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Conciliazione e mediazione nel diritto della previdenza sociale

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CONTEÚDO

ARTICOLO ORIGINALE

FREITAS, Neusa Aparecida de Morais [1], SANTOS, Lucineia Rosa Dos [2], REIS, Elisa Da Penha De Melo Romano [3], GONÇALVES, Ionas Deda [4]

FREITAS, Neusa Aparecida de Morais. Et al. Conciliazione e mediazione nel diritto della previdenza sociale. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Anno 05, Ed. 12, Vol. 18, pp. 05-21. dicembre 2020. ISSN: 2448-0959, Link di accesso: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/legge/diritto-della-previdenza

RIEPILOGO

Questo articolo si propone di studiare le modalità di attuazione delle misure giudiziarie, dal punto di vista delle procedure di mediazione legate ai procedimenti civili e di sicurezza sociale. Verrà analizzata l’efficacia delle modalità di soluzione dei conflitti consensuali nell’ambito del Diritto previdenziale, sostenendo il dogmatico del fenomeno giuridico processuale, sulla base dei dettami costituzionali e dei principi guida della Legge di Mediazione, e con particolare attenzione al nuovo scenario infracostituzionale portato con l’edizione CPC 2015.

Parole chiave: Conciliazione, mediazione, Legge 13.140/2015, Legge 12.154/2009, Azioni previdenziali.

1. INTRODUZIONE

La conciliazione e la mediazione sono di fondamentale importanza per il sistema procedurale e le attività giurisdizionali e i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie sono utilizzati in modo meno estenuante per le parti.

Essere mezzi alternativi utilizzati per sollevare gli organi giudiziari e considerati uno strumento appropriato per la realizzazione del principio di durata ragionevole del processo, con misure che contribuiscono a una maggiore rapidità procedurale.

Con punti salienti nei nuovi diplomi legali, che disciplinano il tema come la Legge n. 13.105/2015 (nuovo Codice di Procedura Civile) e la Legge n. 13.140/2015 (Legge di Mediazione), con l’obiettivo di ridurre la legalizzazione dei conflitti, in linea con la Magistratura.

Avere come argomento fondamentale, che ha lo scopo di identificare le principali norme procedurali in materia di conciliazione e mediazione portate dal Nuovo CPC e dalla Legge di Mediazione che possono avere un impatto sulla pratica consensuale nelle azioni di sicurezza sociale.

Avere la necessità di garantire i precetti fondamentali e costituzionali del processo, contestualmente al giusto processo, che richiede la sua giusta forma, basata sulla collaborazione degli attori del processo e sulla ponderazione normativa, analizzando il caso concreto, in cerca di giustizia.

2. IMPATTO DELLA CONCILIAZIONE E DELLA MEDIAZIONE SULLE AZIONI DI SICUREZZA SOCIALE

L’impatto della conciliazione e della mediazione sulle azioni di sicurezza sociale è stato una pietra miliare nella sfera giudiziaria e si basa in un primo momento su uno strumento per garantire il diritto alla sicurezza sociale degli assicurati. Il suo mezzo conciliante come mezzo consensuale per risolvere i conflitti prima della sua vasta richiesta procedurale, che contribuisce alla grande richiesta procedurale e alla riduzione del ritardo procedurale nella tutela dei principi costituzionali. Così, riuscendo a risolvere un maggior numero di casi, con maggiore agilità ed efficacia davanti alla magistratura.

Con la grande richiesta di procedimenti giudiziari, l’applicazione della misura delle udienze con conciliatori e mediatori è stato un grande miglioramento delle relazioni umane e della cittadinanza, che si è rivelata una grande pietra miliare nell’accesso alla giustizia, facendo ancora sempre più leva su diverse cause in milioni di azioni.

Con l’anticipo delle audizioni di conciliatori e mediatori, abbiamo un gran numero di accordi conclusi tra le parti in conflitto, che dimostrano che la conciliazione, in un certo senso, finisce per riunire cittadini in conflitto, coinvolgendo tutti i tipi di cittadini, aziende e istituzioni diverse, facendo comporre e comprendere l’importanza della parte avversaria , e comprendono anche il ruolo dell’agente che rivendica trasformazioni e supervisione del bene pubblico, sociale e collettivo.

Nel caso delle azioni di sicurezza sociale, la conciliazione si è sempre più estendeta, essendo una pratica già stabilita, soprattutto nei casi sottoposti ai tribunali speciali federali, che è un organo assolutamente competente per giudicare i casi del tribunale federale fino a 60 (sessanta) salari minimi.

In questo senso, abbiamo che la conciliazione e la mediazione sono state portate dalla nuova CPC e dalla legge sulla mediazione, che è di fondamentale importanza per le norme procedurali che hanno avuto un impatto sulla pratica consensuale nelle varie cause legali, essendo applicate anche nelle azioni di sicurezza sociale.

Attraverso l’insieme delle conoscenze sviluppate nel campo della mediazione, è stata osservata un’influenza positiva sulla conciliazione giudiziaria, che ha anche favorito totalmente il miglioramento di questa pratica, con l’efficacia del sistema giudiziario e l’efficacia dei diritti previdenziali, ma non corrispondenti ai principi costituzionali, date le varie situazioni e dubbi sollevati nei confronti delle parti coinvolte.

Avendo come parte l’Istituto nazionale di sicurezza sociale – INSS, che presenta un quadro di diversi dubbi che si aggirano sulle basi e sui criteri che si celebrano, poiché le audizioni di conciliazione sulla sicurezza sociale discutono dei diritti di sicurezza sociale che sono diritti costituzionali.

Pertanto, vi sono diverse intese in relazione alla conciliazione in questo contesto, come un modo per decostruire il diritto della sicurezza sociale, poiché l’accordo nella stragrande maggioranza mira, in un certo senso, a ridurre le spese considerando la proposta di conciliazione, che è un pagamento di valore inferiore, cercando di limitare l’importo dovuto al limite del Tribunale speciale federale.

Dimostrare che la parte autrice è stata, in un certo senso, influenzata a conciliare e persino ad accettare l’accordo stipulato in un’audizione di conciliazione, e non avendo le stesse condizioni finanziarie ed economiche per sostenere il momento del processo giudiziario, finisce per essere incoraggiata dalla conciliazione.

Pertanto, gli studi relativi agli accordi conclusi nell’ambito delle azioni di sicurezza sociale, che l’autore finisce per rinunciare ai suoi diritti in materia di sicurezza sociale, lasciano l’Istituto nazionale di sicurezza sociale – INSS sostenuto dai vantaggi che ha come parte in causa e l’accettazione designata all’assicurato che riceve l’importo offerto per non correre il rischio di ritardare la domanda giudiziaria, non sostenendo tale situazione , che potrebbe appesantire ulteriormente la sua attesa del beneficio, accettando così la proposta in un’audizione di conciliazione.

In questa situazione è chiaro che il sistema di attuazione delle audizioni di conciliazione nelle azioni di sicurezza sociale è ancora un metodo che dovrebbe essere analizzato e studiato perché esiste ancora un passo falso tra il rispetto dei diritti costituzionali in materia di sicurezza sociale e l’assicurato. È altresì necessario verificare se il metodo utilizzato sia realmente adeguato alla soluzione efficace di tali richieste, e si dovrebbe cercare un’analisi approfondita per non incorrere in malintesi, né privare i diritti costituzionali degli assicurati.

3. DIVERSI CAMPI DI INCIDENZA NELLA NUOVA CPC, NELLA LEGGE 13.140/2015 E NELLA LEGGE 12.154/2009

Per quanto riguarda i diversi campi di incidenza della CPC/2015 e della Legge n. 13.140/2015, possiamo dire che i due diplomi hanno diversi campi di incidenza, mentre la CPC Novo disciplina la mediazione e la conciliazione esercitate in ambito giudiziario, e la legge sulla mediazione esclude la conciliazione e disciplina solo la mediazione in ambito giudiziario ed extragiudiziale.

Entrambi i diplomi hanno tecniche di negoziazione previste come strumento di composizione tra le parti, che sono state debitamente riconosciute. Poiché i diplomi giuridici collaborano per disciplinare le audizioni di conciliazioni e mediazioni, portando le parti al consenso, raggiungendo una soluzione del conflitto con accordi conclusi tra le parti, in ambito giudiziario o stragiudiziale.

In ogni caso, il CPC/2015 ha presentato una differenziazione normativa tra le due parole. La mediazione si applica preferibilmente nei casi che presentano un precedente legame tra le parti, volto a ripristinare la comunicazione tra di esse, al fine di consentire loro, da sole, la portata di soluzioni consensuali in grado di generare vantaggi reciproci, mentre la conciliazione comprende, preferibilmente, casi che non presentano un precedente legame tra le persone, e spetta al conciliatore suggerire soluzioni per la controversia

E abbiamo in relazione allo stesso tema la legge n. 13.140 del 26 giugno 2015, che prevede la mediazione, nel suo articolo 1, come mezzo per risolvere i conflitti tra individui e per quanto riguarda l’auto-composizione delle controversie all’interno della pubblica amministrazione. In cui, sempre nel suo unico comma, considera la mediazione come un’attività tecnica svolta da un terzo imparziale senza potere decisionale che, essendo scelta o accettata dalle parti, ha lo scopo di assisterli e stimolarli nell’individuazione e nello sviluppo di soluzioni consensuali alla controversia (BRASIL, 2015).

Così, in senso lato, il sistema giudiziario è diventato più imperativo alla ricerca di un piano al di là del formale, cercando in altri modi la risoluzione di vari conflitti, rompendo così l’opinione tradizionale secondo cui la disposizione giudiziaria poteva essere emanata dal giudice solo dalla sentenza, di un decreto imposto alle parti, iniziando a essere difeso in altri modi attraverso la conciliazione e la mediazione al fine di promuovere la cultura della pace sociale. , oltre a erogare la portata giudiziaria.

In caso di soluzioni consensuali ai conflitti, vi sono diversi vantaggi, sia per le parti che per l’ordinamento giuridico, che di solito sono più rapidi e perché è stato concordato tra le parti, sono soddisfatti in modo più efficace di quelli imposti dalla magistratura. Abbiamo anche discussioni che riflettono sulla risoluzione n. 125 del 2010 del Consiglio nazionale di giustizia (CNJ), che ha istituito la politica giudiziaria nazionale per un trattamento appropriato dei conflitti di interesse all’interno del sistema giudiziario (BRASIL, 2010).

Il concetto di accesso alla giustizia non è più trattato dalla risoluzione come un mero accesso agli organi giudiziari ed è quindi considerato un accesso al giusto ordinamento giuridico. Pertanto, sottolineando il diritto delle giurisdizioni di risolvere i conflitti di interesse loro presentati, attraverso i mezzi più appropriati, secondo la loro natura e specificità, consentendo il ricorso alla conciliazione e alla mediazione e, inoltre, la diffusione della cultura finalizzata alla pace sociale. Presentare linee guida per un cambiamento paradigmatico nella soluzione dei conflitti giudiziari.

Essendo constatato che la conciliazione consente vari tipi di approccio, si verifica che essa è la più ampia sotto tutti gli aspetti e le sue dimensioni della controversia, conciliando i casi e le relazioni più prolungati e complessi e offrendo la possibilità di ripristinare i rapporti tra le parti attraverso l’instaurazione di un dialogo tra di esse in modo che raggiungano una comprensione , con l’intervento del conciliatore.

Pertanto, per quanto riguarda l’autorità federale, abbiamo che l’Istituto nazionale di sicurezza sociale – INSS è responsabile della sicurezza sociale, effettuando le riconciliazioni al fine di trasporre e ottenere negli accordi il pagamento inferiore a quello che l’assicurato avrebbe diritto alla fine del processo. La conciliazione è un modo auspicabile “quando preponder del principio di utilità sociale, cioè dove lo Stato capisce che è meglio porre fine al prossimo accordo con i suoi costi, anche se ci sono dubbi sulla questione dei fatti o del diritto” (CABRAL, 2014).

In questo modo, abbiamo che il principio costituisce il dovere di cercare la conciliazione quando possibile e fattibile, mentre l’interesse pubblico ritiene che la collettività, un comune o un ente pubblico sia più importante. Pertanto, la collettività ha interesse a rispettare i principi stabiliti nel testo costituzionale, nonché non dovrebbe esserci alcun collegamento tra le entrate della sicurezza sociale e le spese di un processo che può essere evitato o ridotto.

4. ARTICOLO 334, CAPUT DELLA CPC – DELL’AUDIZIONE DI CONCILIAZIONE O MEDIAZIONE

La politica della cultura della pace è inscittata nel preambolo della costituzione federale del 1988[5], in cui si costruì una decisione giusta dal dialogo delle parti per la soluzione pacifica delle controversie.

È in questo contesto che la risoluzione n. 125/2010 del Consiglio Nazionale di Giustizia (CNJ), che aveva sulla “Politica Giudiziaria Nazionale per un trattamento adeguato dei conflitti di interesse all’interno della magistratura” ha contribuito, soprattutto, a un importante progresso nell’istituzionalizzazione della mediazione e della conciliazione, oltre alla sistematizzazione e al miglioramento delle pratiche consensuali. La risoluzione parte dalla premessa che i metodi consensuali sono una porta d’accesso alla piena giustizia.

Tra le innovazioni introdotte dal CPC/2015, accogliamo con favore le soluzioni adottate in sede di conciliazione e mediazione, che corrispondono sostanzialmente a quelle stabilite dall’articolo 6 della CPC, che corrisponde al principio di cooperazione che permea l’intero sistema processuale civile, attraverso l’applicazione dei meccanismi di semplificazione e stimolo della procedura da parte del giudice, che garantiscono l’equa composizione della controversia in tempi ragionevoli (BRASIL, 2015).

Uno dei meccanismi di risoluzione della controversia, attraverso la conciliazione o la mediazione, ora espressamente previsto dall’articolo 334, Caput della CPC, deriva dalla premessa degli articoli 27 e 46 della legge 13.140/2015, sulla mediazione come mezzo di risoluzione dei conflitti per raggiungere l’auto-composizione all’interno della pubblica amministrazione.

Per José Maria Câmara Junior, il Nuovo Codice anticipa per il momento l’udienza preliminare che segue l’ammissibilità della petizione, volta a consentire la conciliazione o la mediazione. Il ratio legis vuole consentire una migliore gestione, economia ed efficacia della tutela giudiziaria.[6]

Il ministro Marco Bruzzi è un entusiasta dei meccanismi di risoluzione dei conflitti, come la conciliazione e la mediazione, per lui l’accordo dà un altro significato al ruolo della Magistratura e respinge l’idea che per il conflitto ci possa essere solo una corretta soluzione: quella di il magistrato. Nell’auto-composizione possono esserci diverse risposte corrette e legittime alla stessa domanda, e spetta alle parti costruire la soluzione. La critica è l’argomento secondo cui l’udienza di conciliazione o mediazione, richiesta dal nuovo CPC, può essere revocata dal magistrato a favore della velocità procedurale o per mancanza di mediatori o conciliatori. “Penso che questo comporterà un rischio molto serio di nullità procedurale. Perché non c’è un solo errore, in cui il resto del processo può correggere l’errore. No, si tratta di creare una procedura non prevista dal CPC “[7]

La soluzione delle controversie è presente nel nostro ordinamento giuridico nella sua costituzionalità. Di conseguenza, la conciliazione e / o mediazione è un modo per risolvere la risoluzione finale di una controversia attraverso un accordo di volontà tra le parti coinvolte nel conflitto di interessi. Inteso che la mediazione può essere utilizzata in qualsiasi controversia, giudiziale o stragiudiziale, differenziando in questo punto i diritti a disposizione (art. 3 Legge 13.140 / 2015) di cui le parti possono disporre e negoziare.

Questa comprensione è appropriata in qualsiasi tipo di conflitto, specialmente in quelli che un altro partito è di proprietà dello Stato.

Legge 13. 105/2015 riguarda le disposizioni sulla mediazione delle controversie giudiziarie o meno e sull’auto-composizione dei conflitti all’interno della pubblica amministrazione.

La legge sulla mediazione stimola l’auto-composizione dei conflitti che coinvolgono enti pubblici diretti o indiretti, di tutti gli enti federali, e tali pratiche sono indispensabili per la durata ragionevole dei procedimenti e per ridurre gli elevati costi delle controversie che coinvolgono enti pubblici (VASCONCELOS, 2017).

All’articolo 1 si legge: “Questa legge prevede la mediazione come mezzo per risolvere le controversie tra individui e sull’auto-composizione dei conflitti nell’ambito della pubblica amministrazione”.

Viene estratto dal CPC/2015, la perfetta armonia con la legge di mediazione (art. 32), istituita dall’articolo 174:

L’Unione, gli Stati, il Distretto Federale e i Comuni creeranno camere di mediazione e conciliazione, con le attribuzioni relative alla risoluzione consensuale dei conflitti in ambito amministrativo, quali:

I – Risolvere i conflitti che coinvolgono enti ed enti della pubblica amministrazione;

II- Valutare l’ammissibilità delle richieste di risoluzione dei conflitti, attraverso la conciliazione, nell’ambito della pubblica amministrazione;

III- promuovere, quando si adatta, la conclusione di un termine di aggiustamento di condotta (BRASIL, 2015).

Prosegue il CPC/2015 all’articolo 175: “Le disposizioni di questa Sezione non escludono altre forme di conciliazione e mediazione fuori sede legate ad organi istituzionali o svolte tramite professionisti indipendenti, che possono essere regolate da una legge specifica”.

Allo stesso modo, il Giudice Federale partecipa all’udienza di conciliazione e / o mediazione con delibera n. 397, che istituisce il Forum Nazionale di Sicurezza Sociale e Conciliazione, creando un ambiente favorevole al dibattito interistituzionale, a livello nazionale, tra la Magistratura ed enti legati alla Previdenza Sociale, quali, tra gli altri, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INSS) , il procuratore generale federale (AGU) e il difensore pubblico federale (DPU). [8]

Va notato che le entità federative sono le grandi parti in causa, e dall’altra parte è il particolare: l’assicurato che vuole ricevere una certa prestazione di sicurezza sociale o il mutuatario, che vuole rivedere il loro finanziamento dell’alloggio (SFH – Sistema finanziario abitativo).

Carlos Eduardo de Vasconcelos porta le lezioni di Ada Pellegrini Grinover, dove propone lo sviluppo di un

“giustizia conciliante” nei procedimenti civili, secondo tre principi: il funzionale, che mira ad affrontare l’inaccessibilità, la lentezza e il costo della magistratura, al fine di richiedere l’attuazione di una politica giudiziaria di mediazione e conciliazione; la funzione sociale, che consiste nella pacificazione sociale, che generalmente non è ottenuta dalla sentenza, che si limita a determinare, autorevolmente, la regola per il caso specifico, riassumendo la soluzione della parte della causa portata in tribunale, senza la possibilità di pacificare il corso sociologico; e il fondamento politico, coerente nella partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia, da esso rappresentato, allo stesso tempo, uno strumento di controllo, presentando un mezzo di intervento popolare diretto attraverso i canali istituzionali di conciliazione e mediazione (VASCONCELOS, 2017, p.85).

Che la portata della pace sociale nella soluzione dei conflitti di interesse con i metodi di conciliazione, mediazione e soddisfazione delle attuali aspettative delle parti, la pacificazione delle controversie non si fa solo con sentenza, in cui l’una perde e l’altra vince; ciò non significa che io non creda nella soluzione della controversia da parte di un giudice monocratico o di un tribunale collegiale, ma in altre forme di risoluzione dei conflitti più dinamiche e vicine alle relazioni sociali, portando risultati significativi nella riduzione delle richieste giudiziarie.

5. UDIENZA OBBLIGATORIA, DI DETENZIONE E CONSENSUALE

La legge sulla mediazione e il codice di procedura civile, per quanto riguarda i mezzi consensuali di risoluzione delle controversie, ad eccezione del codice di procedura civile, consentono alle parti di fare la possibilità dell’udienza preliminare per consenso (art. 319, VII CPC/2015), e la legge di mediazione prevede come obbligatoria la prima riunione di mediazione quando vi è una clausola di mediazione concordata dalle parti (art. 2, §1). Quale legge dovrebbe prevalere di fronte a questa divergenza?

La soluzione è data da CPC/2015 all’art. Le disposizioni particolari delle procedure disciplinate da altre leggi, alle quali si applicherà il presente codice, restano in vigore.”

Per Bueno (2017):

Ma c’è una certa incompatibilità tra poche regole del nuovo CPC rispetto a quelle della legge sulla mediazione, in modo che quando sono in conflitto, prevalgano quelle di quest’ultima (perché tratta una legge successiva, che abroga la precedente, e una legge specifica che deroga al generico). Tuttavia, oggi si può parlare di un minisistema brasiliano di metodi consensuali di risoluzione giudiziaria dei conflitti, formato dalla risoluzione n. 125 CNJ, dalla CPC e dalla legge sulla mediazione, in cui non sono in conflitto.

Si presume che gli avvocati, le parti e coloro che agiscono per la giustizia siano effettivamente responsabili del rispetto del principio di ragionevole durata dei procedimenti e della cooperazione (art. 4 e art. 6 della CPC), per la risoluzione consensuale della controversia, attraverso i requisiti della domanda (art. 319, VII CPC) nella realizzazione della conciliazione o della mediazione.

Art. 319, VII del CPC/2015 – scelta dell’autore per l’audizione di conciliazione o mediazione o meno. “Il convenuto non è più citato per rispondere al ricorso, ma citato per partecipare a un’udienza di conciliazione o mediazione, che ammettono l’auto-composizione”

§ 4 dell’Art. 334 CPC/2015 – L’udienza non si terrà:

I – Se entrambe le parti esprimono espressamente disinteresse per la composizione consensuale.

II – Quando l’auto-composizione non è ammessa – cause complesse e non disponibili che non ammettono la transazione.

§ 5 – l’attore indica nella domanda il suo disinteresse per l’auto-composizione e il convenuto deve farlo, mediante petizione, presentato con 10 giorni di anticipo, conteggiato a partire dalla data dell’udienza.

Lo svolgimento obbligatorio dell’udienza consensuale deriva dalla politica costituzionale, che nella promulgazione del CPC/2015, è arrivata a istituzionalizzarsi come mezzo per effettuare gli opportuni mezzi di risoluzione delle controversie e la Corte Bandeirante ha deciso in tal senso, di dare concretezza alla norma processuale. (TJSP, Aggravamento dello strumento n. 2259490-76.2016.8.26.0000, Rel. Des. Campos Petroni, 27a Sezione di Diritto Privato, j. 05.04.2017)

Lesione dello strumento. Decisione che ha inflitto un’ammenda a fattori aggravanti, a causa della mancata partecipazione all’udienza di conciliazione, ai sensi dell’articolo 334, paragrafo 8 della CPC. Insurrezione. Irricevibilità. Determinazione giuridica esplicita per l’imposizione dell’ammenda, prima dell’ingiustificata mancata partecipazione all’udienza di conciliazione. Decisione mantenuta. Motivazione della decisione che viene adottata come motivo per decidere in Secondo Grado. Applicazione dell’articolo 252 del regolamento di procedura della presente Corte di giustizia di Egrégio. Ricorso non previsto (MEDEIROS NETO, s.d.).

Essa deriva dalle disposizioni delle norme sul ruolo guida delle parti nella soluzione consensuale dei conflitti (artt. 1°-6°, 190 e 471), che incoraggia la conciliazione e la mediazione, con il sostegno di un terzo imparziale, per la promozione del dialogo tra le parti, consentendo le dimissioni dei fatti che intrappolano il conflitto e disarmando gli spiriti, per facilitare la comprensione delle soluzioni da loro date.

Il movimento di mediazione permea l’intero sistema procedurale civile, si può sostituire il sistema belligerante e, sì, facilitare l’accesso alla giustizia e una soluzione più equa.

Nell’ordinamento giuridico brasiliano, come si estrae dall’articolo 2, §3 del CPC/2015, viene verificata la volontà del legislatore: “La conciliazione, la mediazione e altri metodi di risoluzione consensuale dei conflitti dovrebbero essere incoraggiati da giudici, avvocati, difensori pubblici e membri della procura, anche nel corso del processo giudiziario” (BRASIL, 2015).

È noto che una frase non pacifica le parti. Il giudice dello Stato aveva esercitato una decisione che spesso si discosta nei procedimenti esecutivi con misure coercitive nella ricerca di beni per l’esecuzione della sentenza, il che porta a perpetuare ulteriormente il mandato del conflitto.

La società è altamente litigante, e questo era il mezzo più usato per le risoluzioni dei conflitti, tanto che la natura del lide nella concezione più classica (Carnelutti) corrisponde a un conflitto di interessi qualificato da una rivendicazione contrastata. È il nucleo essenziale di un processo giudiziario civile, che mira a risolvere il conflitto presentato dinanzi al tribunale.

Va notato che il conflitto è nelle relazioni umane e le parti a presentare una causa aggravano ulteriormente la situazione, il che può portare a un’escalation del conflitto e a un degrado delle relazioni interpersonali, ma se gli avvocati hanno i meccanismi di mediazione nel processo, ha la chiave per la pacificazione dei conflitti. Il benessere della cittadinanza tra le persone non è concepito se non c’è stato di pace. E la pace è legata alla cultura, che è stata costruita da avvocati, conciliatori, mediatori e dal giudice.

Rui Barbosa aveva già avvertito, nella preghiera dei giovani, che “la giustizia ritardata non è giustizia, ma ingiustizia clamorosa”.

Il ritardo giudiziario, la lunga giustizia e l’eternizzazione delle richieste sono espressioni apparentemente peggiorative, spesso utilizzate per dimostrare una diffusa insoddisfazione per la lentezza delle disposizioni giudiziarie. “Sono già stati messi più benigni o meno negativi per definirli: ritmo del contenzioso nel tempo o nel momento dell’elaborazione di una causa.” (DELGADO, 2003, p. 65)

È un cambio di paradigma e Cássio insegna che

È un compito arduo per tutte le forze dell’ordine incoraggiare l’uso di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, con particolare attenzione ai mezzi consensuali. Le varie norme introdotte nel CPC/2015, tra cui l’udienza iniziale di mediazione e conciliazione (art. 304), si aggiungono all’edizione della Legge n. 13.140/2015 ha il diritto di cambiare l’attuale realtà che adora la sentenza, per accogliere i mezzi consensuali. Tuttavia, la modifica dipende dallo sforzo e dalla volontà di tutti coloro che operano il diritto di effettuare il contenuto della legge (BUENO, 2017, p.87).

In questo senso, i metodi delle soluzioni di conflitto come la mediazione mirano a ridurre o a gravare l’onere dei processi nella Magistratura, contemplando l’approssimazione delle parti, verso una risoluzione dei conflitti, in modo amichevole, attraverso una conversazione, con idee creative e con vantaggi reciproci, mantenendo il buon rapporto tra loro e mirando a una soluzione definitiva.

6. UDIENZA TENUTA DAL CONCILIATORE O DAL MEDIATORE E LA PARTECIPAZIONE DEL GIUDICE IN QUALITÀ DI GIUDICE

La mediazione nel codice di procedura civile ha le sue caratteristiche principali, quella di fornire un processo decisionale da parte delle parti coinvolte in una determinata controversia, in cui una terza persona, che non subisce gli effetti di un giudizio pre-giudizio, imparziale, assiste le persone in conflitto, in modo che possano mantenere una comunicazione produttiva alla ricerca di un possibile accordo tra loro, che soddisfi la richiesta della società per la valorizzazione del diritto , cittadinanza e previdenza sociale.

Il conciliatore e mediatore sono figure che acquisiscono importanza nel CPC/2015, ricevendo particolare attenzione dagli articoli da 165 a 175.

Emerge dai paragrafi §§ 2º e 3 dell’articolo 165 del codice di procedura civile, un cambio di paradigma dal codice alla condizione degli strumenti per la promozione della pacificazione (CF/88), e distingue il conciliatore e il mediatore.

§ 2 – Il conciliatore, che agirà preferibilmente nei casi in cui non vi sia alcun legame precedente tra le parti, può suggerire soluzioni alla controversia, negando l’uso di qualsiasi tipo di imbarazzo o intimidazione per le parti da riconciliare.

§ 3 – Il mediatore, che agirà preferibilmente nei casi in cui vi sia un precedente legame tra le parti, aiuterà le parti interessate a comprendere le questioni e gli interessi in conflitto, in modo che possano, ripristinando la comunicazione, identificare, da sole, soluzioni consensuali che generano benefici reciproci (BRASIL, 2015).

Viene fatta una distinzione importante tra il conciliatore e il mediatore, distinguendo per il tipo di conflitto, cioè il legame tra le parti. Nei rapporti giuridici permanenti e a lungo termine, la mediazione è caratterizzata, già nei rapporti giuridici interrotti i più indicati per la soluzione del conflitto come prevede il codice, è la conciliazione.

Ben meditato Kazuo Watanabe dicendo nota in pratica, che alcuni conflitti, in particolare quelli che accadono tra due persone che hanno un contatto diretto costante (marito e moglie, due vicini, persone residenti nello stesso condominio), richiedono una tecnica di soluzione, come la mediazione, per la ragione di cercare in questi conflitti non solo la pacificazione del conflitto, ma la soluzione del conflitto , poiché l’odierna tecnica di soluzione da parte del giudice, attraverso la sentenza, è una mera tecnica di risoluzione dei conflitti, e non una tecnica di pacificazione dei conflitti.

Se le parti non sono pacificate, se non comprendono la necessità di cercare una soluzione di coesistenza, cioè se la tecnica non è quella della pacificazione delle parti, ma quella della soluzione dei conflitti, le stesse parti torneranno in tribunale altre volte. Poi, c’è una differenza nel trattamento dei conflitti tra due persone in contatto permanente e tra persone che non si conoscono.

In un incidente d’auto, ad esempio, di solito, il problema viene risolto pagando un indennizzo; così, in questa congettura, il problema si risolve con la soluzione del conflitto, tuttavia, in altri, in cui le parti hanno bisogno di una coesistenza futura, continua, c’è molto più bisogno di pacificazione che di soluzione del conflitto. (DELGADO, 2003)

Come si può vedere, il ruolo del conciliatore nell’audizione di conciliazione è quello di guidare e indire soluzioni nel tentativo di accelerare la disposizione giudiziaria, senza alcun tipo di imbarazzo o intimidazione, in modo che le parti coinvolte nel conflitto risolvano il conflitto. E il mediatore, d’altra parte, funge da facilitatore del dialogo tra le parti, in modo che possano raggiungere la migliore soluzione al problema, senza interferire nelle loro decisioni, solo a condizione che parlino del problema e riconoscano i sentimenti latenti, per il processo decisionale di se stessi.

I poteri, i doveri e la responsabilità del giudice sono uno degli argomenti più discussi nella comunità giuridica, perché il giudice è l’argomento principale del processo, incaricato di condurre il processo e garantire che tutti i partecipanti al processo si comportino in linea con la tradizione forense. Il giudice è quello che decide le questioni portate dalle parti per l’insediamento davanti alla magistratura. Il CPC/2015, stampa un cambiamento in questo rapporto giuridico procedurale, con un pilastro nel principio di cooperazione, di cui tutti i partecipanti devono cooperare tra loro, cercando, con questo, un processo più equilibrato e con parti più partecipative. Questo cambiamento emerge dal superamento dei pregiudizi.

Il CPC assegna al magistrato il dovere di pacificare i conflitti nell’ottenimento della risoluzione consensuale delle controversie, perché il sistema prevede che la soluzione del giudizio di origine e licenziamento, risolva il processo, ma non si condisevo al conflitto, a causa di questo articolo 3, §§ 2 e 4 del codice in commento, chiuda i principi fondamentali del procedimento civile , promuovendo che tutti i professionisti promuovano una soluzione consensuale, compreso il giudice, e stimolino la conciliazione e la mediazione per la soluzione conflittuale attraverso una composizione amichevole.

Porta alla luce l’arte. 139, V, di CPC / 2015:

Il giudice dirige il procedimento conformemente alle disposizioni del presente codice, con le seguenti modalità:

V – Promuovere, in qualsiasi momento, l’auto-composizione, preferibilmente con l’aiuto di conciliatori e mediatori giudiziari (BRASIL, 2015).

Nell’analisi, il codice di procedura civile non impedisce la partecipazione del giudice all’udienza di conciliazione o mediazione nella composizione, che viene utilizzata per stimolare il giudice in cui le parti firmano, nella negoziazione diretta, l’operazione, che l’approvazione stessa, insieme all’aiuto di conciliatori e mediatori.

Secondo Scarpinella,

allo stesso tempo che il Codice concede a tutta questa organizzazione volta a potenziare l’utilizzo di metodi di risoluzione dei conflitti, assegna anche al giudice il compito di promuovere l’auto-composizione in qualsiasi momento, preferibilmente con l’aiuto di conciliatori e mediatori (BUENO, 2017, p. 220).

Si può quindi affermare che la mediazione nel codice di procedura civile ha come caratteristiche principali quella di fornire un processo decisionale da parte delle parti coinvolte in una determinata controversia, in cui una terza persona, che non subisce gli effetti di un giudizio pre-giudizio, imparziale, fornisce assistenza alle persone in conflitto, in modo che possano mantenere una comunicazione produttiva alla ricerca di un eventuale accordo tra loro , che risponde alla richiesta della società di valorizzare il diritto, la cittadinanza e il benessere sociale.

In questo contesto, la mediazione permeata in varie disposizioni del codice di procedura civile è giustificata, consentendo alle persone coinvolte nei conflitti di trovare una soluzione più rapida ai loro problemi al momento dell’avvio del processo giudiziario, e con questo, in realtà, ottenere i cambiamenti di paradigma di una giustizia trasformante e moderna.

7. LE RESPONSABILITÀ DEL CONCILIATORE NELLA MEDIAZIONE DELLA SICUREZZA SOCIALE

Le responsabilità del conciliatore nella mediazione della sicurezza sociale, parte del principio in cui devono trattare gli amministrati e gli assicurati come parte del processo, sono coinvolte nel processo.

In questo senso, abbiamo che nelle azioni di sicurezza sociale, nella concessione delle prestazioni di sicurezza sociale depositate nella sfera giudiziaria federale, l’organismo di sicurezza sociale non può non riconoscere una prestazione inocita da un assicurato e non riconoscere lo stesso tipo di prestazione ad un altro assicurato, che ha una situazione oggettivamente identica. Pertanto, in questo senso, abbiamo un’isonomia che costituisce un limite alla discrezionalità nella realizzazione degli accordi conclusi con la libertà tra le parti.

Dando così il risultato di un diritto agli altri amministrati nello stesso accordo. Da un altro punto di vista, se la situazione giuridica è completamente identica, l’amministrazione dovrebbe considerare la stessa soluzione per tutti i casi, poiché l’isonomia è imposta a situazioni simili. Ad esempio, ci troviamo nella situazione in cui il numero di variabili oggettive è inferiore, come il calcolo del diritto a una prestazione di sicurezza sociale, ed è più facile identificare la somiglianza dei casi. (SOUZA, 2012).

CONSIDERAZIONI FINALI

Secondo l’articolo presentato, siamo giunti alla conclusione attraverso la ricerca in una legislazione specifica e le loro innovazioni nel sistema procedurale che hanno portato vari mezzi consensuali al centro dello scenario di risoluzione dei conflitti.

Si può osservare che le sessioni consensuali sono state in forte aumento nel percorso processuale, alterando significativamente la figura del terzo imparziale che è evidenziata dalla realizzazione della mediazione o della conciliazione come ausiliare della giustizia per la composizione di varie controversie, nonché nella riduzione della domanda e dell’agilità procedurale applicate dalla magistratura.

Pertanto, dimostrando attraverso la ricerca che il conciliatore agisce per garantire l’isonomia e la decisione informata all’assicurato di prendere o meno alcun accordo, che abbia totale libertà nell’accordo tra le parti, essendo orientato solo alla situazione discussa nel processo, senza interferenze da parte del conciliatore.

Nella ricerca relativa alle azioni di sicurezza sociale si osserva inoltre che la parte autrice tende ad essere d’accordo con la proposta dell’autorità federativa, cioè il comune, poiché la mancata accettazione della proposta che le è stata imposta causerà gravi disagi, sia emotivi che finanziari, poiché il processo si proterà senza limiti di tempo per appesantire ulteriormente il suo avanzamento del processo. , in cui è quasi obbligata ad accettare la proposta per non incorrere in ritardi.

Riteniamo pertanto che sarebbe necessario e urgente preparare e strutturare la parte amministrativa dell’Istituto nazionale di previdenza sociale – INSS, a causa della grande richiesta che il comune sia soggetto e anche in relazione alla durata dei processi. Essere possibile una migliore organizzazione del comune, in modo che l’assicurato possa essere consapevole dei propri diritti e, attraverso di esso, godere del tanto sognato beneficio.

E in questa intesa con la conciliazione e l’accordo tra le parti, vediamo che, anche se il beneficio è più breve, i tempi di attesa per l’efficacia della disposizione giudiziaria sono troppo lunghi, oltre a stimolare la conciliazione, l’economia finanziaria è possibile in un certo senso di fronte all’Istituto nazionale di sicurezza sociale – INSS, a causa delle condizioni per raggiungere un accordo. Si può anche concludere che il pubblico ministero del comune partecipa alla conciliazione solo se è sicuro che l’autore abbia diritto alla prestazione inorci, altrimenti, se non è d’accordo con la conciliazione, porta quindi a un accordo basato su concessioni reciproche.

Infine, si giunge alla conclusione che l’approvazione tra le parti è vista con buoni occhi alla magistratura, considerando la volontà delle parti, che contribuisce ad alleviare la richiesta giudiziaria, e la composizione della controversia, lasciando a desiderare il diritto costituzionale dell’assicurato che finisce per rinunciare al maggior valore prima del ritardo nel completamento del processo, arrivando in un certo modo a beneficio del Comune.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Anuário da Justiça Brasil, 2017, ainda há Juízes no Brasil, consultor jurídico.

ALVIN, Angélica Arruda et. al. Comentários ao código de processo civil. Coordenação de– 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017

BRASIL. Código de Processo Civil. 2015.

BRASIL. Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm , Acesso em 30-06-2020.

BRASIL. Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12154.htm, Acesso em 30-06-2020

BRASIL. Resolução Nº 125 de 29/11/2010, Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/atos-normativos?documento=156, Acesso em 30-06-2020.

BUENO, C. S. Comentário ao código de processo civil. São Paulo: Saraiva. Vol. 1. 2017.

CABRAL, V. G.; POSSAS FILHO, W. de C. Conciliação e efetividade dos direitos previdenciários no Brasil: paradoxos da atuação judicial do INSS. In: Acesso à justiça I. Organização CONPEDI/UFPB. Florianópolis: CONPEDI, 2014.

DELGADO, José et. al. Mediação: Um projeto inovador. Brasília: Centro de Estudos Judiciários, Conselho da Justiça Federal, CEJ, 2003, pg 56

MEDEIROS NETO, E. M. et. al. Audiência de tentativa de conciliação ou mediação obrigatória? Disponível em: https://www.paulistanomediacao.com.br/copia-jt-homologa-acordo-feito-por- Site Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22795910/do1-2016-05-06-resolucao-n-397-de-4-de-maio-de-2016-22795874, Acesso em 29/06/2020.

SOUZA, L. M. de. Meios consensuais de solução de conflitos envolvendo entes públicos: negociação, mediação e conciliação na esfera administrativa e judicial. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

VASCONCELOS, C. E. de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. 5º ed. Rio de Janeiro, Forence, São Paulo: Método, 2017.

APPENDIX – RIFERIMENTI FOOTNOTE

5. Noi, rappresentanti del popolo brasiliano, ci siamo riuniti in un’Assemblea Nazionale Costituente per istituire uno Stato Democratico, destinato a garantire l’esercizio dei diritti sociali e individuali, della libertà, della sicurezza, del benessere, dello sviluppo, dell’uguaglianza e della giustizia come valori supremi Di una società fraterna, pluralista e priva di pregiudizi, fondata sull’armonia sociale e impegnata, internamente e internazionalmente, alla risoluzione pacifica delle controversie, promulghiamo, sotto la protezione di Dio, la seguente Costituzione della Repubblica Federativa del Brasile

6. Osservazioni al codice di procedura civile/coordinamento di Angélica Arruda Alvin…[ et. al.] 2 ed. São Paolo: Saraiva, 2017

7. Annuario di Giustizia Brasile 2017, ci sono ancora giudici in Brasile, consulente legale, pg.160

8. Disponibile in: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/22795910/do1-2016-05-06-resolucao-n-397-de-4-de-maio-de-2016-22795874, Accesso in 29/06/2020.

[1] Studente magistrale in Diritto della Sicurezza Sociale presso l’Università Cattolica Pontifica di São Paolo – PUC-SP. – Laureato in diritto e processo del lavoro presso l’Università Presbiteriana di Mackenzie e laureato in giurisprudenza presso l’Università Padre Anchieta – UniAnchieta/Jundiaí-SP.

[2] Dottorato di ricerca in Diritti Umani presso la suddetta Università. Laurea magistrale in Diritto del Lavoro presso PUC/SP e Laurea in Giurisprudenza presso la Pontificia Università Cattolica di São Paolo. Professore presso la Pontificia Università Cattolica nei settori dei Diritti Umani, dei Diritti Umani dei Rifugiati e del diritto dei bambini e degli adolescenti e della legge sull’uguaglianza di genere e del diritto razziale. Avvocato militante nei settori del diritto del lavoro, del diritto della sicurezza sociale e del terzo settore.

[3] Laurea magistrale in Diritto Processuale Civile presso l’Università Cattolica Pontifica di São Paolo – PUC-SP. – Specializzazione in Diritto Processuale Civile dall’Università Cattolica Pontifica di São Paolo – PUC-SP, Mediatore certificata dalla Corte di Giustizia di San Paolo, Docente e Coordinatore del Tirocinio Supervisionato del Corso di Giurisprudenza del Centro Universitario Salesiano di São Paolo – UNISAL 2005/2011, Professore Guida del tirocinio supervisionato dell’Università Cruzeiro do Sul – UNICSUL 2000/2003, Il Presidente della Commissione OAB si rechi alla Facoltà della 125a Sottosezione Santana – São Paulo Bar Association – 2012/2021, Difensore del 5° Tribunale Etico dell’Ordine degli Avvocati Brasiliano – Sezione di São Paolo, Laureato in Giurisprudenza presso lo United Metropolitan College – FMU/SP-199.

[4] Advisor. Dottorato in giurisprudenza. Laurea magistrale in giurisprudenza.

Presentato: dicembre 2020.

Approvato: dicembre 2020.

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Neusa Aparecida de Morais Freitas

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