n. 13.467 del 13 luglio 2017, introdotta nel Consolidamento delle leggi sul lavoro (CLT) Titolo II-A, denominata “Do dano extrapatrimonial” e composta dagli articoli da 223-A a 223-G.

I dispositivi introdotti stabilirono parametri e vettori per l’analisi della configurazione e quantificazione della riparazione dei danni morali nei rapporti di lavoro.

Nel suo parere sul disegno di legge sulla riforma del lavoro, il Comitato Speciale della Camera dei Rappresentanti ha sottolineato che giorno dopo giorno la denuncia di cause legali volte al risarcimento dei danni morali, oltre al danno esistenziale. Nonostante la disposizione costituzionale per il risarcimento dei danni morali, la commissione speciale ha accettato di non essere d’accordo con la mancanza di criteri nella sua fissazione.

Secondo il parere, considerando il vuoto delle leggi sul lavoro in materia, le richieste di risarcimento dei danni morali sono formulate sulla base della legislazione civile, che inoltre non offrirebbe criteri oggettivi per prendersi cura della questione.

Inoltre, a parere del comitato speciale, le indennità che non tengono conto della capacità economica della persona offesa (dipendente o datore di lavoro) sono comuni, il che alla fine peggiorerebbe nel caso dei datori di lavoro, nella misura in cui le azioni dell’impresa possono generare valori che ostacolano o addirittura rendono impossibile la continuità dell’impresa. (BRASIL, 2020d).

All’inizio, il legislatore ha basato sul fatto che le regole inserite nel consolidamento delle leggi sul lavoro si applicano solo al risarcimento dei danni di natura extra-patrimoniale che si sono verificati a seguito di un rapporto di lavoro, in modo da escludere altri rapporti legali.

Il danno di natura non patrimoniale derivante dai rapporti di lavoro è causato da azioni o omissioni che violano la sfera morale o esistenziale della persona fisica o giuridica, in quanto titolari esclusivi del diritto di diritto riparatorio.

Sono stati elencati come beni legali inerenti alla persona fisica che può essere protetta: onore, immagine, intimità, libertà di azione, autostima, sessualità, salute, tempo libero e integrità fisica. Per quanto riguarda la persona giuridica è la persona giuridica, i beni protetti sono: l’immagine, il marchio, il nome, il segreto commerciale e la riservatezza della corrispondenza.

Nell’aspetto della responsabilità, chiunque abbia contribuito al verificarsi del comportamento offensivo può essere ritenuto responsabile del risarcimento, tenendo conto della proporzione della sua partecipazione omissiva o commisiva.

La domanda di risarcimento dei danni morali può essere formulata cumulativamente con il risarcimento dei danni materiali derivanti dallo stesso evento che ha inefficace la persona del titolare del diritto. In questo caso, nell’eventuale decisione di condanna, cherà al giudice discriminare gli importi riferiti ad ogni tipo di risarcimento, cioè indicherà l’importo del risarcimento dei danni morali e l’importo del risarcimento dei danni materiali.

Nella valutazione della domanda di risarcimento, il giudice deve osservare determinati vettori e parametri, che sono: a) natura del bene giuridico la cui protezione è richiesta; b) intensità della sofferenza o umiliazione imposta alla vittima; c) possibilità di superamento fisico o psicologico dei danni; d) riflessi personali e sociali di condotta omissiva o commisiva; e) estensione e durata degli effetti del reato; f) condizioni in cui si è verificato il reato o il danno morale; g) grado di atto o colpa; h) insorgenza o meno di retrazione spontanea del trasgressore; i) sforzo efficace dell’offesa per ridurre al minimo il reato; j) perdono, tattico o espresso; k) situazione sociale ed economica delle parti interessate; e l) grado di pubblicità del reato. (BRASIL, 2020a).

All’articolo 223-G, §1, del CLT, introdotto dalla legge n. 13.467/2017, sono stati fissati limiti massimi e minimi per il risarcimento da versare a ciascuno dei offesi, qualora il giudice ritenga fondata la richiesta di risarcimento. Secondo tale dispositivo, devono essere osservati i seguenti parametri, a meno che l’accumulo non sia sigillato:

I – reato di natura lieve, fino a tre volte l’ultimo stipendio contrattuale dell’offeso;

II – reato di natura media, fino a cinque volte l’ultimo stipendio contrattuale dell’offeso;

III – reato di natura grave, fino a venti volte l’ultimo stipendio contrattuale dell’offeso;

IV – reato di natura gravissima, fino a cinquanta volte l’ultimo stipendio contrattuale dell’offeso. (BRASIL, 2020e, p.06)

Pertanto, criteri che tengono conto della natura del reato (lieve, medio, grave e molto grave) e del valore contrattuale dello stipendio dell’offeso, il cui massimale corrisponde a cinquanta volte quello stipendio, in caso di reato di natura molto grave.

Nel caso in cui il trasgressore sia una persona giuridica, la fissazione dell’indennità dovrebbe rispettare gli stessi parametri sopra stabiliti, tenendo conto dello stipendio contrattuale del trasgressore.

Infine, in caso di recidiva tra parti identiche, la sentenza può raddoppiare l’importo del risarcimento imposto alla parte offesa.

2.1 PARERI SULL’ARGOMENTO

Le innovazioni introdotte dalla riforma del lavoro sollevano discussioni pertinenti, che evidenziano gli aspetti positivi e negativi della regola applicabile alla riparazione dei danni extra-patrimoniali derivanti dai rapporti di lavoro.

Nei seguenti sottoargomenti verranno analizzati i punti considerati positivi e negativi, sia dal punto di vista del datore di lavoro che dal punto di vista del dipendente, al fine di offrire condizioni migliori per un esame più ampio del tema.

2.2 ARGOMENTI FAVOREVOLI

Inizialmente, non esiste una forma di convincezione del lettore riguardo alla tassabilità del danno immateriale nel diritto del lavoro. Ciò che si cerca qui è solo quello di presentare gli argomenti che hanno stabilito l’incursione dell’attività fiscale portata nel testo riformatore del consolidamento delle leggi sul lavoro.

Da un lato, la valutazione dei danni fuori bilancio è totalmente incoerente, considerando la natura del bene da tutelare, poiché l’onore, la dignità, la salute e la vita non possono essere in alcun modo prezzare. A questo proposito, la preziosa lezione di Stoco (2013, p.154):

A questo proposito, perché il gravame nel piano morale non ha espressione matematica, né si materializza nel mondo fisico e, quindi, non è compensato, ma compensa solo, è che non si può parlare in prova di un danno che, in senso stretto, non esiste nel piano materiale.

La questione dei prezzi o della quantificazione è già stata oggetto di esame da parte della Corte Suprema del nostro Paese, quando ha deciso l’incostituzionalità dell’imputazione dei danni morali prevista dalla legge sulla stampa (COSTA, 2018).

Non sorprende che la riforma del lavoro nel suo complesso, in particolare la questione dell’imputazione del danno morale nella sfera giuslarale, abbia causato numerose manifestazioni di ripudio e insoddisfazione. A questo punto spicca il testo pubblicato dal giurista e giudice del lavoro Jorge Luiz Souto Maior, intitolato “Impactos do Golpe Trabalhista”, in riferimento alla legge 13.467/2017 (MAIOR, 2017).

Per quanto ben articolato sia un testo o una manifestazione orale in cui la narrazione sostiene l’applicazione di un colpo di Stato, di un imbroglio, emerge l’infeasabilità del dialogo e, ancor più, l’aspettativa che l’altra parte, sebbene sbagliata, abbia agito in buona fede.

La legge regola le relazioni sociali in sostanzialmente in tutte le sue aree, dalle questioni di interesse collettivo e diffuso, alle situazioni che riguardano strettamente l’individuo e la sua intimità.

Il diritto del lavoro non è isolato nell’universo del suo campo, va ben oltre i confini del campo legale stesso. Pensare al diritto del lavoro senza riconoscerne le interrelazioni con il diritto civile, il diritto societario, il diritto tributario, il diritto previdenziale, tra gli altri, significa svanirlo in un universo dal quale, isolatamente, non è possibile per lui sopravvivere.

Questi incroci, tuttavia, non sono limitati nelle interrelizioni legate al campo giuridico, e il diritto del lavoro comunica con le scienze contabili, con l’amministrazione, con la sociologia, con la filosofia, con l’economia e molti altri campi della conoscenza.

Le conquiste sociali derivanti dalle relazioni di juslabor sono estremamente importanti per lo sviluppo di una società. Tuttavia, la legge regola la società del presente, con i suoi cambiamenti, trasformazioni e volatilità.

Idealmente, le trasformazioni in campo giuridico, specialmente quando si tratta di questioni relative alle conquiste sociali, potrebbero essere ampiamente dibattute fino a diventare una regola, che non ha avuto luogo, di gran lunga, con la riforma del lavoro.

Tuttavia, tornando alla questione della tariffazione, ciò che è stato chiesto con la determinazione dei prezzi dei danni, non è stato, come si può vedere, dire quanto vale la sofferenza umana, ma solo stabilire indicatori matematici che consentano la prevedibilità, requisito indispensabile per il capitale.

Per quanto riguarda la prevedibilità, vale la pena evidenziare il voto del relatore Rogério Marinho sul progetto di riforma del lavoro alla Camera dei deputati, portato da Peixoto (2017, p.114):

L’assenza di criteri oggettivi e l’elevato livello di discrezionalità conferito al magistrato nella risoluzione giudiziaria di tali indennità portano incertezza giuridica, danneggiando l’isonomia di trattamento che deve essere data a tutti i cittadini. Non è raro che siano fissate indennità disparate per lesioni simili a diverse vittime. Allo stesso modo, le indennità che ignorano la capacità economica dell’offesa, che si tratta del dipendente o del datore di lavoro, una situazione che si aggrava nel caso dei datori di lavoro, perché le azioni delle preposizioni possono generare valori che ostacolano, o addirittura rendono impossibile, la continuità dell’impresa.

La certezza del diritto nelle imprese è un elemento indispensabile nella costituzione di nuove imprese, sia dal punto di vista del diritto commerciale che dal punto di vista dell’amministrazione aziendale.

Nessun investitore nella costituzione di una società commerciale o nella costituzione di un singolo imprenditore lo fa senza lenire i rischi dell’azienda. Tra i rischi dell’impresa ci sono quelli di natura fiscale, contrattuale, commerciale e del lavoro.

È essenziale conoscere i costi in modo da poter giungere, ad esempio, a una composizione dei prezzi, al capitale di esercizio richiesto, tra le altre questioni che riguardano il capitale. Tuttavia, è innegabile che il proprietario del capitale investe in una determinata impresa allo scopo di ottenere profitti.

Il fatto di affermarsi nel mercato, così come descritto nella nozione di imprenditore dall’art. 966, cc, costituisce un elemento della composizione concettuale dell’imprenditore, sia esso in forma societaria oa livello individuale.

L’incertezza relativa al quantum compensativo di un possibile danno extra-patrimoniale, dove il dosaggio è a esclusiva discrezione di uno o più giudici, fa temere all’imprenditore di investire, considerando l’alto rischio di diventare impraticabile la continuità dell’azienda e, di conseguenza, la perdita di capitale impegnato.

Inoltre, vale la pena notare che l’azienda ha una funzione che va ben oltre la soddisfazione dei suoi partner imprenditoriali, la distruzione di una società imprenditoriale, per quanto piccola, causa impatti sociali di portata lontana. In questo corso, nell’affrontare il principio dell’impatto sociale della crisi aziendale, insegna al celebre indottrinatore Coelho (2014, p.99):

A causa dell’impatto sociale della crisi dell’azienda, la sua conservazione e soluzione sarà intesa non solo a tutelare gli interessi dell’imprenditore, dei suoi creditori e dipendenti, ma anche, se necessario, alla tutela degli interessi metaindividuali legati alla continuità dell’attività aziendale.

Una società commerciale, oltre a servire gli interessi economici dei suoi partner, azionisti, investitori e manager, avvantaggia anche i suoi lavoratori, dipendenti o meno, consumatori, fornitori, l’imposta, altre società e persino l’ambiente circostante.

L’imprenditore, per quanto crudele possa sembrare una considerazione del genere, ha bisogno di un ambiente prevedibile e stabile, in modo che possa affermarsi in modo sostenibile, mantenendo l’attività in rotazione.

Quando un’azienda non paga per la vacanza del suo dipendente, che è un obbligo legale, è possibile prevedere esattamente l’importo che dovrebbe essere erogato in una condanna al lavoro, poiché le regole sul pagamento delle ferie sono molto ben delineate nella legislazione sul lavoro.

Allo stesso modo, avere una nozione prestabilita di quanta indennizzo può ottenere una possibile condanna per danni di natura non azionaria, consente all’imprenditore di calcolare più da vicino il rischio dell’attività in cui sta investendo.

Si ribadisce, tuttavia, che non si tratta di una difesa o di un tentativo di convincere la tassazione del dolore e della sofferenza in ambito lavorativo, ma solo l’indicazione di ragioni che giustificano, in prospettiva aziendale, la tabulazione dello sbilanciamento danno lenzuolo portato dal §1, dell’art. 223-G, del Testo Unico del Lavoro, aggiunto dalla Legge n. 13.467/2017.

2.3 ARGOMENTI CONTRARI

La fissazione di limiti per la quantificazione dell’importo relativo all’indennizzo per la pratica del danno fuori dal patrimonio comprende diverse analisi, ma deve necessariamente permearne l’esame alla luce dei principi costituzionali stabiliti dalla Costituente del 1988 in relazione al tema.

La tabella degli importi delle condanne in caso di riparazione di danni extra-patrimoniali non è nuova nell’ordinamento giuridico brasiliano, in quanto vale la pena portare al passato, come accennato in precedenza, la legge n. 5.250/1967 (legge sulla stampa), attraverso la quale è stata istituita una tabella di valori per quantificare il risarcimento per la pratica di danni extra-patrimoniali derivanti da comportamenti illeciti, come la pubblicazione di notizie false o reati alla dignità di una determinata persona.

Secondo tale legge, è stato accertato che il valore della condanna del giornalista, a seconda del reato commesso, variava da due a venti salari minimi (articolo 51). Inoltre, è stata accertata la responsabilità divulgata della società, fissando un valore massimo di dieci volte i valori fissati nella prima disposizione di legge (articolo 52) (BRASIL, 2020f).

La Supremo Tribunale Federale (STF) si è trovata di fronte a una questione relativa alla compatibilità di questa tabella dei danni fuori dal patrimonio con la Costituzione della Repubblica del 1988, vale a dire se l’istituito sia stato approvato o meno dalla nuova Costituzione, in particolare a causa delle disposizioni dell’articolo 5, punti V e X, che concretizzano il principio del risarcimento completo dei danni nell’ufficio costituzionale.

Infatti, nell’Appello Straordinario (RE) n. 396.386-4, giudicato il 29/06/2004, il 2° Panel del Supremo Tribunale Federale (STF), con il relatore del Ministro Carlos Velloso, inteso per incompatibilità dello standard istitutiva della tabella del valore dell’extrapatrimonial (Legge sulla Stampa) con la Costituzione del 1988, come segue:

COSTITUZIONALE. CIVILE. DANNI MORALI. REATO PRATICATO DALLA STAMPA. INDENNITÀ. RICARICA. Legge nº 5.250/56 – Diritto e Stampa, art. 52. MANCATA ACCETTAZIONE DA CF/88, art. 5, punti V e X. RE INTERPOSTO CON MOTIVAZIONE AI PUNTI “a” e “b”.

I – La sentenza impugnata ha stabilito che l’articolo 52 della legge 5.250 del 1967 – legge sulla stampa – non è stato ricevuto dal CF/88.

(…)

II – La Costituzione del 1988 ha prestato il risarcimento derivante dal danno morale un trattamento speciale – CF, art. Dopo aver posto la questione in questi termini, non sarebbe possibile sottometterla ai limiti ristretti del diritto della stampa. Se lo facessi, interpretemmo la Costituzione nella direzione del diritto comune, quando è ben chiaro che le leggi dovrebbero essere interpretate nella direzione della Costituzione.

III – Mancata ricezione, da parte della CF/88, dell’art.

IV – Precedenti in Cassazione in relazione all’art. (BRASIL, 2020g, p. 01).

In questa linea di ragionamento, nella Corte Superiore di Giustizia (STJ) è stato modificato il Sommario n. 281, stabilendo che: “Il risarcimento del danno morale non è soggetto ai prezzi previsti dalla legge sulla stampa”. (BRASIL, 2020h, p.371).

Più tardi, in un sistema di controllo concentrato, la Corte Suprema ha stabilito l’accusa di non conformità con il precetto fondamentale (ADPF) n. 130-DF, dichiarando la mancata ricezione della legge sulla stampa da parte della Costituzione della Repubblica del 1988, con l’esaltazione completa della legge n. 5,250/1967 dell’ordinamento giuridico brasiliano, comprese, ovviamente, tutte le disposizioni relative all’addebito del risarcimento del danno morale. (BRASIL, 2020i)

L’esame sostanziale delle sentenze della Corte suprema porta alla conclusione che la Costituzione del 1988 eleggi il principio del risarcimento completo del danno morale, in modo che, secondo l’intesa, qualsiasi possibilità di fissazione preventiva o di fissazione di valori ai fini dell’indennizzo per danni fuori dal patrimonio rimanga eliminata.

L’interpretazione della disposizione costituzionale relativa al risarcimento completo ha da allora consolidato l’intesa sull’infeabilità di una nuova legge che stabilisce l’addebito preventivo del valore del danno morale, che ha iniziato a godere del consenso nel pensiero giuridico brasiliano (MEDEIROS NETO, 2018).

Pertanto, in caso di analisi della conformazione costituzionale, è possibile concludere che le disposizioni introdotte dalla legge n. 13.467/2017, con l’inserimento dell’articolo 223-G, §1, nel consolidamento delle leggi sul lavoro (CLT) non sono supportate dalla Costituzione della Repubblica del 1988, e sono quindi incorpore di incostituzionalità.

Tuttavia, oltre a smentire il principio della piena riparazione, l’imputazione del danno morale viola molti altri principi costituzionali, come la dignità della persona umana, il valore sociale del lavoro, la funzione sociale della proprietà, l’accesso alla giustizia e all’uguaglianza, nonché offende gli ideali di giustizia così presenti nell’attuale Costituzione.

Questo perché il principio della riparazione integrale deve essere analizzato e applicato, non isolatamente, ma attraverso un’interpretazione che tenga conto dei vari circuiti costituzionali sistematizzati nel testo della Costituzione.

La dignità della persona umana, in questo contesto, eretta alla condizione della fondazione della Repubblica Federativa del Brasile nell’articolo 1, punto IIII, della Costituzione del 1988, funge da filo conduttore di ogni interpretazione in materia, nella misura in cui è al centro del sistema costituzionale e del fondamento e dello scopo dell’ordinamento giuridico in vigore in Brasile, come spiegato nell’argomento 1.1, a cui si riferisce il lettore.

Il principio della piena riparazione del danno morale ha per scopo e fondamento non solo l’aspetto patrimoniale, anche perché non è in realtà un indennizzo, ma un risarcimento, poiché è impossibile fare dell’indene un danno effettivamente praticato e che provoca i suoi effetti deleteri sul patrimonio morale e immateriale della persona, essendo irrealizzabile il ritorno allo status quo ante.

Il suo obiettivo principale è legato all’imperietà del risarcimento del danno alla dignità dell’essere umano e al suo patrimonio morale, in un ordinamento giuridico che ha innalzato il rispetto e la promozione della dignità della persona umana a un livello di notevole rilievo.

Secondo Dallegrave Neto (2008, p. 153),

[…] l’effettivo risarcimento del danno extra-patrimoniale, ma quello del rapporto di lavoro, dovrebbe rappresentare una funzione di resessarcitory-preventivo. Pertanto, l’importo del risarcimento dovrebbe rappresentare, al contempo, un risarcimento finanziario per la vittima e una punizione per l’agente in grado di stimolare la reiterazione della pratica leviana.

Ogni caso, all’interno della sua complessità e delle sue peculiarità, deve esigere la fissazione di valori come danno morale che soddisfino la necessità di riparare la lesione causata a favore della dignità della persona umana, e non è possibile fissare in anticipo il valore che dovrebbe essere dato alla vittima del danno.

Non c’è modo di misurare il dolore e le lesioni morali e nemmeno di stabilire il valore pecuniario che sarebbe appropriato per promuovere il risarcimento a favore della vittima e, allo stesso tempo, svolgere il ruolo pedagogico inerente all’istituto.

Anche il valore sociale dell’opera rimane violato attraverso l’accusa di danni extra-patrimoniali, come fondamento della Repubblica Federativa del Brasile, ai sensi dell’articolo 1, punto IV, della Costituzione del 1988.

Il fondamento costituzionale del valore sociale del lavoro è visceralmente impregnato del fondamento della dignità della persona umana e ha il potere di promuovere la realizzazione di questa dignità nel garantire il rispetto di tutti i lavoratori, attraverso comportamenti positivi, che mirano alla promozione della giustizia sociale, e comportamenti negativi, con l’obiettivo di proteggere i lavoratori da qualsiasi pratica che li lede con dignità o che considerino il lavoro come mera merce (SENA , 2019).

Il lavoro non è solo un sostentamento materiale. Si tratta, in primo luogo, di uno strumento di esternalizzazione degli aspetti inerenti alla personalità umana attraverso lo svolgimento di alcune attività lavorative, e quindi non può essere analizzato sotto l’aspetto di un mero fattore di produzione aziendale.

Pertanto, nel definire il valore del risarcimento per il danno morale extrapatrimoniale, il giudice non può e non deve utilizzare la metrica del valore dello stipendio del lavoratore e limitata al livello fissato dal legislatore infracostituzionale.

Questa limitazione è infondata nella dignità umana o sul valore del lavoro, perché tiene conto solo dell’aspetto materiale, in questo caso, del valore dello stipendio percepito dal lavoratore. Si tratta di un tentativo di introdurre elementi nell’istituto del danno morale che si inseriscano perfettamente nella metrica della quantificazione dei danni materiali, sebbene tali istituti abbiano caratteristiche, fondamenta e scopi peculiari.

Per quanto riguarda il principio della funzione sociale della proprietà, sebbene la Costituzione del 1988 garantiva il diritto di proprietà, le imponeva l’adempimento di una funzione in grado di generare benefici per l’intera società e non solo per i suoi proprietari.

Da questo punto di vista, la funzione sociale della proprietà si osserva quando i diritti fondamentali sono rispettati in generale e, secondo Sena (2019, pag. 134), soprattutto per quanto riguarda la società imprenditoriale, “a condizione che siano rispettati i diritti sociali del lavoro, il valore sociale del lavoro e la dignità della persona umana, e la proprietà dovrebbe anche favorire il benessere di imprenditori e lavoratori”.

In caso di inosservanza della funzione sociale del bene, il proprietario deve sopportare le sanzioni pertinenti, che devono tenere conto dello scopo riparatorio e pedagogico delle misure da adottare.

Non è coerente con i principi della dignità umana, del valore sociale del lavoro e della funzione sociale della proprietà prevedere misure che, alla fine, finiscano per favorire il mancato rispetto del comandamento costituzionale, in particolare attraverso l’affermazione di valori ​per situazioni di violazione, che consentiranno preventivamente al reo di valutare se sia economicamente più vantaggioso conformarsi o deviare dai precetti della Costituzione.

In relazione al principio dell’accesso alla giustizia, inteso non solo attraverso la possibilità di innescare la Magistratura, ma, piuttosto, ottenendo un risultato equo e adeguato per ogni caso, si comprende che l’imputazione del danno morale finisce per promuovere decisioni più coerenti con questo obiettivo in ogni situazione, permeate dalle sue complessità e peculiarità.

Infine, alla luce della Costituzione del 1988, vale anche la pena di sottolineare la violazione del principio di uguaglianza, stabilendo differenziazioni tariffarie basate sul valore della retribuzione contrattuale del dipendente. Vale a dire che il dipendente che percepisce uno stipendio più elevato ha una dignità più raffinata e merita un indennizzo più generoso, che, ovviamente, non trova sostegno costituzionale.

Come si legge nel capitolo 2, l’articolo 223-G, §1, del CLT, introdotto dalla legge n. 13.467/2017, fissa limiti massimi e minimi per il risarcimento da versare all’offeso, con il necessario rispetto di limiti che vanno da tre volte a cinquanta volte lo stipendio dell’offeso, a seconda della natura lieve, media, grave o molto grave del reato.

Inoltre, per stabilire differenziazioni inierti tra i dipendenti stessi, quindi è insacato, in base al valore dei loro stipendi, era considerato un dipendente un essere umano di seconda categoria rispetto a coloro che non sono occupati o che non si presentano come tali al momento del reato.

Questo perché se il trasgressore è impiegato in servizio dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla nuova legislazione. Ma se l’offeso non è impiegato, o se è impiegato che non è in servizio al momento del reato, i limiti fissati non si applicheranno. In altre condizioni, non ci sarà alcun costo per i non dipendenti o i dipendenti che non sono in servizio, poiché i limiti tariffari si applicano solo ai dipendenti in servizio.

Lo status di dipendente non può essere un fattore di riduzione dei diritti o del reato alla dignità umana, ma si è concluso che l’elemento di discrezione non si rivela legittimo e sufficiente a sostenere la differenziazione dannosa per il dipendente.

Sono alcune considerazioni che incarnano un contrappunto alla definizione di valori per il risarcimento dei danni morali derivanti dai rapporti di lavoro, come fornitura di elementi in grado di provocare riflessioni più ampie sul tema nel lettore.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

Questo capitolo si intitola “considerazioni finali” non senza scopo, poiché questa mostra non mette fine alla discussione qui presentata.

Come ribadito in tutto il testo, l’obiettivo di questo articolo era quello di offrire provocazioni critiche per consentire un’analisi più ampia del tema proposto per questa ricerca.

Al termine di questa mostra, coerente con il tema problematico proposto, si dice che il risarcimento dei danni extra-patrimoniali o morali è contenuto nella Costituzione della Repubblica del 1988, non solo in disposizioni specifiche, ma anche nei principi normativi che garantiscono la centralità della persona umana nel nuovo ordine.

La riforma del lavoro, effettuata dalla legge federale n. 13.467 del 13 luglio 2017, introdotta nel Consolidamento delle leggi sul lavoro (CLT) Titolo II-A, denominata “Do dano extrapatrimonial” e composta dagli articoli da 223-A a 223-G.

I dispositivi introdotti stabilirono parametri e vettori per l’analisi della configurazione e quantificazione della riparazione dei danni morali nei rapporti di lavoro.

Sono rimasti criteri che tengono conto della natura del reato (lieve, medio, grave e molto grave) e del valore contrattuale dello stipendio dell’offeso, il cui tetto massimo corrisponde a cinquanta volte tale stipendio, in caso di reato di natura molto grave.

Nel caso in cui il trasgressore sia una persona giuridica, la fissazione dell’indennità dovrebbe rispettare gli stessi parametri sopra stabiliti, tenendo conto dello stipendio contrattuale del trasgressore.

Nel caso di argomenti favorevoli alla fissazione di limiti per il risarcimento dei danni morali, è stato che il diritto del lavoro non è isolato nell’universo del suo campo, va ben oltre i confini del campo legale stesso. Pensare al diritto del lavoro senza riconoscere le sue interrelazioni con il diritto civile, il diritto societario, il diritto tributario, il diritto previdenziale, tra gli altri, significa svanirlo in un universo dal quale, isolatamente, non è possibile per lui sopravvivere.

Le conquiste sociali derivanti dalle relazioni di juslabor sono estremamente importanti per lo sviluppo di una società. Tuttavia, la legge regola la società del presente, con i suoi cambiamenti, trasformazioni e volatilità.

Tuttavia, tornando alla questione della tariffazione, ciò che è stato chiesto con la determinazione dei prezzi dei danni, non è stato, come si può vedere, dire quanto vale la sofferenza umana, ma solo stabilire indicatori matematici che consentano la prevedibilità, requisito indispensabile per il capitale.

La certezza del diritto nelle imprese è un elemento indispensabile nella costituzione di nuove imprese, sia dal punto di vista del diritto commerciale che dal punto di vista dell’amministrazione aziendale.

Nessun investitore nella costituzione di una società commerciale o nella costituzione di un singolo imprenditore lo fa senza lenire i rischi dell’azienda. Tra i rischi dell’impresa ci sono quelli di natura fiscale, contrattuale, commerciale e del lavoro.

È essenziale conoscere i costi in modo da poter giungere, ad esempio, a una composizione dei prezzi, al capitale di esercizio richiesto, tra le altre questioni che riguardano il capitale.

L’incertezza relativa al quantum compensativo di un possibile danno extra-patrimoniale, dove il dosaggio è a esclusiva discrezione di uno o più giudici, fa temere all’imprenditore di investire, considerando l’alto rischio di diventare impraticabile la continuità dell’azienda e, di conseguenza, la perdita di capitale impegnato.

Nel caso di argomenti sfavorevoli alla limitazione studiata, si basa sul fatto che la tabella dei valori delle condanne in caso di riparazione di danni extra-patrimoniali non è nuova nell’ordinamento giuridico brasiliano, vale la pena portare alla legge n. 5.250/1967 (legge sulla stampa), attraverso la quale è stata stabilita una tabella di valori per quantificare l’indennizzo per la pratica del danno extra-patrimoniale.

La Corte federale suprema (STF) si è trovata di fronte a una domanda sulla compatibilità di questa tabella del danno extra-patrimoniale con la Costituzione della Repubblica del 1988, peggio di fronte al principio costituzionale del risarcimento completo dei danni.

In Appello Straordinario (RE) n. 396.386-4, giudicato il 29/06/2004, il 2° Panel del Supremo Tribunale Federale (STF), con il relatore del Ministro Carlos Velloso, inteso dall’incompatibilità dello standard istitutiva della tabella del valore dell’extra-bene (legge sulla stampa) con la Costituzione del 1988.

Più tardi, in un sistema di controllo concentrato, la Corte Suprema ha stabilito l’accusa di non conformità con il precetto fondamentale (ADPF) n. 130-DF, dichiarando la mancata ricezione della legge sulla stampa da parte della Costituzione della Repubblica del 1988, con l’esaltazione completa della legge n. 5,250/1967 dell’ordinamento giuridico brasiliano, comprese, ovviamente, tutte le disposizioni relative all’addebito del risarcimento del danno morale.

L’esame sostanziale delle sentenze della Corte Suprema Federale porta alla conclusione che la Costituzione del 1988 custodiva il principio del risarcimento integrale del danno morale, cosicché, secondo l’intesa, ogni possibilità di previa fissazione o tabulazione di valori per fini è escluso l’indennizzo per danni fuori bilancio.

Tuttavia, oltre a smentire il principio della piena riparazione, nel contesto di argomentazioni contrarie, è stato che l’imputazione del danno morale viola diversi altri principi costituzionali, come la dignità della persona umana, il valore sociale del lavoro, la funzione sociale della proprietà, l’accesso alla giustizia e l’uguaglianza, nonché affronta gli ideali di giustizia così presenti nell’attuale Costituzione.

Ogni caso, all’interno della sua complessità e delle sue peculiarità, deve esigere la fissazione di valori come danno morale che soddisfino la necessità di riparare la lesione causata a favore della dignità della persona umana, e non è possibile fissare in anticipo il valore che dovrebbe essere dato alla vittima del danno.

Il lavoro non è solo un sostentamento materiale. Si tratta, in primo luogo, di uno strumento di esternalizzazione degli aspetti inerenti alla personalità umana attraverso lo svolgimento di alcune attività lavorative, e quindi non può essere analizzato sotto l’aspetto di un mero fattore di produzione aziendale.

Vale la pena menzionare la violazione del principio di uguaglianza, attraverso l’istituzione di differenziazioni tariffarie basate sul valore della retribuzione contrattuale del dipendente. Vale a dire che il dipendente che percepisce uno stipendio più elevato ha una dignità più raffinata e merita un indennizzo più generoso, che, ovviamente, non trova sostegno costituzionale.

Pertanto, si conclude che il risarcimento dei danni extra-patrimoniali derivanti dai rapporti di lavoro ha una sede costituzionale e dovrebbe essere analizzato alla luce dei principi normativi incarnati nella Legge Fondamentale. Ci sono argomenti favorevoli e contrari alla fissazione di limiti per l’indennizzo per danni extra-patrimoniali derivanti dai rapporti di lavoro, nelle prospettive dell’azienda e del lavoratore, in modo che allo studioso sia offerto un elemento per un’analisi più ampia della questione e anche per l’approfondimento della ricerca scientifica in relazione al soggetto.

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[1] Dottorando in Scienze della Comunicazione presso UNISINOS – Università della Valle do Rio dos Sinos, São Leopoldo/RS. Master in Scienze Religiose presso la Facoltà Unita di Vitória/ES (2014). Specialista in Diritto Civile e Procedura Civile e Diritto Pubblico presso la Scuola di Giurisprudenza Vale do Rio Doce.

[2] Laurea magistrale in Diritto Pubblico presso l’Università FUMEC. Specialista in Diritti Umani e Lavoro presso la Scuola Superiore della Procura dell’Unione (ESMPU) e in Diritto Pubblico di Fadivale.

Inviato: Agosto 2020.

Approvato: Settembre 2020.

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Lucas Pereira Cunha

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