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La responsabilità civile dello Stato per danno ambientale nei casi di omissione ispettiva

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CONTEÚDO

ARTICOLO ORIGINALE

NETO, Geraldo Miranda da Silva [1], OLIVEIRA, Ana Paula Salviano [2], PINTO, Gilberto de Andrade [3]

NETO, Geraldo Miranda da Silva. OLIVEIRA, Ana Paula Salviano. PINTO, Gilberto de Andrade. La responsabilità civile dello Stato per danno ambientale nei casi di omissione ispettiva. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Anno 05, ed. 05, vol. 13, pagg. 51-68. Maggio 2020. ISSN: 2448-0959, Link di accesso: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/legge/danno-ambientale

RIEPILOGO

Essere e vivere in un ambiente ecologicamente equilibrato è, tra l’altro, un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione federale del 1988, ed è dovere dello Stato e della comunità preservare e prevenire l’ambiente in cui viviamo per il presente e il futuro generazioni. Da questo contesto, è possibile rilevare l’importanza del tema, in quanto diritto essenziale e imprescindibile dell’essere umano e obbligo dei cittadini e dello Stato ad agire nella prevenzione e riparazione del danno ambientale. Questo articolo si propone di analizzare nell’ordinamento la responsabilità dello Stato nei casi ricorrenti di danno ambientale, in quanto le autorità pubbliche cercano più volte di esonerarsi da ogni responsabilità, lasciando l’intera popolazione inerme. Pertanto, per lo sviluppo del tema, è stato estremamente importante approfondire, analizzare e approfondire le leggi, le dottrine e la giurisprudenza in materia di responsabilità civile dello Stato per omissione nell’accertamento dei reati ambientali, facendone, quindi, l’uso del metodo deduttivo. È stato necessario comprendere ed elaborare concetti sul danno ambientale, comprendere i principi guida del Diritto Ambientale, nonché studi sulle due tipologie di responsabilità civile: oggettiva e soggettiva. Inoltre, è stato riscontrato che entrambe le specie sono responsabili degli atti compiuti e, se qualcuno di essi provoca danni, spetta al responsabile della riparazione. Sulla base di tale presupposto, la responsabilità civile dello Stato, in questi casi, è oggettiva. Tuttavia, dallo studio svolto, si evince che è dovere dello Stato vigilare e, è chiaro che l’omissione o la non azione sufficientemente per prevenire un reato ambientale, spetta allo Stato essere responsabile della sua azione o omissione di modo oggettivo, indipendentemente dalla prova della colpevolezza o dell’intento, essendo sufficiente solo il verificarsi di tale danno e il nesso di causalità.

Parole chiave: Responsabilità civile oggettiva, Diritto ambientale, danno ambientale, reato ambientale, omissione ispettiva.

1. INTRODUZIONE

La Costituzione federale del 1988 prevede al suo art. 225 i diritti fondamentali relativi all’ambiente, essendo, tra questi, un dovere che incombe al Potere Pubblico e alla collettività di difenderlo e preservarlo. Attraverso gli organi di controllo – municipali o statali -, il Potere Pubblico riesce a preservare l’ambiente per le generazioni presenti e future, garantendo un ambiente ecologicamente equilibrato e assicurando alla società una sana qualità della vita. Ma, quando c’è un’omissione ispettiva da parte di quest’ultimo, causando qualche danno o reato ambientale, è corretto affermare che la responsabilità civile oggettiva è imputabile al Potere Pubblico?

Per lo sviluppo del tema è stato necessario approfondire, analizzare e approfondire le leggi, le dottrine e la giurisprudenza in materia di responsabilità civile dello Stato per danno ambientale in caso di omessa vigilanza, con la comprensione dei principi guida della Diritto ambientale in cui era indispensabile l’elaborazione di concetti e opinioni lungo tutto il tema.

Tuttavia, restava inteso che lo Stato ha il dovere di ispezionare, e l’omissione o il mancato atto di agire in misura sufficiente a prevenire un reato ambientale, spetta a Lui ritenere tale atto responsabile in modo oggettivo, indipendentemente dalla prova di colpevolezza o l’intento, solo il verificarsi di tale danno e il nesso di causalità.

2. DIRITTO AMBIENTALE

Il diritto ambientale è un ramo del diritto molto moderno, in quanto faceva parte del diritto amministrativo e dall’emanazione della legge n. Costituzione federale del 1988 ne è stata consolidata l’autonomia. Inoltre, è multidisciplinare, ovvero affronta altri argomenti oltre al diritto, come la biologia, l’ingegneria, tra gli altri. Per Wellington Pacheco Barros

o direito ambiental é um ramo do direito público e este, segundo conceituação clássica, se constitui no conjunto de normas que organizam o poder soberano e a ordem política e, no ponto que interessa, regulam o funcionamento, as relações e os interesses do Estado entre os seus agentes e a coletividade (BARROS, 2008, p. 41).

La legge ambientale mira a proteggere l’ambiente e l’uomo, perché non c’è vita dove non c’è un ambiente preservato con risorse minime per vivere. Si tratta, quindi, di una branca del diritto pubblico che cerca di alleviare i problemi nel rapporto tra uomo e ambiente.

2.1 CONCETTO AMBIENTALE

Il concetto di ambiente è piuttosto ampio e, molte volte, molto discusso. La legge 31 agosto 1981, n. 6938, che prevede la Politica ambientale nazionale, le sue finalità ei suoi meccanismi di formulazione, prevede, nel suo art. 3, I, il seguente:

Art 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

Per l’indottrinatore Toshio Mukai, l’ambiente è definito come “un insieme di norme e istituti giuridici appartenenti a vari rami del diritto riuniti dalla loro funzione strumentale per la disciplina del comportamento umano in relazione al loro ambiente” (MUKAI, 2007, p. 10).

E, per Édis Milaré, è definito come “Il complesso di principi e norme coercitive che regolano le attività umane che, direttamente o indirettamente, possono incidere sulla salute dell’ambiente nella sua dimensione globale, puntando alla sua sostenibilità per le generazioni presenti e future” . (MILARÉ, 2011, p. 1062).

La cautela che entrambi danno alla caratterizzazione del concetto di ambiente è notevole, poiché, trattandosi di un diritto primordiale e così poco discusso, la vasta riduzione o sterminio dell’ambiente finisce per estinguere tutti i mezzi di vita fino ad allora conosciuti e , di conseguenza, le leggi esistenti in tutta la dimensione globale.

2.2 PRINCIPALI PRINCIPI DI DIRITTO AMBIENTALE

I principi del Diritto Ambientale sono linee guida importanti su cui trovare supporto nei casi di lacune nell’applicazione delle leggi che li trattano. Sulla base di questo presupposto, i principi fondamentali sono:

2.2.1 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Il principio di precauzione è stato creato dalla conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sullo sviluppo e l’ambiente a Rio de Janeiro nel 1992, attraverso il Princípio 15.

Princípio 15 – De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.

Quindi, abbiamo che questo principio è legato alla protezione dell’ambiente in cui viviamo e alla sicurezza dell’integrità della vita umana, cercare un atto prima del verificarsi del danno ambientale, cioè è un rischio incerto. Alcuni studiosi sottolineano che questo dovrebbe essere visto come un principio predecessore della prevenzione proprio perché la sua preoccupazione non è quella di evitare danni ambientali, ma di evitare qualsiasi rischio di danno per l’ambiente.

Si segnala, inoltre, che tale principio si ritrova nell’art. 225, §1, IV, della Costituzione federale e, contestualmente, all’art. 10, §1, della Legge n. 6,938/81, assicurando che l’efficacia di tale diritto incombe al Potere Pubblico per compiere alcuni atti, come l’obbligo di studi preventivi sugli impatti ambientali in attività che possono causare un significativo degrado del l’ambiente e le licenze ambientali, entrambi con ampia pubblicità.

Resta chiaro a dire che il principio di precauzione non è un atto discrezionale del Potere Pubblico, ma una norma prevista dalla legge, in cui è necessario avere uno studio preventivo di impatto ambientale, una dovuta ispezione e autorizzazione, e lo Stato non può essere esentato da tale obbligo.

2.2.2 PRINCIPIO DI PREVENZIONE

Diversamente dal suddetto principio, questo nasce dalla verifica di un certo rischio, cioè si tratta di un certo rischio e quando vi sono determinati elementi per affermare che una certa attività è effettivamente pericolosa. In pratica, una volta noto il precedente verificarsi di un’attività che presenta rischi di danno per l’ambiente, non può essere sviluppato, poiché la prevenzione di tale danno è più vantaggiosa della bonifica stessa, perché, se si verifica tale attività di degrado, quell’ambiente non sarà più lo stesso, perdendo le sue caratteristiche, strutture e benefici che aveva prima dell’attività che ha finito per distruggerlo, non riuscendo, infine, quell’ambiente a tornare com’era, essendo impossibile la riparazione del danno causato. Pertanto, sulla base di queste prove, è dovere dello Stato cercare le vie migliori per risolvere il problema.

Previsto dall’art. 225, VI, Cost. Federale, si esprime nel testo del caput, chiarendo che esso impone alla collettività e al Potere Pubblico il dovere di tutelare e preservare l’equilibrio ecologico, per le generazioni presenti e future.

Non è un atto discrezionale del Potere Pubblico in quanto meramente un obbligo, una volta consapevole che una determinata attività presenta rischi di danno per l’ambiente, non può essere svolta, perché, se si verifica un danno ambientale, la sua riparazione è praticamente nulla.

2.2.3 PRINCIPIO DELLA RIPARAZIONE COMPLETA

Tale principio sottolinea che il degrado arrecato all’ambiente in caso di incidente, il suo recupero deve essere il più ampio possibile, in alcuni casi, indipendentemente dalla condizione finanziaria di chi lo causa, e può eccedere il suo potere d’acquisto. Ai sensi della Legge n. 7,347/85, nel suo art. 13, qualora il risarcimento non sia possibile, sarà dovuto un compenso in denaro, devoluto al fondo della difesa.

A sua volta, Álvaro Luiz Valery Mirra, un magistrato di San Paolo, ha insegnato che questo principio dovrebbe portare l’ambiente e la sua rispettiva società a situazioni in misure equivalenti a quelle dei beneficiari se il danno non si fosse verificato. Perciò,

A reparação integral do dano ao meio ambiente deve compreender não apenas o prejuízo causado ao bem ou recurso ambiental atingido, como também, na lição de Helita Barreira Custódio, toda a extensão dos danos produzidos em consequência do fato danoso , o que inclui os efeitos ecológicos e ambientais da agressão inicial a um bem ambiental corpóreo que estiverem no mesmo encadeamento causal, como, por exemplo, a destruição de espécimes, habitats, e ecossistemas inter-relacionados com o meio afetado; os denominados danos interinos, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado; os danos futuros que se apresentarem como certos, os danos irreversíveis à qualidade ambiental e os danos morais coletivos resultantes da agressão a determinado bem ambiental. (MIRRA, 2002, p. 314, 315)

Infine, tale riparazione deve considerare tutte le dimensioni del degrado subito dall’ambiente, attuale o futuro, materiale e immateriale, non ammettendo limitazioni alla riparabilità.

3. LA CRIMINALITÀ AMBIENTALE E LA SUA RESPONSABILITÀ CIVILE NELL’ORDINE GIURIDICO

Attualmente, c’è un vasto degrado ambientale – estinzione di specie animali e vegetali, cambiamenti climatici, tra gli altri – per soddisfare le nuove esigenze della società in termini di qualità della vita. Con ciò si rendeva necessario, oltre ad altre ragioni comuni, che il Diritto Penale agisse di fronte alla criminalizzazione di condotte “anti-ecologiche”.

In ambito penale, nell’affrontare tale materia di responsabilità giuridica, si ricorre al principio del minimo intervento, inteso come l’ultima ratio, che guida e limita il potere incriminante dello Stato, analizzando sempre che esso troverà applicazione solo se l’altro forme sanzionatorie o altri mezzi di controllo sociale diventano insufficienti, lasciando, quindi, il comando dell’area penale.

In questo senso, l’indottrinatore Édis Milaré (2016, p. 293) solleva interrogativi sul quadro in ambito penale, come segue:

Mesmo quando, no mundo dos fatos, houver indícios da ocorrência de uma determinada conduta, que o Direito Penal qualifica, a priori, como criminosa, o hermeneuta, à luz do princípio da intervenção mínima, deverá avaliar as circunstâncias do caso concreto e a efetiva periculosidade da situação que se lhe apresenta, antes de, com açodamento, pretender simplesmente enquadrá-la na letra fria da lei.

In questo modo l’ermeneuta dovrebbe considerare tutte le circostanze dell’atto, mirando ad altri mezzi correttivi, concretizzando così il principio del minimo intervento.

Il principio di cooperazione è rispettato anche nella Costituzione federale, che secondo Nogueira “La nostra Costituzione federale delega la protezione dell’ambiente al potere pubblico, ma anche all’intera comunità (caput, 225), quindi per noi il senso di cooperazione è un dovere, tutti prevenire” (NOGUEIRA, 2007, p. 16).

In tal senso, nel rispetto del principio, si rileva che è dovere dello Stato e della comunità tutelare l’ambiente, salvaguardando tale obbligo nella nostra Magna Carta, aprendo la strada alla responsabilità di chi non la osserva.

4. RESPONSABILITÀ CIVILE

Lo Stato ha prerogative nella sua azione dovute alla supremazia dell’interesse pubblico su quello privato, applicando il principio di isonomia, inerente all’ordinamento costituzionale, quando sorgono fatti nei quali, a beneficio di una società, lo Stato cagiona un lecito danno .per un particolare individuo o un piccolo gruppo di individui, in cui saranno compensati come un modo per promuovere tale beneficio e, intensificando e riparare tale disuguaglianza causata dall’azione dello Stato. E, allo stesso modo, si verifica quando lo Stato arreca un danno illegittimo a un individuo, a un gruppo di individui oa una società, generando un dovere di riparazione del danno.

Inoltre, allo stato attuale, questo dovere di risarcimento dei danni causati dalla Pubblica Amministrazione è, quindi, pacifico, sia nell’ordinamento giuridico brasiliano, sia in dottrina e giurisprudenza.

4.1 CONCETTO

La responsabilità civile esprime l’idea di riparazione, ovvero quando l’ente pubblico cagiona un danno a terzi, è suo dovere risarcire il danno arrecato.

Tale responsabilità è regolata dalla Costituzione federale, come richiamato dall’art. 37, §6:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(…)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nello stesso senso, il Codice Civile, nel suo art. 43, stabilisce la configurazione della responsabilità dell’ente pubblico, in litteris:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Sulla base di questa premessa, l’indottrinatrice Maria Sylvia Zanella di Pietro aggiunge quanto segue: “La responsabilità civile è di natura patrimoniale e deriva dall’articolo 186 del codice civile, che sancisce la norma, universalmente accettata, secondo la quale chiunque arreca danno a altri è obbligato a ripararlo” (DI PIETRO, 2010, p. 611).

Si sottolinea, pertanto, che non è esclusa la responsabilità civile dello Stato nei confronti di terzi, purché avvenuta in maniera colposa o dolosa per il danno poi cagionato.

4.2 RESPONSABILITÀ CIVILE OBIETTIVA

La responsabilità civile oggettiva è una specie definita come responsabilità senza colpa, incentrata sul danno causato e non sul fallimento di determinati comportamenti umani che hanno portato all’evento allora. In altri termini, tale responsabilità non richiede la prova della colpevolezza in relazione al fatto dannoso, derivante da fatti leciti – o anche illeciti – purché l’interessato confermi il nesso di causalità tra il fatto e il danno.

Nella stessa prospettiva, Carvalho Filho (2014, p. 572) aggiunge quanto segue:

A responsabilidade objetiva é um plus em relação à responsabilidade subjetiva e não deixa de subsistir em razão desta; além do mais, todos se sujeitam normalmente à responsabilidade subjetiva, porque essa é a regra do ordenamento jurídico. Por conseguinte, quando se diz que nas omissões o Estado responde somente por culpa, não se está dizendo que incide a responsabilidade subjetiva, mas apenas que se trata da responsabilização comum, ou seja, aquela fundada na culpa, não se admitindo então a responsabilização sem culpa.

Pertanto, in considerazione della responsabilità civile, si rileva che se si adottasse la responsabilità soggettiva, sarebbe molto difficile provare la colpa della persona che ha causato il danno. Nella responsabilità oggettiva esistono diverse teorie al riguardo, tra cui la teoria del rischio.

Analizzando tali teorie, Washington de Barros Monteiro, nella sua modesta comprensione, le enumera, in modo più autentico e preciso, nella loro rispettiva comprensione, insegnando che:

A responsabilização objetiva desenvolveu-se em várias teorias sendo a primeira delas a do risco integral. Esta diz que a obrigação de reparar o dano nascerá do exercício de qualquer atividade, desta forma, para tal teoria, o direito à indenização decorrerá da existência de um dano ligado a uma atividade. A segunda teoria é a do risco proveito, a qual determina que a pessoa que exercer uma atividade e que dela obtém proveito ou vantagem estará obrigada a reparar os danos decorrentes do exercício desta atividade. A terceira é a teoria dos atos normais e anormais, que leva em consideração a média praticada pela sociedade. A quarta teoria é a do risco criado, segundo a qual a obrigação de reparar o dano nascerá simplesmente do exercício da atividade ameaçadora de risco. (MONTEIRO, 2001, p. 510).

Pertanto, è sufficiente che l’interessato provi il nesso di causalità tra l’attività svolta ed il danno arrecato, anche se l’attività dannosa è di fatto lecita, e non è necessario provare la colpevolezza, creando così l’obbligo di risarcire tutti coloro che sono stati in qualche modo colpiti. .

4.3 OBBLIGO DI INDENNIZZARE

Secondo Sergio Cavalieri Filho (2010, p. 3) “Il codice civile, nel titolo sopra il suo art. 927, qualifica il dovere di indennizzo come un obbligo. Vale a dire, tra i tipi di obbligo esistenti (dare, fare, non fare), il codice ne includeva uno in più: l’obbligo di risarcire”.

Pertanto, trattandosi di un obbligo, non spetta all’agente semplicemente esonerarsi dalla propria responsabilità, e deve sopportare le conseguenze, cercando di rimettere la parte lesa nello stato in cui si trovava prima dell’evento dannoso, o almeno per ridurre i danni.

5. LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLO STATO PER OMISSIONE IN ISPEZIONE

La responsabilità civile dello Stato per danno ambientale è disciplinata dall’art. 14, §1, della Legge n. 6.938/81, in cui è qualificata come responsabilità civile oggettiva. Questa legge precede la Costituzione federale del 1988, ma è stata approvata.

Pertanto, l’art. 225, nel suo testo costituzionale, ha stabilito e determinato che lo Stato e le sue rispettive collettività hanno diversi doveri, quali la difesa e la conservazione dell’ambiente, affinché entrambi possano vivere in un ambiente ecologicamente equilibrato. Così, il §1 e le sue rispettive sezioni impongono al Potere Pubblico e ai singoli il dovere e il potere di preservare l’ambiente per le generazioni presenti e future.

Rimane chiaro che è diventato lo strumento più efficace nell’azione correttiva, poiché l’istituto mira a ricostituire la situazione esistente ancor prima che si verifichino possibili danni ambientali.

Sulla base di questa premessa, Elenise Felzke Schonardie fornisce la seguente comprensione:

Dessa maneira geral, a conduta omissiva leva ao dever de reparar, pois, nesses casos, a lei exige a realização de determinados atos, que devem ser observados pelo agente estatal. […] A omissão, por exemplo, configura-se quando, no dever constitucional de proteger o meio ambiente (art. 225 da CF/88), o município mantém-se inerte. (SCHONARDIE, 2008, p.88).

Pertanto, è dovere dello Stato agire preventivamente, esercitando il proprio Potere di Polizia, e deve essere sanzionato in caso di omissione, salvo casi fortuiti o di forza maggiore.

In tal modo ogni ente statale ha la legittimità di ritenere o essere ritenuto civilmente responsabile nella condizione di inquinatore, e non spetta ad esso esonerarsi da tale responsabilità.

5.1 GLI ATTI CHE CONFIGURANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLO STATO

Secondo la Magna Carta, il riconoscimento della responsabilità civile dello Stato esiste solo in presenza di tre elementi: l’evento dannoso, l’azione (o l’omissione) dello Stato e il nesso di causalità.

1) L’evento dannoso, secondo la dottrina maggioritaria, è il risultato di una somma di attività che, in un modo o nell’altro, finiscono per produrre il degrado dell’ambiente o, quindi, di una o più delle rispettive componenti.

Tale evento copre i danni materiali e immateriali, come previsto dall’art. 1, caput e capo I, della legge n. 7347/85, con la formulazione di cui alla legge n. 12.529, del 2011, in verbis:

Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados

l – ao meio-ambiente; (…)

Pertanto, in assenza dell’evento dannoso, non sussiste alcuna responsabilità civile dello Stato. In questo contesto, il concetto di danno è dato in senso lato, non essendo limitato al danno materiale, o morale, ma sia, tenendo conto che l’ambiente appartiene a tutti noi, sia un’eventuale tragedia può causare danni psicologici e materiali lesioni.

2) L’azione o l’omissione dello Stato è la condotta adottata dallo Stato in una determinata situazione, e può agire o semplicemente non agire. Tale condotta può essere anche lecita – secondo la legalità e consuetudine o illegale – prescindendo dalla legalità e dalle consuetudini. In questo caso, ciò che prendiamo in considerazione è il comportamento che, attivamente o passivamente, contribuisce al verificarsi di un evento dannoso che colpisce un terzo.

3) Il nesso di causalità è fondamentale per il riconoscimento della responsabilità civile, in quanto può esserci responsabilità senza colpa, ma non può mai esserci responsabilità senza nesso di causalità. Secondo Sergio Cavalieri Filho (2012, p. 67) “è l’elemento di riferimento tra la condotta e il risultato. È attraverso di lui che possiamo concludere chi ha fatto il danno”. Il nesso di causalità è il nesso tra l’azione o l’omissione e l’evento dannoso, costituendo così un elemento fondamentale per la caratterizzazione della responsabilità civile.

5.2 LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO PER DANNI AMBIENTALI E REATI PER OMISSIONE DI VIGILANZA

La pubblica amministrazione ha il potere-dovere di tutelare l’ambiente, attraverso il suo potere di polizia, rispettando così le imposizioni della Costituzione federale. E come già detto, in materia di responsabilità civile, chi arreca danno a un altro ha il dovere di ripararlo. In tal modo, lo Stato ha un dovere di riparazione in caso di danno ambientale, in quanto è tenuto ad accertare, ai sensi dell’articolo 225 della Magna Carta, non confacendosi quindi a una totale omissione del suo potere di polizia.

In questo aspetto, lo Stato può essere ritenuto responsabile in due modi, quando agisce direttamente causando l’evento dannoso, oppure quando non adempie al proprio dovere di vigilanza. Per Cavalieri (2006, p. 201):

A chamada responsabilidade por fato de outrem – expressão originária da doutrina francesa – é responsabilidade por fato próprio omissivo, porquanto as pessoas que respondem a esse título terão sempre concorrido para o dano por falta de cuidado ou vigilância. Assim, não é muito próprio falar em fato de outrem. O ato do autor material do dano é apenas a causa imediata, sendo a omissão daquele que tem o dever de guarda ou vigilância a causa mediata, que nem por isso deixa de ser causa eficiente. (…) Não se trata, em outras palavras, de responsabilidade por fato alheio, mas por fato próprio decorrente da violação do dever de vigilância. Por isso, alguns autores preferem falar em responsabilidade por infração dos deveres de vigilância, em lugar de responsabilidade pelo fato de outrem.

In questo senso, lo Stato ha il dovere di tutelare l’ambiente attraverso ispezioni per prevenire possibili danni, senza lasciare dubbi sulla sua oggettiva responsabilità civile.

Inoltre, i tribunali hanno la seguente intesa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO DE ZONA DE PRESERVAÇÃO ECOLÓGICA PELA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO CLANDESTINO DE FONTE DE POLUIÇÃO. INFRAÇÕES AMBIENTAIS REITERADAS DURANTE DÉCADAS. PROVA DO DANO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO POR OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER AOS ENTES PÚBLICOS E DE NÃO FAZER AO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA QUE SE TORNOU INEXEQUÍVEL ANTE A FALTA DE RECURSO DO AUTOR. RECURSO OFICIAL, CONSIDERADO INTERPOSTO, E APELAÇÕES DO MUNICÍPIO E DO ESTADO PROVIDAS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA, APENAS PARA LIMITAR OS EFEITOS DA SENTENÇA À PARCELA DA PROPRIEDADE INSERIDA NOS LIMITES DA SERRA DO ITAPETI.(TJ-SP – APL: 90633578320098260000 SP 9063357- 83.2009.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 20/06/2013, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 28/06/2013).

Da quel momento in poi si può concludere che esiste, di fatto, un obbligo preesistente dello Stato di tutela dell’ambiente, non lasciando dubbi sull’oggettività della responsabilità dell’ente statale, per l’omissione dello Stato in una in modo illecito o fallito di fronte a una tale situazione, non prevenendo così il verificarsi di un danno ambientale.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

La responsabilità civile dello Stato per omissione di accertamento in caso di danno ambientale copre diverse forme di difesa dei diritti del cittadino garantite dalla Costituzione federale del 1988, nella quale mira a consentire un maggior numero di azioni/omissioni che comporta un notevole rischio di potenziale danno per l’ambiente, con l’obiettivo di garantire a tutti una certa preservazione di un ambiente salubre.

Anche se poco discusso, la questione relativa all’ambiente è estremamente importante per la società, perché, una volta che c’è una grande incuria, causerà danni che si estenderanno, prima o poi, al mondo intero. Pertanto, la preoccupazione di ambientalisti ed ecologisti, per la distruzione permanente dell’ambiente.

Il diritto fondamentale dell’ambiente, garantito dall’art. 225, Cost. Federale, stabilisce che esso debba essere tutelato e rispettato da tutti, dalle persone fisiche alle persone giuridiche, o anche dagli enti statali, poiché tale diritto si fonda sulla partecipazione attiva del potere pubblico e della sua collettività.

La responsabilità civile è un istituto creato per proteggere e salvaguardare i diritti umani. Pertanto, presuppone un danno, un danno al terzo, e, con ciò, l’obiettivo di ricostituire quell’equilibrio violato dal danno, non solo l’atto di indennizzo, ma anche il risarcimento del danno causato.

Pertanto, la responsabilità civile dello Stato per omissione si configura quando ha il dovere di agire e non lo ha fatto e, se lo ha fatto, ha agito in modo inappropriato, e quindi dovrebbe cessare di compiere l’atto a beneficio dei suoi dipendenti. Di conseguenza, tale danno genera qualche danno per una persona o un gruppo di persone o una società, e lo Stato deve quindi rispondere in modo obiettivo, cioè indipendentemente dalla prova di colpa o dolo, essendo sufficiente il verificarsi di tale danno. e il nesso causale. In tal senso, la responsabilità dello Stato di fronte all’omesso controllo del proprio dovere è, senza dubbio, oggettiva, richiedendo l’applicazione dei principi relativi all’ambiente, che sono quelli di conservazione, precauzione e riparazione, costituenti un solo scopo, che sia garantito un ambiente salubre ed equilibrato per le generazioni presenti e future, in ottemperanza al testo costituzionale che tratta tale materia.

RIFERIMENTI

BARROS, Wellington Pacheco. Curso de Direito Ambiental. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

BRASIL. constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm.

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BRASIL. Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm.

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CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26ª. Ed. Rev., ampl. E atual. Até 31-12-2012. São Paulo: Atlas, 2013.

CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 3ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2016.

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[1] Laurea in Giurisprudenza.

[2] Laurea in Giurisprudenza.

[3] Master in Giurisprudenza. Specializzazione in diritto pubblico. Laurea in giurisprudenza.

Inviato: Maggio 2020.

Approvato: Maggio 2020.

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